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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 306 applica alle macchine operatrici (art. 58 del Codice della Strada) un insieme di norme tecniche già previste per le macchine agricole, evitando duplicazioni regolamentari.
  • Le norme richiamate riguardano: velocità, dispositivi supplementari, autorizzazioni eccezionali, freni, sterzo, ingombro, livello sonoro, segnalazione acustica e visiva, retrovisori, scarico, omologazione e carta di circolazione.
  • Il sistema del rinvio normativo garantisce che le macchine operatrici abbiano standard tecnici equivalenti a quelli delle macchine agricole semoventi nei profili rilevanti per la circolazione stradale.
  • Alcune disposizioni delle macchine agricole sono escluse espressamente per le macchine operatrici (ad esempio i punti 2.6, 2.7, 2.8, 2.18, 2.19, 2.22 dell'art. 291 sulle verifiche di omologazione).
  • La carta di circolazione per le macchine operatrici segue le norme dell'art. 293 del Regolamento (commi 1 e 3).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 306 DPR 495/1992 — Norme di richiamo

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Alle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, si applicano le seguenti disposizioni relative alle macchine agricole: a) articolo 210 (velocità teorica ed effettiva); b) articolo 266 (dispositivo supplementare); c) art. 268 (autorizzazione alla circolazione delle macchine eccezionali; d) art. 269 (blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine); e) articolo 273, commi 1 e 2 (dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione); f) articolo 277, commi 1, 2 e 3 (verifica dell'efficienza della frenatura dei treni costituiti da una macchina semovente e da una macchina trainata di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3 t e non superiore a quella della macchina trainante); g) articolo 278 (dispositivo di sterzo); h) articolo 279 (fascia d'ingombro); i) articolo 280, commi 2, 3 e 4 (livello sonoro); l) articolo 281 (dispositivi di segnalazione acustica); m) articolo 282 (dispositivo retrovisore); n) articolo 283 (dispositivo di adattamento per la marcia su strada delle macchine cingolate); o) articolo 288 (inquinamento da gas di scarico); p) articolo 290 (definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori); q) articolo 291, commi 1 e 2 (ad esclusione dei punti 2.6, 2.7, 2.8, 2.18, 2.19 e 2.22) e comma 5 (verifiche e prove per l'omologazione del tipo); r) articolo 293, commi 1 e 3 (carta di circolazione).

In sintesi

  • L'art. 306 applica alle macchine operatrici (art. 58 del Codice della Strada) un insieme di norme tecniche già previste per le macchine agricole, evitando duplicazioni regolamentari.
  • Le norme richiamate riguardano: velocità, dispositivi supplementari, autorizzazioni eccezionali, freni, sterzo, ingombro, livello sonoro, segnalazione acustica e visiva, retrovisori, scarico, omologazione e carta di circolazione.
  • Il sistema del rinvio normativo garantisce che le macchine operatrici abbiano standard tecnici equivalenti a quelli delle macchine agricole semoventi nei profili rilevanti per la circolazione stradale.
  • Alcune disposizioni delle macchine agricole sono escluse espressamente per le macchine operatrici (ad esempio i punti 2.6, 2.7, 2.8, 2.18, 2.19, 2.22 dell'art. 291 sulle verifiche di omologazione).
  • La carta di circolazione per le macchine operatrici segue le norme dell'art. 293 del Regolamento (commi 1 e 3).
Indice dei contenuti

Le macchine operatrici nel sistema del Codice della Strada

L'art. 58 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) definisce le macchine operatrici come veicoli a motore non destinati al trasporto di persone o cose, ma equipaggiati con attrezzatura per lavori specifici: escavatori, betoniere semoventi, pale meccaniche, gru semoventi, compattatori, perforatrici, spazzaneve semoventi, e così via. Sono veicoli che svolgono la loro funzione principale sul posto di lavoro, ma che devono poter circolare sulle strade pubbliche per raggiungere i cantieri o spostarsi tra un'area operativa e l'altra.

Questa doppia natura — macchina da lavoro e veicolo stradale — richiede una disciplina che bilanci le esigenze della sicurezza stradale con le caratteristiche costruttive peculiari di questi mezzi, assai diverse da quelle degli autoveicoli tradizionali. La soluzione adottata dal Regolamento è il rinvio per relationem alle norme già dettate per le macchine agricole semoventi, che condividono caratteristiche tecnico-costruttive simili.

Il meccanismo del rinvio normativo

L'art. 306 non detta norme proprie per le macchine operatrici, ma le sottopone a un elenco selezionato di norme previste per le macchine agricole, con la precisione tecnica di indicare per ciascuna norma richiamata anche i commi applicabili e, ove necessario, le esclusioni. Questo metodo legislativo — il rinvio normativo condizionato — è tipico delle disposizioni di coordinamento: evita la duplicazione di norme tecniche analoghe e garantisce uniformità di trattamento tra categorie di veicoli simili.

Le norme richiamate coprono tutti i profili tecnici rilevanti per la circolazione stradale di una macchina semovente:

  • Velocità (art. 210): regola la velocità teorica ed effettiva delle macchine; le macchine operatrici cingolate o con pneumatici speciali hanno spesso limitazioni di velocità che differiscono dagli autoveicoli.
  • Dispositivo supplementare (art. 266): attrezzature aggiuntive per la segnalazione o la protezione.
  • Autorizzazione alla circolazione delle macchine eccezionali (art. 268): le macchine operatrici di grandi dimensioni o masse elevate rientrano spesso nella categoria dei veicoli eccezionali e necessitano di autorizzazione prefettizia.
  • Blocco dei comandi degli attrezzi (art. 269): durante la circolazione stradale, i bracci e gli attrezzi operativi devono essere bloccati per evitare movimenti accidentali pericolosi per il traffico.

Dispositivi di sicurezza attiva e passiva

Il rinvio include le norme relative ai principali dispositivi di sicurezza:

  • Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione (art. 273, commi 1 e 2): fari, luci di posizione, frecce, luci di ingombro. Le macchine operatrici di grande ingombro devono avere luci supplementari per segnalare i propri limiti laterali.
  • Frenatura (art. 277, commi 1-3): verifica dell'efficienza frenante per i treni di veicoli costituiti da macchina semovente + macchina trainata, con masse complessive fino a 3 tonnellate e non superiori alla massa della macchina trainante.
  • Sterzo (art. 278): le macchine operatrici devono poter essere manovrate in modo sicuro sulla strada anche quando l'attrezzatura operativa è in posizione di trasporto.
  • Fascia di ingombro (art. 279): la larghezza massima consentita per la circolazione stradale.
  • Livello sonoro (art. 280, commi 2-4): limiti di emissione sonora durante la circolazione.
  • Segnalazione acustica (art. 281) e retrovisore (art. 282).
  • Dispositivo di adattamento per la marcia su strada delle macchine cingolate (art. 283): i cingoli metallici potrebbero danneggiare il manto stradale; l'art. 283 disciplina le soluzioni tecniche ammesse (pattini in gomma, protezioni) per la circolazione su asfalto.

Emissioni, omologazione e carta di circolazione

Le norme richiamate includono anche:

  • Inquinamento da gas di scarico (art. 288): i limiti di emissioni si applicano anche alle macchine operatrici in circolazione stradale.
  • Potenza e curve caratteristiche del motore (art. 290): parametri rilevanti per il calcolo delle prestazioni e la classificazione del veicolo.
  • Verifiche e prove per l'omologazione del tipo (art. 291, commi 1 e 2, con esclusioni specifiche): le macchine operatrici devono essere omologate, ma alcune verifiche previste per le macchine agricole non si applicano per differenza costruttiva (i punti 2.6, 2.7, 2.8, 2.18, 2.19, 2.22 sono esclusi espressamente).
  • Carta di circolazione (art. 293, commi 1 e 3): le macchine operatrici devono essere munite di carta di circolazione, che attesta l'immatricolazione e i dati tecnici del veicolo.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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