Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1538 c.c. Vendita a corpo

In vigore

Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell’immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto. Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento.

In sintesi

  • Disciplina la vendita a corpo dell'immobile, in cui il prezzo e' riferito al bene nel suo complesso e non alla misura.
  • Di regola non si fa luogo a variazioni di prezzo anche se la misura indicata non coincide con quella reale.
  • Eccezione: se la misura reale e' inferiore o superiore di oltre un ventesimo, scatta l'adeguamento.
  • Nel supplemento il compratore può recedere o pagare la differenza; nella riduzione ha diritto al rimborso.
Indice dei contenuti

L'art. 1538 del codice civile regola la cosiddetta vendita a corpo, una delle modalita' tipiche di determinazione del prezzo nella compravendita di immobili. La norma si contrappone alla vendita a misura, disciplinata dall'articolo precedente, e individua il regime applicabile quando le parti hanno inteso vendere e comprare l'immobile nel suo complesso, ancorando il prezzo al bene considerato come entita' unitaria, e non al risultato della moltiplicazione di un prezzo unitario per la quantita'. La distinzione tra vendita a corpo e vendita a misura e' di grande rilievo pratico, perché incide direttamente sulla sorte del prezzo in caso di divergenza tra la misura dichiarata nel contratto e quella effettiva del bene.

Il criterio distintivo: prezzo riferito al corpo dell'immobile

Il primo elemento da cogliere e' che, nella vendita a corpo, 'il prezzo e' determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura'. ciò accade anche quando la misura sia stata comunque indicata nel contratto. L'indicazione della superficie, in questo caso, ha valore meramente descrittivo e non costituisce il parametro di calcolo del corrispettivo. Le parti hanno voluto trasferire quel determinato immobile, identificato nella sua individualita', per un prezzo complessivo. La menzione della misura serve a meglio individuare il bene, ma non a determinarne il valore in proporzione all'estensione.

La regola generale: nessuna variazione del prezzo

Coerentemente con questa impostazione, la norma stabilisce che, anche se la misura indicata non corrisponde a quella reale, 'non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo'. E' la conseguenza logica della vendita a corpo: poiché il prezzo e' riferito al bene nel suo complesso, una divergenza nella superficie non giustifica, di per se', un aggiustamento del corrispettivo. Il compratore ha acquistato quell'immobile per quel prezzo, indipendentemente dalla esattezza della misura dichiarata. Questa regola tutela la certezza del contratto e riflette la volonta' delle parti di prescindere dal dato dimensionale nella determinazione del valore.

L'eccezione del ventesimo

La regola della immutabilita' del prezzo conosce, pero', un limite. La norma fa salva l'ipotesi in cui la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto. Il ventesimo, cioe' il cinque per cento, opera come soglia di tolleranza: entro tale scarto, le differenze sono ritenute fisiologiche e irrilevanti. Quando pero' la divergenza supera questa soglia, l'equilibrio del contratto si ritiene alterato in modo significativo, e l'ordinamento consente un riequilibrio. La previsione del ventesimo bilancia l'esigenza di stabilita' del prezzo con quella di evitare squilibri rilevanti tra prestazione e controprestazione.

Le conseguenze del superamento della soglia

Quando lo scarto eccede il ventesimo, le conseguenze dipendono dalla direzione della divergenza. Se la misura reale e' superiore a quella indicata, sicche' dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, la norma riconosce al compratore una scelta: recedere dal contratto oppure corrispondere il supplemento. Questa opzione tutela il compratore, che potrebbe non avere interesse a pagare un prezzo maggiore per una superficie eccedente quella su cui aveva fatto affidamento. Specularmente, quando la misura reale e' inferiore, il compratore ha diritto a una corrispondente riduzione del prezzo, a ripristino dell'equilibrio economico dell'affare.

La ratio: equilibrio tra certezza e correttezza

La disciplina della vendita a corpo esprime un equilibrio tra due esigenze. Da un lato, la certezza del contratto e il rispetto della volonta' delle parti, che hanno voluto un prezzo riferito al bene nel suo insieme: di qui la regola generale della immutabilita'. Dall'altro, l'esigenza di evitare che divergenze rilevanti tra misura dichiarata e misura reale producano sperequazioni inique: di qui l'eccezione del ventesimo. Il sistema così costruito consente di mantenere ferma la pattuizione nelle ipotesi ordinarie, intervenendo solo quando lo scostamento e' tale da incidere in modo sensibile sul sinallagma.

Confronto con la vendita a misura

La comprensione della vendita a corpo si completa nel confronto con la vendita a misura, disciplinata dall'articolo precedente. Nella vendita a misura, il prezzo e' determinato in base a un parametro unitario applicato alla quantita', sicche' ogni divergenza tra misura dichiarata e misura reale comporta un proporzionale aggiustamento del corrispettivo. Nella vendita a corpo, al contrario, il prezzo e' riferito al bene nel suo insieme e le differenze rilevano solo se superano la soglia del ventesimo. La distinzione tra i due tipi di vendita e' percio' decisiva, perché a ciascuno corrisponde un diverso regime degli aggiustamenti, e la qualificazione dipende dalla effettiva volonta' delle parti come emerge dal contratto.

Onere della prova e accertamento della misura

Sul piano pratico, l'applicazione della soglia del ventesimo presuppone l'accertamento della misura reale del bene e il suo confronto con quella indicata nel contratto. Chi intende far valere il superamento della soglia, per ottenere il supplemento o la riduzione, deve dimostrare l'effettiva consistenza dell'immobile. La corretta misurazione assume così rilievo probatorio, e la chiarezza delle pattuizioni contrattuali agevola la soluzione di eventuali controversie. Una redazione accurata, che espliciti la natura a corpo della vendita e il valore meramente descrittivo della misura indicata, riduce il rischio di contenzioso e consente di applicare con sicurezza i rimedi previsti dalla norma.

Profili pratici e redazione del contratto

Sul piano applicativo, e' essenziale che le parti chiariscano se la vendita sia stata pattuita a corpo o a misura, perché da questa qualificazione discende l'intero regime degli eventuali aggiustamenti di prezzo. La formula con cui si descrive l'oggetto e si determina il corrispettivo assume percio' rilievo decisivo. Nella vendita a corpo, l'indicazione della misura va intesa come elemento descrittivo, e il compratore deve essere consapevole che divergenze contenute entro il ventesimo non incidono sul prezzo. La corretta individuazione della natura della vendita previene contenziosi e consente di applicare con sicurezza i rimedi previsti dalla norma in caso di scostamenti significativi.

Domande frequenti

Che cos'e' la vendita a corpo?

E' la vendita di un immobile in cui il prezzo e' determinato in relazione al bene nel suo complesso e non alla sua misura, anche quando la superficie sia stata comunque indicata nel contratto con valore descrittivo.

Nella vendita a corpo le differenze di misura incidono sul prezzo?

Di regola no: anche se la misura indicata non corrisponde a quella reale, non si fa luogo a diminuzione o supplemento di prezzo, salvo che lo scarto superi la soglia del ventesimo.

Cosa significa la soglia del ventesimo?

E' una soglia di tolleranza pari al cinque per cento: entro tale scarto le differenze sono irrilevanti; oltre tale soglia l'ordinamento consente un riequilibrio del prezzo.

Cosa puo' fare il compratore se la misura reale e' superiore?

Se lo scarto supera il ventesimo e dovrebbe pagarsi un supplemento, il compratore puo' scegliere se recedere dal contratto oppure corrispondere il supplemento di prezzo.

E se la misura reale e' inferiore a quella indicata?

Se la misura reale e' inferiore di oltre un ventesimo, il compratore ha diritto a una corrispondente riduzione del prezzo, a ripristino dell'equilibrio economico del contratto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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