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Art. 1539 c.c. Recesso dal contratto
In vigore
Quando il compratore esercita il diritto di recesso, il venditore è tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare le spese del contratto.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 1539 c.c., Recesso dal contratto nella vendita immobiliare
L'art. 1539 c.c. disciplina gli effetti del recesso esercitato dal compratore nelle ipotesi previste dagli artt. 1537 e 1538 c.c., ossia nei casi di discrepanza di misura superiore alla soglia del ventesimo (5%) nella vendita di immobili a misura o a corpo.
Contenuto dell'obbligo restitutorio del venditore
La norma pone a carico del venditore due obblighi distinti:
Natura del recesso e suoi effetti
Il recesso previsto dagli artt. 1537-1539 c.c. è un recesso legale, attribuito dalla legge a tutela del compratore che si trovi vincolato a pagare un supplemento di prezzo non previsto al momento della conclusione del contratto. Ha effetti retroattivi: le prestazioni già eseguite devono essere restituite e il contratto è travolto come se non fosse mai stato concluso.
Coordinamento con altre norme
L'art. 1539 c.c. si coordina con l'art. 1537 c.c. (vendita a misura) e l'art. 1538 c.c. (vendita a corpo), che identificano le condizioni per l'esercizio del recesso. Per gli effetti restitutori trovano applicazione i principi generali sull'indebito (art. 2033 c.c.) e, per le spese, i principi di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.).
Domande frequenti
Quando il compratore può esercitare il recesso ex art. 1539 c.c.?
Il compratore può recedere nei casi previsti dagli artt. 1537 e 1538 c.c.: nella vendita a misura quando la misura è superiore e l'eccedenza supera il ventesimo; nella vendita a corpo quando la misura è superiore o inferiore del più del 5% rispetto a quella dichiarata nel contratto.
Il venditore deve restituire anche gli interessi sul prezzo?
La norma prevede la restituzione del prezzo senza menzionare espressamente gli interessi. In applicazione dei principi generali sull'indebito (art. 2033 c.c.), il venditore è tenuto agli interessi legali dal giorno della domanda di recesso o, se in mala fede, dalla data del pagamento.
Quali spese del contratto deve rimborsare il venditore?
Il venditore deve rimborsare le spese direttamente connesse alla stipula del contratto: onorari notarili, imposte di registro, catastali e ipotecarie pagate dal compratore, spese di mediazione se a carico del compratore. Non rientrano le spese sostenute per perizie o valutazioni preliminari.
Il recesso ex art. 1539 c.c. richiede una sentenza del giudice?
No. Il recesso è un atto unilaterale stragiudiziale: il compratore lo esercita mediante dichiarazione comunicata al venditore. Se il venditore non ottempera agli obblighi restitutori, il compratore dovrà agire giudizialmente per ottenerne l'adempimento coattivo.
Il compratore può chiedere anche il risarcimento del danno oltre alla restituzione del prezzo?
L'art. 1539 c.c. prevede solo la restituzione del prezzo e il rimborso delle spese. Un risarcimento aggiuntivo potrebbe spettare solo se la discrepanza di misura fosse imputabile a dolo o colpa grave del venditore, configurando responsabilità extracontrattuale o per dolo precontrattuale (art. 1440 c.c.).