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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1539 c.c. Recesso dal contratto

In vigore

Quando il compratore esercita il diritto di recesso, il venditore è tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare le spese del contratto.

In sintesi

  • Quando il compratore esercita il recesso nelle vendite immobiliari a misura o a corpo, il venditore deve restituire l'intero prezzo ricevuto.
  • Il venditore è tenuto anche a rimborsare le spese del contratto sostenute dal compratore.
  • La norma si applica ai casi di recesso previsti dagli artt. 1537 e 1538 c.c. per difformità di misura superiore al ventesimo.
  • Il recesso ha effetti restitutori: entrambe le prestazioni (prezzo e bene) devono essere restituite.

Commento all'art. 1539 c.c., Recesso dal contratto nella vendita immobiliare

L'art. 1539 c.c. disciplina gli effetti del recesso esercitato dal compratore nelle ipotesi previste dagli artt. 1537 e 1538 c.c., ossia nei casi di discrepanza di misura superiore alla soglia del ventesimo (5%) nella vendita di immobili a misura o a corpo.

Contenuto dell'obbligo restitutorio del venditore

La norma pone a carico del venditore due obblighi distinti:

  1. Restituzione del prezzo: il venditore deve restituire l'intero prezzo ricevuto, senza detrazioni. Se il compratore ha pagato solo un acconto, il venditore restituisce la parte già corrisposta.
  2. Rimborso delle spese del contratto: il venditore deve rimborsare le spese sostenute dal compratore per la stipula del contratto. Rientrano tipicamente in questa categoria le spese notarili, le imposte di registro (nei limiti del pagato), le spese catastali e ipotecarie.

Natura del recesso e suoi effetti

Il recesso previsto dagli artt. 1537-1539 c.c. è un recesso legale, attribuito dalla legge a tutela del compratore che si trovi vincolato a pagare un supplemento di prezzo non previsto al momento della conclusione del contratto. Ha effetti retroattivi: le prestazioni già eseguite devono essere restituite e il contratto è travolto come se non fosse mai stato concluso.

Coordinamento con altre norme

L'art. 1539 c.c. si coordina con l'art. 1537 c.c. (vendita a misura) e l'art. 1538 c.c. (vendita a corpo), che identificano le condizioni per l'esercizio del recesso. Per gli effetti restitutori trovano applicazione i principi generali sull'indebito (art. 2033 c.c.) e, per le spese, i principi di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.).

Domande frequenti

Quando il compratore può esercitare il recesso ex art. 1539 c.c.?

Il compratore può recedere nei casi previsti dagli artt. 1537 e 1538 c.c.: nella vendita a misura quando la misura è superiore e l'eccedenza supera il ventesimo; nella vendita a corpo quando la misura è superiore o inferiore del più del 5% rispetto a quella dichiarata nel contratto.

Il venditore deve restituire anche gli interessi sul prezzo?

La norma prevede la restituzione del prezzo senza menzionare espressamente gli interessi. In applicazione dei principi generali sull'indebito (art. 2033 c.c.), il venditore è tenuto agli interessi legali dal giorno della domanda di recesso o, se in mala fede, dalla data del pagamento.

Quali spese del contratto deve rimborsare il venditore?

Il venditore deve rimborsare le spese direttamente connesse alla stipula del contratto: onorari notarili, imposte di registro, catastali e ipotecarie pagate dal compratore, spese di mediazione se a carico del compratore. Non rientrano le spese sostenute per perizie o valutazioni preliminari.

Il recesso ex art. 1539 c.c. richiede una sentenza del giudice?

No. Il recesso è un atto unilaterale stragiudiziale: il compratore lo esercita mediante dichiarazione comunicata al venditore. Se il venditore non ottempera agli obblighi restitutori, il compratore dovrà agire giudizialmente per ottenerne l'adempimento coattivo.

Il compratore può chiedere anche il risarcimento del danno oltre alla restituzione del prezzo?

L'art. 1539 c.c. prevede solo la restituzione del prezzo e il rimborso delle spese. Un risarcimento aggiuntivo potrebbe spettare solo se la discrepanza di misura fosse imputabile a dolo o colpa grave del venditore, configurando responsabilità extracontrattuale o per dolo precontrattuale (art. 1440 c.c.).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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