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Art. 1536 c.c. Inadempimento
In vigore
In caso di inadempimento della vendita a termine di titoli, si osservano le norme degli articoli 1515 e 1516, salva, per i contratti di borsa, l’applicazione delle leggi speciali. SEZIONE III – Della vendita di cose immobili
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 1536 c.c., Inadempimento nella vendita a termine di titoli
L'art. 1536 c.c. disciplina le conseguenze dell'inadempimento nei contratti di vendita a termine di titoli, rinviando alle norme generali sull'esecuzione coattiva e riservando un regime speciale per i contratti di borsa.
Rinvio agli artt. 1515-1516 c.c.
La norma richiama espressamente gli artt. 1515 e 1516 c.c., che disciplinano l'esecuzione coattiva in caso di inadempimento del venditore o del compratore. In sintesi:
Questi meccanismi permettono alla parte adempiente di tutelarsi senza necessità di ricorrere immediatamente al giudice, attraverso procedure stragiudiziali di liquidazione.
Regime speciale per i contratti di borsa
Per i contratti conclusi sui mercati regolamentati (borsa valori, mercati finanziari) si applicano le leggi speciali sui mercati finanziari, attualmente il D.Lgs. 58/1998 (TUF) e la normativa europea MiFID II. Tali norme prevedono procedure di liquidazione d'ufficio gestite dai sistemi di compensazione e garanzia delle controparti centrali (CCP), che garantiscono l'esecuzione delle operazioni anche in caso di inadempimento di un partecipante.
Posizione sistematica
L'art. 1536 c.c. chiude la sezione II del capo I del Titolo III del Libro IV del codice civile, dedicata alla vendita a termine. La sezione successiva (III) disciplina la vendita di cose immobili, a partire dall'art. 1537 c.c.
Domande frequenti
Cosa succede se il venditore di titoli a termine non adempie?
Il compratore può attivare il meccanismo dell'art. 1515 c.c.: diffidare il venditore e, in caso di persistente inadempimento, far acquistare i titoli sul mercato a spese del venditore, chiedendo il risarcimento dell'eventuale maggior costo.
Cosa succede se il compratore di titoli a termine non adempie?
Il venditore può attivare il meccanismo dell'art. 1516 c.c.: diffidare il compratore e, in caso di persistente inadempimento, far vendere i titoli sul mercato a spese del compratore, con diritto al risarcimento del minor prezzo ricavato.
Perché i contratti di borsa hanno un regime speciale?
I mercati regolamentati richiedono procedure rapide e standardizzate per gestire l'inadempimento, incompatibili con le norme codicistiche. Le controparti centrali (CCP) garantiscono l'esecuzione delle operazioni, sostituendosi alla parte inadempiente.
Quali leggi speciali si applicano ai contratti di borsa?
Principalmente il D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), i regolamenti Consob, la normativa europea MiFID II e i regolamenti delle singole piazze finanziarie e delle controparti centrali di compensazione.
L'art. 1536 c.c. si applica anche ai contratti su derivati?
I contratti derivati negoziati su mercati regolamentati sono soggetti alle leggi speciali (TUF, regolamenti EMIR). I derivati OTC (fuori borsa) possono rientrare nell'ambito codicistico, con applicazione degli artt. 1515-1516 c.c. in caso di inadempimento.