Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 493 c.p.p. – Richieste di prova

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato nell’ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione delle prove , illustrandone esclusivamente l’ammissibilità ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1 .

2. È ammessa l’acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall’articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.

3. Le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva.

4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari.

In sintesi

  • Il PM, i difensori e le parti indicano in ordine i fatti da provare
  • Prove non in lista ammesse se la parte dimostra impossibilità tempestiva
  • Consenso tra parti per acquisire atti e documentazione investigativa
  • Il presidente vieta divagazioni, ripetizioni e letture preliminari
Indice dei contenuti

L'art. 493 CPP disciplina come le parti indicano i fatti da provare e chiedono l'ammissione delle prove nel dibattimento penale.

Ratio

L'articolo 493 c.p.p. incarna il principio accusatorio del rito penale ordinario: le prove non sono un potere esclusivo del giudice, bensì risultato della domanda delle parti. Il legislatore del 1989 ha rotto con l'inquisitorialità creando un sistema dove l'esame delle prove dipende dall'iniziativa processuale dei soggetti interessati. Ciò garantisce che il contraddittorio sia il fulcro della ricerca della verità.

La richiesta di prova vincolante il giudice rispecchia una logica processuale efficientista: indicare i fatti permette al tribunale di focalizzarsi su ciò che importa davvero e di bloccare strategie dilatorie. L'avvertimento al presidente di impedire divagazioni salvaguarda il diritto alla difesa restringendo però il campo ai temi rilevanti.

Analisi

Il comma 1 elenca gli attori che formulano richieste: pubblico ministero (prima), poi difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato in ordine specifico. La sequenza riflette una gerarchia procedurale, non una priorità assoluta. Ogni parte «indica i fatti» (descrizione narrativa) e poi «chiede l'ammissione» (istanza formale).

Il comma 2 introduce un'eccezione al principio ristrittivo: se una parte dimostra che non ha potuto indicare tempestivamente una prova, il giudice può ammetterla ugualmente. Questo temperamento protegge dalla decadenza ingiusta ma richiede onere della prova sulla parte istante. Il comma 3 consente l'acquisizione consensuale al fascicolo dibattimentale di atti già nel fascicolo PM. Il comma 4 affida al presidente il ruolo di filtro: vietate divagazioni, ripetizioni, interruzioni e letture di atti preliminari (che varrebbero come sostituzione del contraddittorio diretto).

Quando si applica

L'articolo opera nel momento processuale cruciale: la fase istruttoria dibattimentale aperta dalla presentazione dei fascicoli (468 c.p.p.). Ciascuna parte deve indicare i fatti «che intende provare» - una scelta ristretta al tema processuale (imputazione) e ai fatti contestati. Un'accusa di peculato richiederà prove sui criteri di disponibilità del bene, sulle modalità del prelevamento, sugli elementi psicologici (dolo), non su circostanze collaterali.

Se Tizio è imputato di ricettazione, il PM indicherà come fatti: identità del ricettatore, consapevolezza della provenienza illecita, tenuta in possesso del bene. La difesa potrà chiedere prove di buona fede, di acquisto da terzi ignari. Se la difesa non ha indicato una perizia contabile perché non disponeva inizialmente del certificato di un testimone, al termine può chiederne l'ammissione tardiva provando il legittimo impedimento precedente.

Connessioni

L'articolo 493 si collega strettamente all'art. 468 c.p.p. (lista iniziale prove), agli artt. 190 e 190-bis c.p.p. (criteri di ammissibilità generale), all'art. 496 c.p.p. (ordine assunzione prove), all'art. 471 c.p.p. (principio di pubblicità). Rimanda anche all'art. 372 c.p. (falsa testimonianza) per il vincolo di verità. La procedura per prove tardive trova fondamento nel diritto alla difesa (art. 24 Cost.) e nel principio di contraddittorio essenziale.

Casi pratici

Caso 1: Tizio è imputato di truffa ai danni di una banca

Il PM chiede l'ammissione della documentazione bancaria e della deposizione del responsabile della filiale defraudata. La difesa chiede di esaminare il testimone chiave Caio, che era assente alle indagini preliminari per malattia certificata. Dimostra il legittimo impedimento con certificato medico consegnato mesi dopo. Il giudice ammette l'esame di Caio «in sostituzione» della ricostruzione documentale.

Caso 2: Caso 2

In un processo per violenza privata, il PM desidera leggere integralmente il verbale di sommarie informazioni della persona offesa redatto in questura. La difesa di Sempronio si oppone invocando l'art. 493 comma 4 (divieto di lettura atti preliminari). Il presidente sostiene l'eccezione: la testimonianza deve essere diretta, non mediata dalla carta. Solo se il teste contesta una sua precedente dichiarazione può il PM invocare quella carta per contestazione (art. 500 c.p.p.), non per prova diretta.

Domande frequenti

Se la mia difesa non ha indicato una perizia all'inizio del dibattimento, posso ancora farla ammettere?

Sì, se dimostri che non hai potuto indicarla tempestivamente per legittimi impedimenti (es. indisponibilità testimone, mancanza documento). L'art. 493 comma 2 prevede questa eccezione. Il giudice valuterà la tua dimostrazione e deciderà se ammettere la prova tardiva, bilanciando il diritto alla difesa con l'efficienza del processo.

Il pubblico ministero può aggiungere prove a processo già iniziato?

Non liberamente. Il PM ha l'ordine di presentazione previsto dall'art. 493: deve indicare i fatti e le prove prima dell'apertura istruttoria. Prove tardive sono ammesse solo in via eccezionale se sussiste legittimo impedimento precedente, sempre soggetto al vaglio del giudice.

Il giudice è obbligato ad ammettere le prove che chiedo?

No. Il giudice ha potere di selezione secondo i criteri dell'art. 190 c.p.p. (ammissibilità, pertinenza, utilità). Se una prova è chiaramente irrilevante al fatto imputato, il giudice può negarla. Tuttavia, il rifiuto deve essere motivato e non arbitrario, soprattutto per prove a discarico (difesa).

Cosa succede se il presidente mi interrompe durante l'indicazione dei fatti da provare?

L'art. 493 comma 4 attribuisce al presidente il potere di impedire divagazioni e ripetizioni. Se le tue domande si scostano dal tema processuale, il presidente può bloccarti. Se però il blocco è arbitrario (es. nega una domanda pertinente), puoi far ricorso in Cassazione per violazione del diritto alla difesa.

Posso accordarmi con l'accusa per acquisire atti che altrimenti non sarebbero ammessi?

L'art. 493 comma 3 lo prevede: se tutte le parti concordano, il giudice acquisisce il fascicolo PM e la documentazione investigativa al fascicolo dibattimentale senza ulteriore discussione. È un'economia processuale importante quando le prove sono già disponibili e non contestate.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.