Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 108 Codice Privacy – Sistema statistico nazionale

Testo vigente (aggiornato da Normattiva)

1.

Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dalle regole deontologiche di cui all’articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati di cui all’articolo 9 del Regolamento indicati nel programma statistico nazionale, le informative all’interessato, l’esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989 .

Articolo in vigore. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo indicava erroneamente come non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.

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In sintesi

  • L'articolo riguarda il trattamento di dati personali da parte dei soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale.
  • Per questi soggetti valgono le regole deontologiche di cui all'articolo 106, comma 2.
  • Oltre a queste regole, il trattamento resta disciplinato anche dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
  • Il decreto n. 322 del 1989 conta in particolare per i dati di cui all'articolo 9 del Regolamento indicati nel programma statistico nazionale.
  • Lo stesso decreto regola anche le informative all'interessato e l'esercizio dei relativi diritti.
  • Vi rientrano anche i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto n. 322 del 1989.
Indice dei contenuti

A chi si applica la norma

L'articolo 108 del Codice in materia di protezione dei dati personali riguarda un ambito preciso: il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale. La norma non elenca questi soggetti e non dice come si entra nel Sistema. Si limita a indicare quali regole si applicano ai trattamenti che svolgono.

Due fonti di disciplina

Il testo indica due fonti. La prima sono le regole deontologiche di cui all'articolo 106, comma 2, dello stesso Codice. La seconda è il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. L'articolo dice che il trattamento, «oltre a quanto previsto dalle regole deontologiche», «resta inoltre disciplinato» dal decreto del 1989. Le due fonti quindi si sommano: la norma non le mette in alternativa e non stabilisce quale delle due si applichi in caso di contrasto.

Per fare un esempio: l'ente Tizio fa parte del Sistema statistico nazionale e tratta dati personali per una rilevazione. Per capire quali regole seguire, Tizio deve guardare sia alle regole deontologiche richiamate dall'articolo 106, comma 2, sia al decreto legislativo n. 322 del 1989.

I punti indicati espressamente

Con le parole «in particolare», la norma elenca alcune materie per le quali il decreto n. 322 del 1989 ha un rilievo specifico:

il trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del Regolamento indicati nel programma statistico nazionale; le informative all'interessato; l'esercizio dei relativi diritti; i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.

L'elenco è introdotto da «in particolare», quindi richiama l'attenzione su questi temi. Il testo non dice che il decreto del 1989 si applichi solo a essi. Se Caio, interessato, vuole sapere quale informativa gli spetta o come esercitare i propri diritti nei confronti di un soggetto del Sistema statistico nazionale, l'articolo 108 lo rimanda anche al decreto legislativo n. 322 del 1989. Il contenuto concreto di quelle regole va letto in quel decreto, perché l'articolo 108 non lo riporta.

Domande frequenti

Di cosa si occupa l'art. 108 del Codice privacy?

Del trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, e delle regole che si applicano a questo trattamento.

Quali regole si applicano ai soggetti del Sistema statistico nazionale?

Le regole deontologiche di cui all'articolo 106, comma 2, del Codice e, oltre a queste, il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Per quali aspetti l'articolo richiama in particolare il decreto legislativo n. 322 del 1989?

Per il trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del Regolamento indicati nel programma statistico nazionale, le informative all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto stesso.

L'articolo riguarda anche le informative e i diritti dell'interessato?

Sì. Tra i punti elencati ci sono le informative all'interessato e l'esercizio dei relativi diritti, che restano disciplinati anche dal decreto legislativo n. 322 del 1989.

L'art. 108 spiega che cosa sia il segreto statistico?

No. Richiama i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 322 del 1989, ma non ne descrive il contenuto.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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