- L'art. 306 applica alle macchine operatrici (art. 58 del Codice della Strada) un insieme di norme tecniche già previste per le macchine agricole, evitando duplicazioni regolamentari.
- Le norme richiamate riguardano: velocità, dispositivi supplementari, autorizzazioni eccezionali, freni, sterzo, ingombro, livello sonoro, segnalazione acustica e visiva, retrovisori, scarico, omologazione e carta di circolazione.
- Il sistema del rinvio normativo garantisce che le macchine operatrici abbiano standard tecnici equivalenti a quelli delle macchine agricole semoventi nei profili rilevanti per la circolazione stradale.
- Alcune disposizioni delle macchine agricole sono escluse espressamente per le macchine operatrici (ad esempio i punti 2.6, 2.7, 2.8, 2.18, 2.19, 2.22 dell'art. 291 sulle verifiche di omologazione).
- La carta di circolazione per le macchine operatrici segue le norme dell'art. 293 del Regolamento (commi 1 e 3).
Testo dell'articoloVigente
Art. 306 DPR 495/1992 — Norme di richiamo
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Alle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, si applicano le seguenti disposizioni relative alle macchine agricole: a) articolo 210 (velocità teorica ed effettiva); b) articolo 266 (dispositivo supplementare); c) art. 268 (autorizzazione alla circolazione delle macchine eccezionali; d) art. 269 (blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine); e) articolo 273, commi 1 e 2 (dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione); f) articolo 277, commi 1, 2 e 3 (verifica dell'efficienza della frenatura dei treni costituiti da una macchina semovente e da una macchina trainata di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3 t e non superiore a quella della macchina trainante); g) articolo 278 (dispositivo di sterzo); h) articolo 279 (fascia d'ingombro); i) articolo 280, commi 2, 3 e 4 (livello sonoro); l) articolo 281 (dispositivi di segnalazione acustica); m) articolo 282 (dispositivo retrovisore); n) articolo 283 (dispositivo di adattamento per la marcia su strada delle macchine cingolate); o) articolo 288 (inquinamento da gas di scarico); p) articolo 290 (definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori); q) articolo 291, commi 1 e 2 (ad esclusione dei punti 2.6, 2.7, 2.8, 2.18, 2.19 e 2.22) e comma 5 (verifiche e prove per l'omologazione del tipo); r) articolo 293, commi 1 e 3 (carta di circolazione).
Stesso numero, altri codici
- Art. 306 Cod. Amb. — determinazione delle misure per il ripristino ambientale
- Art. 306 D.Lgs. 209/2005 — Impedimenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza
- Art. 306 Codice Civile: Revoca per indegnità dell'adottato
- Articolo 306 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 306 c.p.c.: Rinuncia agli atti del giudizio
- Art. 306 c.p.p.: Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle
In sintesi
Indice dei contenuti
Le macchine operatrici nel sistema del Codice della Strada
L'art. 58 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) definisce le macchine operatrici come veicoli a motore non destinati al trasporto di persone o cose, ma equipaggiati con attrezzatura per lavori specifici: escavatori, betoniere semoventi, pale meccaniche, gru semoventi, compattatori, perforatrici, spazzaneve semoventi, e così via. Sono veicoli che svolgono la loro funzione principale sul posto di lavoro, ma che devono poter circolare sulle strade pubbliche per raggiungere i cantieri o spostarsi tra un'area operativa e l'altra.
Questa doppia natura — macchina da lavoro e veicolo stradale — richiede una disciplina che bilanci le esigenze della sicurezza stradale con le caratteristiche costruttive peculiari di questi mezzi, assai diverse da quelle degli autoveicoli tradizionali. La soluzione adottata dal Regolamento è il rinvio per relationem alle norme già dettate per le macchine agricole semoventi, che condividono caratteristiche tecnico-costruttive simili.
Il meccanismo del rinvio normativo
L'art. 306 non detta norme proprie per le macchine operatrici, ma le sottopone a un elenco selezionato di norme previste per le macchine agricole, con la precisione tecnica di indicare per ciascuna norma richiamata anche i commi applicabili e, ove necessario, le esclusioni. Questo metodo legislativo — il rinvio normativo condizionato — è tipico delle disposizioni di coordinamento: evita la duplicazione di norme tecniche analoghe e garantisce uniformità di trattamento tra categorie di veicoli simili.
Le norme richiamate coprono tutti i profili tecnici rilevanti per la circolazione stradale di una macchina semovente:
Dispositivi di sicurezza attiva e passiva
Il rinvio include le norme relative ai principali dispositivi di sicurezza:
Emissioni, omologazione e carta di circolazione
Le norme richiamate includono anche:
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti