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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1540 c.c. Vendita cumulativa di più immobili

In vigore

Se due o più immobili sono stati venduti con lo stesso contratto per un solo e medesimo prezzo, con l’indicazione della misura di ciascuno di essi, e si trova che la quantità è minore nell’uno e maggiore nell’altro, se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza; il diritto al supplemento o alla diminuzione del prezzo spetta in conformità delle disposizioni sopra stabilite.

In sintesi

  • Vendita cumulativa: due o piu immobili venduti con un solo contratto a prezzo unico complessivo, con indicazione della misura di ciascuno.
  • Compensazione automatica: se la quantita effettiva e minore in un immobile e maggiore nell'altro, la differenza si compensa fino alla debita concorrenza.
  • Supplemento o diminuzione residua: dopo la compensazione, il saldo attivo o passivo segue le regole generali sulla vendita a misura (artt. 1537-1539 c.c.).
  • Presupposto: l'indicazione contrattuale della misura di ciascun immobile e requisito indispensabile per applicare la norma.

Ambito di applicazione

L'art. 1540 c.c. regola la vendita cumulativa di piu immobili, cioe il caso in cui parti diverse contraggono la cessione di due o piu beni immobili nell'ambito di un unico negozio, fissando un prezzo globale e unico ma indicando separatamente la misura di ciascun cespite. La norma costituisce un'estensione e un coordinamento logico delle disposizioni sulla vendita a misura (art. 1537 c.c.) e sulla vendita a corpo (art. 1538 c.c.), adattandole alla complessita di un'operazione plurisoggettiva sul piano oggettivo.

Il meccanismo della compensazione

Il cuore della disciplina e il meccanismo della compensazione automatica: qualora la verifica materiale rilevi che la consistenza reale di uno degli immobili e inferiore a quella indicata in contratto mentre quella dell'altro e superiore, i due scarti si neutralizzano reciprocamente fino alla loro concorrenza. In altri termini, il surplus di superficie o volume del secondo bene assorbe il deficit del primo, evitando duplicazioni di azioni correttive del prezzo.

Tizio vende a Caio due fondi agricoli con un unico atto notarile al prezzo complessivo di 200.000 euro, indicando 5 ettari per il fondo A e 3 ettari per il fondo B. A misura effettuata, il fondo A risulta di 4,7 ettari (deficit di 0,3 ha) e il fondo B di 3,4 ettari (surplus di 0,4 ha). La compensazione azzera il deficit di A con 0,3 ha del surplus di B: residua un eccesso di 0,1 ha a favore di Caio, che potra richiedere la riduzione del prezzo secondo le modalita dell'art. 1537 c.c. per quella sola differenza.

Il rinvio alle disposizioni generali

L'inciso finale, il diritto al supplemento o alla diminuzione del prezzo spetta in conformita delle disposizioni sopra stabilite, opera un rinvio espresso agli artt. 1537-1539 c.c. per la quantificazione e l'esercizio dei diritti residui dopo la compensazione. Cio significa che:

  • se il saldo e a favore del venditore (superfici effettive superiori al dichiarato), quest'ultimo ha diritto al supplemento di prezzo, salvo che l'eccesso superi un ventesimo della misura convenuta, nel qual caso il compratore puo scegliere tra il supplemento e il recesso;
  • se il saldo e a favore del compratore (superfici effettive inferiori al dichiarato), il compratore ha diritto alla diminuzione del prezzo proporzionale;
  • se gli immobili sono stati venduti a corpo, la norma e applicabile solo quando la differenza superi un ventesimo.

Ratio e coordinamento sistematico

La ratio della norma e di semplificare il contenzioso nelle vendite cumulative, evitando che il venditore debba al contempo pagare una diminuzione per un immobile e incassare un supplemento per l'altro. Il legislatore preferisce una soluzione unitaria e compensativa, coerente con la natura del contratto come operazione economica complessiva. La dottrina e la giurisprudenza hanno precisato che la compensazione opera di diritto (ex lege), senza necessita di una specifica eccezione di parte, e che il giudice deve rilevarla d'ufficio nel calcolo del saldo dovuto.

Presupposto formale: l'indicazione della misura

L'art. 1540 c.c. presuppone che il contratto indichi la misura di ciascun immobile. In assenza di tale indicazione, non si puo operare la compensazione per mancanza del termine di riferimento: la vendita si considera a corpo (art. 1538 c.c.) e le azioni correttive spettano, entro i limiti del ventesimo, per ogni singolo bene autonomamente considerato. E dunque prassi notarile raccomandabile specificare in modo analitico le misure catastali e/o effettive di ciascun cespite anche nelle vendite cumulative.

Prescrizione

Il diritto al supplemento e quello alla diminuzione del prezzo nascenti da questa norma si prescrivono in un anno dalla consegna degli immobili, ai sensi dell'art. 1541 c.c. Si tratta di un termine breve di natura speciale, che deroga alla prescrizione ordinaria decennale: la sua ratio e l'esigenza di stabilizzare rapidamente le posizioni patrimoniali nelle compravendite immobiliari.

Domande frequenti

Quando si applica l'art. 1540 c.c.?

Si applica quando due o piu immobili sono venduti con un unico contratto a prezzo globale, con indicazione della misura di ciascuno. E necessario che il contratto specifichi separatamente la consistenza di ogni bene.

Come funziona la compensazione tra eccesso e deficit?

Se un immobile ha superficie inferiore al dichiarato e l'altro superiore, i due scarti si neutralizzano reciprocamente. Solo il saldo residuo da diritto al supplemento o alla diminuzione del prezzo secondo le regole degli artt. 1537-1539 c.c.

La compensazione deve essere eccepita dalla parte o opera automaticamente?

Opera di diritto (ex lege): il giudice deve rilevarla d'ufficio nel calcolo del saldo. Non e necessaria un'apposita eccezione di parte per attivare il meccanismo compensativo.

Cosa succede se il contratto non indica la misura di ciascun immobile?

In mancanza dell'indicazione della misura, la norma non e applicabile. Ogni immobile viene trattato autonomamente come vendita a corpo (art. 1538 c.c.) e le azioni correttive seguono le regole per i singoli beni.

Entro quando si prescrive il diritto al supplemento o alla diminuzione?

Il diritto si prescrive in un anno dalla consegna degli immobili, come previsto dall'art. 1541 c.c. E un termine breve speciale che deroga alla prescrizione ordinaria decennale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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