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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1533 c.c. Estrazione per premi o rimborsi

In vigore

Se i titoli venduti a termine sono soggetti a estrazione per premi o rimborsi, i diritti e gli oneri derivanti dall’estrazione spettano al compratore, qualora la conclusione del contratto sia anteriore al giorno stabilito per l’inizio dell’estrazione. Il venditore, al solo effetto indicato dal comma precedente, deve comunicare per iscritto al compratore una distinta numerica dei titoli almeno un giorno prima dell’inizio dell’estrazione. In mancanza di tale comunicazione, il compratore ha facoltà di acquistare, a spese del venditore, i diritti spettanti a una quantità corrispondente di titoli, dandone comunicazione al venditore prima dell’inizio dell’estrazione.

In sintesi

  • Estrazione prima del contratto: se il contratto è concluso prima dell'inizio dell'estrazione per premi o rimborsi, i diritti e gli oneri derivanti spettano al compratore.
  • Obbligo di comunicazione: il venditore deve comunicare per iscritto al compratore la distinta numerica dei titoli almeno un giorno prima dell'inizio dell'estrazione.
  • Sanzione per omessa comunicazione: se il venditore omette la comunicazione, il compratore può acquistare a spese del venditore i diritti su una quantità corrispondente di titoli.
  • Termine per l'acquisto sostitutivo: il compratore deve dare comunicazione al venditore della propria intenzione di acquistare i diritti prima dell'inizio dell'estrazione.
  • Coordinamento sistematico: norma parallela all'art. 1532 c.c. per la gestione di eventi societari nel periodo tra contratto e consegna dei titoli.
Indice dei contenuti

L'estrazione per premi e rimborsi nei titoli a termine

L'art. 1533 c.c. regola una fattispecie specifica della vendita a termine di titoli di credito: il caso in cui i titoli siano soggetti a estrazione per premi o rimborsi anticipati. Questa ipotesi riguarda tipicamente le obbligazioni (titoli di debito) che prevedono rimborso anticipato tramite sorteggio: periodicamente l'emittente estrae a sorte i numeri dei titoli che verranno rimborsati prima della scadenza naturale.

L'estrazione può essere favorevole (rimborso anticipato spesso con un premio) o semplicemente anticipatoria rispetto alla scadenza contrattuale. In ogni caso, l'esito dell'estrazione ha rilevanza economica significativa per chi detiene i titoli estratti.

Il criterio temporale: contratto anteriore all'inizio dell'estrazione

La norma adotta un criterio temporale preciso: i diritti e gli oneri derivanti dall'estrazione spettano al compratore se il contratto di vendita e' stato concluso prima del giorno stabilito per l'inizio dell'estrazione. Se invece il contratto e' concluso dopo l'avvio del processo di estrazione, la situazione e' già cristallizzata e i diritti restano al venditore.

La logica e' la medesima adottata per dividendi e diritti di opzione: il compratore, avendo già acquisito economicamente i titoli alla conclusione del contratto, ha diritto a tutti i vantaggi (e gli oneri) che si producono nel periodo intermedio. L'estrazione favorevole che premia il titolo numero X e' un vantaggio che spetta a chi ha già contrattato per acquistare quel titolo.

L'obbligo di comunicazione della distinta numerica

La norma impone al venditore un obbligo di cooperazione fondamentale: deve comunicare per iscritto al compratore la distinta numerica dei titoli, cioè i numeri seriali dei singoli titoli oggetto del contratto, almeno un giorno prima dell'inizio dell'estrazione.

Questo obbligo e' strumentale: senza conoscere i numeri dei titoli, il compratore non può verificare se i propri titoli siano stati estratti. La comunicazione per iscritto garantisce certezza e tracciabilita'. Pensiamo a Tizio che ha venduto a Caio 100 obbligazioni con consegna tra un mese: se l'emittente avvia il processo di estrazione per rimborso anticipato, Tizio deve comunicare a Caio i numeri delle 100 obbligazioni perché Caio possa seguire l'estrazione e sapere se tra i titoli estratti ce ne sono di suoi.

La sanzione per l'omessa comunicazione

Se il venditore omette la comunicazione della distinta numerica, il compratore ha un rimedio specifico: può acquistare a spese del venditore i diritti spettanti a una quantita' corrispondente di titoli. In sostanza, il compratore si procura sul mercato diritti equivalenti, addebitando il costo al venditore inadempiente.

Questo rimedio richiede però che il compratore si attivi tempestivamente: deve dare comunicazione al venditore della propria intenzione di procedere all'acquisto sostitutivo prima dell'inizio dell'estrazione. Non e' quindi possibile agire ex post, dopo aver aspettato l'esito dell'estrazione; il compratore deve reagire subito all'omissione del venditore, mentre c'e' ancora tempo per rimediare.

Profili pratici nei titoli del debito pubblico

Storicamente, la norma trovava applicazione frequente nei titoli del debito pubblico italiano soggetti a rimborso tramite sorteggio. Oggi, con l'adozione generalizzata di titoli a scadenza fissa e rimborso bullet (integrale alla scadenza), l'art. 1533 c.c. ha perso parte della sua rilevanza pratica, ma resta applicabile a obbligazioni corporate e strumenti finanziari che prevedano ammortamento tramite estrazione.

Domande frequenti

Quando i diritti derivanti dall'estrazione per premi o rimborsi spettano al compratore?

Quando il contratto di vendita a termine e' stato concluso prima del giorno stabilito per l'inizio dell'estrazione. Se il contratto e' stipulato dopo l'avvio dell'estrazione, i diritti restano al venditore.

Entro quando deve il venditore comunicare la distinta numerica dei titoli?

Almeno un giorno prima dell'inizio dell'estrazione, per iscritto. La comunicazione tempestiva consente al compratore di verificare se i propri titoli siano stati estratti.

Cosa può fare il compratore se il venditore non gli comunica i numeri dei titoli?

Il compratore può acquistare a spese del venditore i diritti spettanti a una quantita' corrispondente di titoli. Deve però comunicare questa intenzione al venditore prima dell'inizio dell'estrazione.

Il compratore può agire dopo l'estrazione se il venditore non ha comunicato i numeri?

No. Il rimedio dell'acquisto sostitutivo deve essere attivato prima dell'inizio dell'estrazione. Il compratore che aspetta l'esito dell'estrazione per decidere se agire perde il diritto al rimedio specifico previsto dalla norma.

Perché la comunicazione della distinta numerica e' così importante?

Senza i numeri seriali dei titoli, il compratore non può sapere se i propri titoli siano stati estratti per rimborso o premio. La distinta numerica e' l'unico strumento per verificare l'esito dell'estrazione e far valere i propri diritti.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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