- I condannati alla reclusione fino a due anni (o con residuo pena non superiore) e senza particolari problemi di custodia possono essere assegnati alle case mandamentali, dove le funzioni direttive sono svolte dal personale di un istituto del medesimo circondario.
- Nelle case circondariali possono essere assegnati i condannati all'arresto e i condannati alla reclusione fino a cinque anni o con residuo non superiore a cinque anni.
- Nelle case di arresto possono essere assegnati i condannati alla reclusione non superiore a due anni per le stesse esigenze delle case mandamentali.
- Le assegnazioni in istituti di categoria diversa sono disposte dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria.
Testo dell'articoloVigente
Art. 110 DPR 230/2000 — Esecuzione di pene in istituti di categoria diversa
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Alle case mandamentali, per le esigenze previste dal terzo comma dell'articolo 61 della legge, possono essere assegnati anche i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a due anni o con un residuo di pena non superiore a due anni, che non presentino particolari problemi di custodia. Le funzioni relative alla direzione dell'istituto e alla osservazione e trattamento sono svolte dal personale che opera in un istituto sito nello stesso circondario in cui è compresa la casa mandamentale.
2. Nelle case circondariali possono essere assegnati i condannati alla pena dell'arresto nonché i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a cinque anni o con un residuo di pena non superiore a cinque anni.
3. Per le medesime esigenze indicate nel comma 1 possono essere assegnati nelle case di arresto i condannati alla pena della reclusione non superiore a due anni.
4. Le assegnazioni previste nel presente articolo sono disposte dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria.
5. L'esecuzione della pena dell'ergastolo
Stesso numero, altri codici
- Art. 110 Reg. (UE) 2024/1689 — Modifica della direttiva (UE) 2020/1828
- Art. 110 Cod. Amb. — trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane
- Art. 110 D.Lgs. 159/2011 — L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
- Art. 110 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche
- Art. 110 D.Lgs. 42/2004 — Incasso e riparto di proventi
- Art. 110 Codice Civile: Celebrazione fuori della casa comunale
In sintesi
Indice dei contenuti
Il sistema penitenziario italiano si articola in diverse tipologie di istituti, ciascuna in linea di principio destinata a categorie specifiche di detenuti in ragione della pena irrogata e dello status giuridico. L'art. 110 del DPR 230/2000 introduce un sistema di flessibilità: consente che i condannati a pene di durata limitata vengano assegnati a istituti di categoria diversa da quella ordinariamente prevista, in risposta a esigenze di gestione della capacità ricettiva del sistema. La norma dà attuazione all'art. 61 L. 354/1975, che al terzo comma prevede espressamente questa possibilità derogatoria.
Il quadro delle categorie di istituti nell'ordinamento penitenziario
La L. 354/1975 distingue tra diverse tipologie di istituti di pena: le case mandamentali, le case circondariali, le case di arresto, le case di reclusione e gli istituti speciali. Questa classificazione risponde a una logica di corrispondenza tra la gravità della pena e la tipologia della struttura: chi deve scontare lunghe pene detentive è destinato alle case di reclusione, mentre chi deve espiare pene brevi o è in attesa di giudizio è normalmente allocato nelle case circondariali.
Le case mandamentali sono strutture di dimensioni ridotte, presenti nei circondari giudiziari minori, originariamente destinate all'esecuzione di pene brevissime e alla custodia preventiva in procedimenti di minore gravità. Esse non hanno un proprio organico direttivo e di trattamento autonomo: il personale di direzione, osservazione e trattamento è fornito da un istituto sito nello stesso circondario, come esplicitamente previsto dal primo comma.
Le case mandamentali: requisiti per l'assegnazione derogatoria
Il primo comma consente l'assegnazione di condannati alla reclusione a case mandamentali, strutture ordinariamente non destinate a questa tipologia di pena, ma solo al ricorrere di tre condizioni cumulative: la pena inflitta o il residuo pena non deve superare i due anni; il soggetto non deve presentare «particolari problemi di custodia»; le esigenze organizzative del sistema devono richiederlo.
La locuzione «particolari problemi di custodia» è il filtro qualitativo più rilevante. Essa comprende, tipicamente: la pericolosità del soggetto valutata in concreto, il rischio di evasione, la partecipazione ad associazioni criminali che rendano necessaria una gestione separata, oppure specifiche esigenze di sicurezza legate a collaboratori di giustizia o a soggetti a rischio aggressione. In assenza di questi fattori, l'assegnazione derogatoria è possibile.
La gestione dell'istituto da parte del personale di un istituto del circondario è una soluzione pratica che consente alle case mandamentali di operare senza un proprio organico direttivo autonomo, razionalizzando le risorse dell'amministrazione penitenziaria.
Le case circondariali: ampliamento della capienza funzionale
Il secondo comma prevede che nelle case circondariali — strutture concepite principalmente per la custodia cautelare e l'esecuzione di pene brevi — possano essere assegnati anche i condannati alla pena dell'arresto e i condannati alla reclusione fino a cinque anni o con un residuo non superiore a cinque anni.
Questa disposizione è di grande importanza pratica nell'attuale sistema penitenziario italiano, caratterizzato da un sovraffollamento endemico delle case di reclusione. La possibilità di distribuire i condannati a pene medio-brevi tra le case circondariali consente di alleggerire la pressione sulle case di reclusione e di avvicinare i condannati al proprio territorio, con evidenti benefici per il mantenimento dei legami familiari e per il percorso trattamentale, in linea con il principio di cui all'art. 27, co. 3, Cost.
Il limite dei cinque anni — o del residuo di cinque anni — è la soglia che l'ordinamento ritiene compatibile con le caratteristiche organizzative e trattamentali delle case circondariali, strutture meno attrezzate per percorsi trattamentali di lungo periodo rispetto alle case di reclusione.
Le case di arresto e la reclusione breve
Il terzo comma estende analoga flessibilità alle case di arresto, che possono accogliere condannati alla reclusione non superiore a due anni, per le medesime esigenze di sfollamento o distribuzione dei condannati previste per le case mandamentali. Anche in questo caso, la ratio è organizzativa: consentire al sistema di gestire le variazioni nella distribuzione della popolazione detenuta senza creare sacche di sovraffollamento in una sola tipologia di istituto.
Il ruolo del provveditore regionale
Il quarto comma attribuisce la competenza per le assegnazioni previste dall'articolo al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria. Si tratta dell'autorità intermedia tra il DAP e le singole direzioni, che ha una visione complessiva della distribuzione dei detenuti a livello regionale e può operare le assegnazioni derogatore in modo coordinato, tenendo conto sia della capacità ricettiva degli istituti sia delle esigenze trattamentali dei singoli soggetti.
La competenza del provveditore esclude che le assegnazioni siano disposte direttamente dai direttori degli istituti: è necessario un atto formale dell'autorità sovraordinata, che garantisce un controllo istituzionale sulla correttezza e sulla motivazione dell'assegnazione derogatoria. Il condannato che ritenga l'assegnazione lesiva dei propri diritti — ad esempio per l'inadeguatezza dell'istituto rispetto alle sue esigenze trattamentali — può richiedere la revisione al provveditore o rivolgersi al magistrato di sorveglianza.
La pena dell'ergastolo: un cenno alla disposizione mancante
Il quinto comma del testo dell'articolo, come pervenuto, riporta solo l'incipit «L'esecuzione della pena dell'ergastolo», senza completamento. Si tratta verosimilmente di un refuso o di una lacuna nel testo normativo disponibile. Nelle sue linee generali, l'ergastolo viene eseguito nelle case di reclusione, con un regime di custodia che tiene conto della permanenza di lungo periodo e delle esigenze di trattamento e progressione nel percorso trattamentale. L'assegnazione in istituti di categoria diversa non è compatibile con la pena dell'ergastolo, che richiede strutture e organici adeguati alla sua peculiare natura.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti