- L'impresa pubblica annualmente la relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR) e la trasmette all'IVASS.
- Il contenuto minimo abbraccia attività e risultati, sistema di governo, profilo di rischio, valutazione di attività e passività, gestione del capitale.
- La gestione del capitale va illustrata distinguendo SCR, MCR, struttura e qualità dei fondi propri.
- La trasparenza verso il mercato è uno dei tre pilastri di Solvency II (Pillar III).
- Eventuali inosservanze del SCR o del MCR durante l'anno devono essere dichiarate, anche se sanate.
Testo dell'articoloVigente
Art. 47-septies D.Lgs. 209/2005 — (Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: contenuto)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. L'impresa, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 190, commi 1-bis e 1-ter, pubblica annualmente una relazione sulla propria solvibilità e condizione finanziaria e la trasmette all'IVASS congiuntamente alle informazioni di cui all'articolo 47-quater, comma 1.
2. 2. La relazione di cui al comma 1 include le informazioni, riportate integralmente o mediante il riferimento ad altre informazioni, equivalenti per natura e portata, pubblicate in attuazione di altre prescrizioni legislative o regolamentari, concernenti: a) la descrizione dell'attività e i risultati di gestione dell'impresa; b) la descrizione del sistema di governo societario e la valutazione della adeguatezza di tale sistema rispetto al profilo di rischio dell'impresa; c) separatamente per ciascuna categoria di rischio, la descrizione dell'esposizione, della concentrazione, della mitigazione e della sensitività; d) separatamente per attività, riserve tecniche e altre passività, la descrizione delle basi e dei metodi utilizzati per la loro valutazione, congiuntamente alla spiegazione di eventuali differenze rilevanti rispetto alle basi e ai metodi utilizzati per la loro valutazione nel bilancio; e) la descrizione della gestione del capitale contenente almeno: 1) la struttura e l'importo dei fondi propri, nonché la loro qualità; 2) gli importi del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo; 3) l'esercizio della opzione di cui all'articolo 45-novies utilizzata ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità; 4) le informazioni che consentono un'adeguata comprensione delle principali differenze tra le ipotesi sottese alla formula standard e quelle di ciascun modello interno utilizzato dall'impresa per il calcolo del proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilità; 5) l'importo corrispondente all'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo o ogni grave inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità rilevata durante il periodo oggetto della relazione, anche se in seguito rimosso, congiuntamente all'illustrazione delle relative cause, conseguenze e delle eventuali misure correttive adottate.
3. Quando si applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-quinquies, la descrizione di cui al comma 2, lettera d), riguarda, oltre all'aggiustamento, anche il portafoglio degli impegni e gli attivi dedicati cui l'aggiustamento stesso si applica nonché la quantificazione dell'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento di congruità sulla situazione finanziaria dell'impresa. La descrizione di cui al comma 2, lettera d), indica anche se l'impresa utilizza l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-sexies e quantifica l'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità sulla situazione finanziaria dell'impresa.
4. La descrizione di cui al comma 2, lettera e), numero 1), comprende un'analisi relativa ad ogni cambiamento significativo rispetto al precedente periodo oggetto della relazione e l'illustrazione di ogni variazione significativa rispetto al valore di tali elementi nel bilancio, nonché una breve descrizione della trasferibilità del capitale.
5. Nella pubblicazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al comma 2, lettera e), numero 2), sono indicati separatamente l'importo calcolato secondo quanto previsto dal Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II e Sezione III, e l'eventuale importo maggiorato del capitale richiesto dall'IVASS ai sensi dell'articolo 47-sexies o l'impatto dei parametri specifici richiesti dall'IVASS all'impresa ai sensi dell'articolo 45-terdecies, congiuntamente ad una breve indicazione delle motivazioni fornite dall'IVASS.
6. La pubblicazione di cui al comma 2, lettera e) numero 2), è accompagnata, ove applicabile, dall'indicazione che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è in corso di valutazione da parte dell'IVASS.
7. L'IVASS determina, con regolamento, gli elementi della relazione di cui al comma 1 che sono corredati dalla relazione del revisore legale o della società di revisione legale.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 47-septies è la pietra angolare del Pillar III di Solvency II in Italia: prescrive il contenuto della relazione annuale sulla solvibilità e condizione finanziaria, comunemente nota con l'acronimo inglese SFCR (Solvency and Financial Condition Report). La norma recepisce l'art. 51 della Direttiva 2009/138/CE.
Una doppia funzione: vigilanza e mercato
Il documento ha una destinazione duplice. Da un lato è atto di vigilanza, trasmesso all'IVASS insieme alle informazioni dell'art. 47-quater per consentire il monitoraggio prudenziale. Dall'altro è documento pubblico, accessibile sul sito dell'impresa: serve a contraenti, controparti riassicurative, analisti e rating agency per valutare la solidità e il rischio dell'assicuratore.
Le cinque sezioni informative
Il comma 2 elenca i contenuti minimi: la descrizione dell'attività e dei risultati di gestione (lettera a); il sistema di governo societario e la sua adeguatezza (lettera b); per ciascuna categoria di rischio, esposizione, concentrazione, mitigazione e sensitività (lettera c); le basi e i metodi di valutazione di attività, riserve tecniche e altre passività, con le eventuali differenze rispetto al bilancio (lettera d); la gestione del capitale, articolata in struttura e qualità dei fondi propri, SCR e MCR, eventuali inosservanze rilevanti durante l'anno (lettera e).
Riserve tecniche: il cuore del Pillar III
Particolare attenzione richiede la lettera d). Le riserve tecniche di Solvency II sono valutate best estimate più risk margin, secondo principi market-consistent diversi da quelli del bilancio civilistico-IFRS. L'impresa deve spiegare al lettore le differenze metodologiche, l'utilizzo del matching adjustment o del volatility adjustment, la curva dei tassi di interesse risk-free, le ipotesi attuariali rilevanti.
Inosservanze del SCR e del MCR
Se durante l'esercizio l'impresa ha violato anche temporaneamente il SCR o il MCR, deve dichiararlo nella relazione, indicando importi, cause, durata, misure correttive e loro effetti. La regola è ribadita dall'art. 47-novies sui successivi aggiornamenti in caso di circostanze rilevanti.
Disciplina di attuazione e formato
I dettagli operativi sono fissati dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 e dai Regolamenti IVASS, in particolare il Regolamento 33/2016. Il formato è strutturato e comprende tavole quantitative (QRT) trasmesse separatamente. La relazione è soggetta all'approvazione del consiglio di amministrazione (art. 47-decies).
Rapporto fra SFCR pubblica e RSR riservata
Accanto alla SFCR (pubblica) l'impresa redige la Regular Supervisory Report (RSR) trasmessa esclusivamente a IVASS, con maggiore dettaglio sui modelli interni, sulla policy di investimenti, sui piani di continuità operativa e sulle ipotesi tecniche dei rami vita. Art. 47-septies indirizza l'una o l'altra, ma il principio di coerenza impone che i dati comuni coincidano. La funzione di revisione interna verifica annualmente la riconciliazione fra i due documenti; eventuali disallineamenti significativi sono segnalati al collegio sindacale e a IVASS nelle 'altre comunicazioni' previste dal Regolamento IVASS n. 38/2018.
Casi pratici
Caso 1: Differenze fra riserve tecniche bilancio e Solvency II
Caso 2: Inosservanza temporanea del SCR durante l'esercizio
Domande frequenti