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Art. 1542 c.c. Garanzia
In vigore
Chi vende un’eredità senza specificarne gli oggetti non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La vendita dell'eredità
L'art. 1542 c.c. disciplina una fattispecie peculiare: la vendita dell'eredità nel suo complesso, senza specificarne i singoli componenti. L'erede può cedere a un terzo la sua posizione ereditaria globalmente, trasferendogli tutti i diritti, i crediti e i debiti che fanno parte dell'asse ereditario. Si tratta di una vendita di universalità di diritto, disciplinata dagli artt. 1542-1545 c.c.
Il contenuto limitato della garanzia
La norma stabilisce che il venditore di un'eredità «senza specificarne gli oggetti» non è tenuto a garantire altro che la propria qualità di erede. Ciò significa:
Ratio: il rischio sull'acquirente
La ratio della norma è che chi acquista un'eredità globalmente accetta consapevolmente un'alea sulla composizione dell'asse. L'acquirente sa (o dovrebbe sapere) che acquista una posizione giuridica, non singoli beni. Se volesse acquistare beni specifici, dovrebbe chiedere la specificazione dei beni nel contratto: in quel caso la garanzia si estende a quegli specifici beni.
La vendita di eredità senza specificazione degli oggetti è quindi un contratto aleatorio nella componente relativa alla composizione dell'asse, non nella componente relativa alla qualità del venditore come erede.
La garanzia per evizione dalla qualità di erede
L'unica garanzia che il venditore presta è quella della propria qualità di erede. Se successivamente emerge che il venditore non era erede (ad esempio perché il testamento viene annullato e lui non è erede legittimo), o lo era in misura inferiore (ad esempio perché esisteva un altro erede di cui ignorava l'esistenza), l'acquirente ha azione di garanzia per evizione contro il venditore.
Coordinamento con gli artt. 1543-1545 c.c.
Gli articoli successivi completano la disciplina: l'art. 1543 c.c. stabilisce che se l'erede ha già percepito frutti o venduto beni dell'eredità prima della cessione, deve rimborsare il compratore. L'art. 1544 c.c. regola i debiti ereditari nei rapporti tra cedente e cessionario. L'art. 1545 c.c. riguarda la forma della cessione (che richiede la forma scritta ad substantiam).
Domande frequenti
Se acquisto un'eredità in blocco e poi scopro che i beni sono meno del previsto, posso rivalermi sul venditore?
No. Chi acquista un'eredità senza specificazione dei beni accetta il rischio sulla composizione dell'asse. Il venditore garantisce solo di essere stato erede al momento della vendita, non il valore o la quantità dei beni.
Quando il venditore di un'eredità risponde per garanzia?
Solo se non era effettivamente erede (o lo era in misura diversa) al momento della vendita. In quel caso l'acquirente ha azione di garanzia per evizione, perché non ha ricevuto la posizione giuridica promessa.
Come posso proteggermi acquistando un'eredità?
Chiedendo la specificazione dei beni nel contratto (art. 1542 c.c. prevede espressamente questa possibilità). Con la specificazione, la garanzia si estende ai singoli beni elencati, e il venditore risponde anche della loro esistenza.
La vendita dell'eredità richiede una forma specifica?
Sì. Ai sensi dell'art. 1543 c.c. (e dell'art. 1350 c.c. per i beni immobili compresi), la cessione di eredità richiede la forma scritta a pena di nullità. In pratica si redige di solito per atto notarile.
Chi paga i debiti ereditari dopo la vendita dell'eredità: il cedente o il cessionario?
Nei rapporti con i creditori ereditari il cedente rimane obbligato (non è possibile cedere i debiti senza consenso dei creditori). Ma nell'accordo interno tra cedente e cessionario, l'art. 1544 c.c. stabilisce che il cessionario deve tenere indenne il cedente dai debiti ereditari.