Testo dell'articoloVigente
Art. 112 DPR 230/2000 – Accertamento delle infermità psichiche
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. L'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati, dei condannati e degli internati, ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 148 , 206 , 212, secondo comma, del codice penale . , dagli articoli 70 , 71 e 72 del codice di procedura penale e dal comma 4 dell'articolo 111 del presente regolamento, è disposto, su segnalazione della direzione dell'istituto o di propria iniziativa, nei confronti degli imputati, dall'autorità giudiziaria che procede, e, nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza. L'accertamento è espletato nel medesimo istituto in cui il soggetto si trova o, in caso di insufficienza di quel servizio diagnostico, in altro istituto della medesima categoria.
2. L'autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza possono, per particolari motivi, disporre che l'accertamento sia svolto presso un ospedale psichiatrico giudiziario, una casa di cura e custodia o in un istituto o sezione per infermi o minorati psichici, ovvero presso un ospedale civile. Il soggetto non può comunque permanere in osservazione per un periodo superiore a trenta giorni.
3. All'esito dell'accertamento, l'autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza, ove non adotti uno dei provvedimenti previsti dagli articoli 148 , 206 e 212, secondo comma, del codice penale . o dagli articoli 70, 71, e 72 del codice di procedura penale e dal comma 4 dell'articolo 111 del presente regolamento, dispone il rientro nell'istituto di provenienza.
In sintesi
Indice dei contenuti
Salute mentale e detenzione: un intreccio strutturale
L'articolo 112 del DPR 230/2000 disciplina le procedure per l'accertamento delle condizioni psichiche di imputati, condannati e internati. La norma si inserisce in uno dei profili più complessi del diritto penitenziario: il rapporto tra infermità mentale ed esecuzione penale. La popolazione detenuta presenta tassi di disturbi psichici significativamente più elevati della popolazione libera - dati nazionali e internazionali convergono nell'indicare che tra il 15 e il 25% dei detenuti soffre di disturbi psichiatrici in senso clinico - e la gestione di questa realtà richiede strumenti normativi precisi che bilancino le esigenze di tutela della salute con quelle di sicurezza e di corretto svolgimento del procedimento penale.
Il fondamento normativo di rango primario è l'art. 11 della L. 354/1975, che afferma il diritto di ogni detenuto e internato a ricevere le cure necessarie, con riferimento sia alla salute fisica sia a quella psichica. Il fondamento costituzionale è l'art. 32 Cost., che tutela la salute come «fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività»: il fatto che una persona sia detenuta non incide in alcun modo su questo diritto, che rimane pieno e azionabile.
I soggetti legittimati a disporre l'accertamento
Il comma 1 delinea con precisione la competenza a disporre l'accertamento delle condizioni psichiche, distinguendo tre categorie di soggetti:
Per gli imputati - coloro che si trovano in custodia cautelare - la competenza spetta all'autorità giudiziaria che procede: il giudice delle indagini preliminari, il giudice dell'udienza preliminare o il giudice del dibattimento, a seconda della fase processuale. L'accertamento può essere disposto sia su segnalazione della direzione dell'istituto, sia di propria iniziativa del giudice. L'autonomia dell'autorità giudiziaria nell'iniziativa riflette la natura di atto processuale dell'accertamento: la sussistenza dell'imputabilità e della capacità processuale dell'imputato sono questioni di diritto del processo che devono essere gestite dall'autorità che conduce il procedimento.
Per i condannati e gli internati - coloro che eseguono una pena o una misura di sicurezza - la competenza è del magistrato di sorveglianza. Anche qui l'accertamento può essere disposto su segnalazione della direzione o d'ufficio. La competenza del magistrato di sorveglianza riflette il suo ruolo di garante della legalità nell'esecuzione: è lui che vigila sul rispetto dei diritti del detenuto e che può attivare i meccanismi di tutela della salute psichica durante l'esecuzione.
Le finalità dell'accertamento: il richiamo alle norme del codice penale e di procedura penale
La norma elenca le disposizioni ai fini delle quali l'accertamento viene disposto. Per il codice penale: l'art. 148 (differimento dell'esecuzione della pena per infermità psichica sopravvenuta), l'art. 206 (ricovero provvisorio in ospedale psichiatrico giudiziario, oggi superato dalla riforma delle REMS) e l'art. 212, comma 2 (revoca della misura di sicurezza del ricovero). Per il codice di procedura penale: gli artt. 70, 71 e 72 che disciplinano la sospensione del procedimento per incapacità processuale.
Queste norme di riferimento definiscono lo spettro delle decisioni che l'accertamento può alimentare: non si tratta di un accertamento generico sulla salute psichica del detenuto, ma di una valutazione finalizzata a specifici snodi decisionali - il differimento della pena, la sospensione del processo, il ricovero in struttura specializzata, la revoca della misura di sicurezza. Questa funzionalizzazione dell'accertamento è coerente con i principi del giusto processo (art. 111 Cost.) e con la necessità di fondare decisioni che incidono sulla libertà personale su basi conoscitive adeguate.
Il luogo dell'accertamento: istituto di provenienza e strutture specializzate
Il comma 1 stabilisce la regola generale: l'accertamento si svolge nel medesimo istituto in cui il soggetto si trova. Questa soluzione è preferibile perché consente al soggetto di restare nel proprio ambiente, evitando i traumi aggiuntivi connessi al trasferimento, e perché il personale sanitario dell'istituto già conosce il soggetto. È ammessa la deroga all'altro istituto della stessa categoria qualora il servizio diagnostico di quello di provenienza sia insufficiente.
Il comma 2 prevede invece la possibilità per l'autorità giudiziaria di disporre l'accertamento in strutture specializzate: ospedali psichiatrici giudiziari (oggi Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza - REMS, istituite dalla L. 81/2014 che ha chiuso gli OPG), case di cura e custodia, istituti o sezioni per infermi o minorati psichici, oppure ospedali civili. Questa disposizione riflette la consapevolezza che per valutazioni psichiatriche complesse - in particolare quelle relative all'imputabilità o alla pericolosità sociale - l'istituto ordinario può non avere le competenze diagnostiche necessarie.
Il limite massimo di trenta giorni di permanenza in osservazione nelle strutture specializzate costituisce una garanzia fondamentale per la libertà personale del soggetto: l'accertamento non può trasformarsi in un internamento indeterminato. Il termine è perentorio e non può essere prorogato nemmeno per motivi tecnici: se i trenta giorni non sono sufficienti, l'autorità giudiziaria dovrà prendere una decisione sulla base degli elementi disponibili o attivare altre procedure.
L'esito dell'accertamento: le decisioni possibili
Il comma 3 disciplina gli esiti dell'accertamento. Se l'autorità giudiziaria - verificate le conclusioni dei periti o dei consulenti tecnici - adotta uno dei provvedimenti speciali elencati (differimento della pena, ricovero provvisorio, revoca della misura di sicurezza, sospensione del processo per incapacità), il soggetto viene avviato al percorso corrispondente. In caso contrario - se cioè l'accertamento esclude i presupposti per tali provvedimenti - l'autorità dispone il rientro del soggetto nell'istituto di provenienza.
Il rientro nell'istituto non significa che la questione psichiatrica venga ignorata: anche in assenza dei presupposti per i provvedimenti speciali, l'istituto rimane tenuto a garantire all'interessato le cure psichiatriche necessarie ai sensi dell'art. 11 L. 354/1975. La distinzione tra «infermità psichica» rilevante per il differimento della pena o la sospensione del processo e «bisogno di cure psichiatriche» gestibile all'interno del normale regime detentivo è una linea sottile che i periti psichiatrici e i giudici sono chiamati a tracciare con grande attenzione.
La riforma delle REMS e il contesto normativo attuale
L'art. 112 va letto tenendo conto della profonda riforma intervenuta con la L. 81/2014 («Disposizioni in materia di misure di sicurezza psichiatriche»), che ha chiuso gli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e li ha sostituiti con le Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), strutture sanitarie di tipo residenziale gestite dal Servizio Sanitario Nazionale e non dall'amministrazione penitenziaria.
Questa riforma ha spostato il baricentro della gestione delle infermità psichiche dei detenuti dalla logica della custodia a quella della cura: le REMS sono strutture terapeutiche in cui i pazienti-autori di reato vengono accolti per ricevere le cure necessarie, con un approccio che privilegia il trattamento sanitario rispetto alla detenzione. Il riferimento, nell'art. 112, agli «ospedali psichiatrici giudiziari» deve dunque essere oggi letto come riferimento alle REMS, in base al principio di continuità normativa.
L'inserimento in REMS è disposto sulla base di una valutazione giudiziaria della pericolosità sociale, che deve tuttavia essere fondata su una concreta situazione clinica accertata: la riforma del 2014 ha inteso limitare il ricorso alle REMS ai casi in cui la pericolosità sociale del soggetto sia effettivamente derivante dall'infermità psichica e non sostituibile con misure meno restrittive.
Il diritto alla salute psichica come limite all'esecuzione della pena
L'art. 112, letto insieme all'art. 148 c.p. e all'art. 11 L. 354/1975, costruisce un sistema in cui il diritto alla salute psichica del detenuto può condizionare o sospendere l'esecuzione della pena. L'art. 27, comma 3, Cost. impone che la pena non possa consistere in trattamenti contrari al senso di umanità: eseguire una pena su un soggetto gravemente infermo di mente, in condizioni non compatibili con la tutela della sua salute, costituirebbe una violazione di questo principio costituzionale.
La logica di fondo è che la libertà personale (art. 13 Cost.) può essere limitata dalla pena, ma non può essere esercitata in modo tale da distruggere la salute del soggetto (art. 32 Cost.). Quando le due garanzie costituzionali entrano in tensione - esecuzione della pena vs. tutela della salute psichica - il sistema normativo prevede meccanismi (differimento, sospensione, ricovero) che consentono di preservare entrambi i valori, rinviando l'esecuzione a quando le condizioni del soggetto lo rendano compatibile con essa.
Domande frequenti
Chi può disporre un accertamento delle condizioni psichiche di un detenuto?
Per gli imputati, l'autorità giudiziaria che procede (GIP, GUP, giudice del dibattimento). Per i condannati e gli internati, il magistrato di sorveglianza. In entrambi i casi, l'accertamento può essere disposto su segnalazione della direzione dell'istituto o d'ufficio.
Per quanto tempo un detenuto può restare in osservazione psichiatrica in una struttura specializzata?
Al massimo trenta giorni, come previsto dall'art. 112, comma 2, DPR 230/2000. Il termine è perentorio e non prorogabile: trascorso questo periodo, l'autorità giudiziaria deve decidere sulla base degli elementi disponibili.
Cosa succede se l'accertamento conferma una grave infermità psichica?
L'autorità giudiziaria può adottare uno dei provvedimenti previsti dal codice penale o dal codice di procedura penale: differimento dell'esecuzione della pena (art. 148 c.p.), ricovero in REMS (art. 206 c.p.), sospensione del processo per incapacità (artt. 70-72 c.p.p.). In caso contrario, il soggetto rientra nell'istituto di provenienza con prescrizione di cure adeguate.
Cosa sono le REMS e hanno sostituito gli OPG?
Le Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) sono strutture sanitarie del SSN istituite dalla L. 81/2014 in sostituzione degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). Accolgono autori di reato con infermità psichica con approccio terapeutico; il riferimento dell'art. 112 agli OPG va oggi letto come riferimento alle REMS.
Un detenuto psichicamente infermo ha diritto a cure specifiche in carcere?
Sì. L'art. 11 L. 354/1975 garantisce a ogni detenuto il diritto a tutte le cure necessarie, incluse quelle psichiatriche. Il detenuto che non riceva trattamenti adeguati per la propria salute mentale può presentare reclamo al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35 L. 354/1975.