← Torna a Codice di Procedura Penale
Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 513 c.p.p. – Lettura delle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Il giudice, se l’imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all’esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall’imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui all’articolo 500, comma 4.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell’articolo 210, comma 1, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l’accompagnamento coattivo del dichiarante o l’esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l’esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all’esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell’articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l’accordo delle parti.

3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte ai sensi dell’articolo 392, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 511.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Lettura consentita quando l'imputato è contumace, assente o rifiuta l'esame, previa richiesta di parte
  • Le dichiarazioni non possono essere utilizzate contro altri imputati senza il loro consenso
  • Per testimoni privilegiati (artt. 210 c.p.p.) si applica l'accompagnamento coattivo o esame a domicilio
  • Se il dichiarante si avvale del diritto di non rispondere, la lettura richiede accordo delle parti

Dichiarazioni dell'imputato rese nelle indagini preliminari possono essere lette al dibattimento solo se l'imputato è contumace, assente o rifiuta l'esame.

Ratio

L'art. 513 c.p.p. rappresenta un nucleo fondamentale del diritto processuale penale: l'imputato, a differenza del testimone ordinario, ha il diritto di stare in giudizio e di confrontarsi dialetticamente con l'accusa. La norma preserva questo diritto permettendo al giudice di leggere le dichiarazioni rese dall'imputato durante le indagini solo se la sua assenza è sopraggiunta (contumacia) o volontaria (rifiuto). Quando l'imputato è presente, deve essere esaminato personalmente, garantendo il confronto diretto e il cross-examination.

La limitazione 'non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso' protegge gli altri imputati dall'uso di dichiarazioni autoaccusatorie altrui senza garanzie.

Analisi

Il comma 1 consente la lettura in tre circostanze: (a) imputato contumace (non comparso nonostante citazione regolare); (b) imputato assente per motivi legittimi (malattia provata, forza maggiore); (c) imputato che rifiuta l'esame. La richiesta deve provenire da una parte. Cruciale è il limite: le dichiarazioni dell'imputato sono dichiarazioni 'personali' e non possono incriminare altri imputati se non hanno acconsentito (salvo ricorrano eccezioni ex art. 500, comma 4, es. dichiarazioni in sede di udienza preliminare con partecipazione garantita).

Il comma 2 introduce differenziazioni per testimoni privilegiati (coniuge, genitori, figli, parroco, avvocato, medico): non è ammessa lettura automatica; il giudice deve prima tentare l'accompagnamento coattivo, l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale, o altri rimedi con garanzie di contraddittorio. Solo se questi falliscono per cause sopravvenute si applica l'art. 512.

Quando si applica

Tizio è imputato di rapina, accusato di agire con Caio. Durante le indagini preliminari, Tizio rese dichiarazioni ammettendo la partecipazione di Caio e scagionando se stesso. Al dibattimento, Tizio non compare (contumace per assenza ingiustificata). Il PM richiede la lettura di tali dichiarazioni per incolpare Caio. Il giudice, però, non ammette la lettura 'nei confronti di Caio' (altro imputato) senza il consenso di Caio medesimo, poiché la dichiarazione di Tizio è personale.

Altro caso: Sempronio, imputato, è presente al dibattimento e disponibile. Le sue dichiarazioni durante le indagini possono essere lette? No. L'art. 513 comma 1 non consente la lettura: il giudice deve esaminare Sempronio personalmente per garantire il contraddittorio.

Connessioni

Art. 210 c.p.p. (testimoni privilegiati); art. 422 c.p.p. (udienza preliminare); art. 487 c.p.p. (contumacia); art. 498-499 c.p.p. (esame testimoni in udienza preliminare); art. 500 c.p.p. (dichiarazioni registrate in udienza preliminare); art. 511 c.p.p. (letture ordinariamente ammesse); art. 512 c.p.p. (letture per impossibilità sopravvenuta); art. 514 c.p.p. (letture vietate); art. 392 c.p.p. (esame al pubblico ministero con contraddittorio).

Domande frequenti

Se un imputato è presente al dibattimento, il giudice può leggere le sue dichiarazioni rese durante le indagini preliminari?

No. L'art. 513, comma 1, consente la lettura solo se l'imputato è contumace, assente o rifiuta l'esame. Se l'imputato è presente e disponibile, il giudice deve esaminarlo personalmente, garantendo il contraddittorio diretto e il diritto di difesa.

Quando un imputato rifiuta di sottoporsi all'esame, il giudice può disporre la lettura del suo verbale di indagine senza il consenso dell'imputato?

Sì, ma solo se richiesto da una parte. L'art. 513, comma 1, prevede che il rifiuto dell'imputato consente la lettura, a differenza della semplice assenza di interesse. Il rifiuto deve essere esplicito e registrato dal giudice.

Se un imputato in una procedura confessa e un'altra persona lo accusa, le dichiarazioni del confesso possono essere usate contro l'altro imputato al dibattimento?

Non senza il consenso dell'altro imputato. L'art. 513, comma 1, prevede che le dichiarazioni dell'imputato non possono essere usate nei confronti di altri senza il loro consenso. Questo protegge il diritto di difesa di ogni imputato dalla prova indiretta.

Come si comporta l'art. 513 quando l'imputato è un testimone privilegiato (es. avvocato, coniuge)?

L'art. 513, comma 2, introduce un regime speciale: prima di ammettere la lettura, il giudice deve esperire tentativi di esame diretto tramite accompagnamento coattivo, esame a domicilio, rogatoria internazionale o altri rimedi con garanzie di contraddittorio. Solo se impossibile, si applica l'art. 512.

Se l'imputato ha avuto il diritto di non rispondere durante le indagini e non ha parlato, le sue dichiarazioni possono essere lette al dibattimento?

Se l'imputato si è avvalso del diritto di non rispondere, la lettura dei verbali (che quindi contengono poco o nulla) può avvenire solo con l'accordo di tutte le parti, secondo l'art. 513, comma 2. Questo assicura che il silenzio dell'imputato non sia usato contra se stesso senza tutele.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.