Testo dell'articoloVigente
Art. 175 TUEL – Articolo 175
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato
1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese,per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.
3. 3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: a) l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; b) l’istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria; c) l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti; d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d); f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all’ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’ente.
4. Ai sensi dell’articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
5-bis. 5-bis. L’organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: a) variazioni riguardanti l’utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell’esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall’art. 187, comma 3-quinquies; b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio; c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’ente; d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo; e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all’ art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3; e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all’interno della stessa missione.
5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.
5-quater. 5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta; b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall’ art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 . Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta; c) le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall’art. 187, comma 3-quinquies; d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all’ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’ente; e) le variazioni necessarie per l’adeguamento delle previsioni, compresa l’istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi; e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall’ articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 . Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.
5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.
6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.
7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.
8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all’articolo 169 sono di competenza dell’organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno , fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.
9-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104 .
9-ter. Nel corso dell’esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell’esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 175 disciplina il regime delle variazioni di bilancio, materia tecnicamente complessa che disciplina la flessibilità del bilancio in corso di esercizio, distinguendo le competenze tra organi e individuando le ipotesi in cui ciascuno può intervenire.
La flessibilità necessaria del bilancio
Un bilancio rigido sarebbe incompatibile con la complessità della gestione moderna. Eventi sopravvenuti, nuove disposizioni normative, variazioni del contesto, errori di previsione possono richiedere modifiche degli stanziamenti originari. La disciplina delle variazioni risponde a questa esigenza, conciliando flessibilità gestionale e rispetto del principio autorizzatorio.
Le variazioni di competenza consiliare
Sono di competenza del consiglio le variazioni più rilevanti: quelle che incidono sull'autorizzazione di programma, quelle che modificano il livello complessivo degli stanziamenti, quelle che alterano gli equilibri di bilancio in modo significativo. La competenza consiliare riflette il principio per cui le scelte sostanziali di allocazione spettano all'organo di indirizzo, in piena sinergia con la Legge 241/1990 e con il buon andamento ex articolo 97 della Costituzione.
Le variazioni di competenza della giunta
Sono di competenza della giunta le variazioni che rientrano in fattispecie tassativamente individuate: variazioni compensative tra dotazioni della stessa missione e dello stesso programma, variazioni riguardanti fondi e accantonamenti, variazioni necessarie per garantire l'esigibilità di obbligazioni assunte, variazioni per fronteggiare emergenze. La tassatività dell'elenco è essenziale per evitare elusioni del principio autorizzatorio.
Le variazioni di competenza dirigenziale
Alcune variazioni minori sono di competenza dei dirigenti, secondo le previsioni del regolamento di contabilità: tipicamente variazioni nell'ambito del proprio centro di responsabilità, riguardanti capitoli appartenenti allo stesso macroaggregato. La competenza dirigenziale riflette la responsabilizzazione della struttura tecnica, in linea generale, su scelte di mera gestione.
La trasparenza e il monitoraggio
Tutte le variazioni vanno comunicate, secondo le rispettive competenze, ai diversi livelli di governance. Le variazioni di giunta sono comunicate al consiglio; quelle dirigenziali al responsabile finanziario. La trasparenza dei flussi di variazione è essenziale per consentire il controllo politico e tecnico sulla gestione del bilancio. Le pronunce della Corte dei conti, in linea generale, evidenziano la centralità di questo profilo; le linee guida ANCI e gli orientamenti dell'Osservatorio sulla finanza locale e di Funzione Pubblica offrono indicazioni operative per la corretta gestione del sistema delle variazioni.
Casi pratici
Caso 1: variazione consiliare per nuovo programma
Il Comune Omicron-tre riceve un finanziamento per un nuovo programma di rigenerazione urbana. Tizio, sindaco, propone al consiglio la variazione di bilancio che integra le nuove entrate e le corrispondenti spese, attivando l'autorizzazione di programma.
Caso 2: variazione compensativa di giunta
Nel Comune Pi-tre, Caia, dirigente finanziaria, propone una variazione compensativa tra capitoli della stessa missione e programma. La giunta delibera, in linea generale, secondo le proprie competenze, e la variazione viene comunicata al consiglio nei tempi regolamentari.
Domande frequenti
Chi può deliberare variazioni di bilancio?
Le variazioni più rilevanti sono di competenza del consiglio; alcune fattispecie tassativamente individuate sono di competenza della giunta; variazioni minori possono essere di competenza dei dirigenti secondo le previsioni del regolamento di contabilità.
Quali variazioni rientrano nella competenza della giunta?
Sono di competenza della giunta le variazioni compensative tra dotazioni della stessa missione e programma, variazioni riguardanti fondi e accantonamenti, variazioni per garantire esigibilità di obbligazioni assunte e per fronteggiare emergenze, secondo le specifiche previsioni normative.
Le variazioni vanno comunicate?
Sì, tutte le variazioni vanno comunicate secondo le rispettive competenze: le variazioni di giunta sono comunicate al consiglio; quelle dirigenziali al responsabile finanziario, garantendo trasparenza e tracciabilità del sistema.