Art. 104 Codice Privacy – Ambito applicativo e dati identificativi (( a fini statistici o di ricerca scientifica
Testo vigente (aggiornato da Normattiva)
) 1.
Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per fini statistici o, in quanto compatibili, per per fini di ricerca scientifica .
2.
Agli effetti dell’applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l’interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.
Articolo in vigore. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo indicava erroneamente come non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
L'articolo definisce l'ambito di applicazione delle norme per il trattamento dei dati a fini statistici o di ricerca scientifica.
Le disposizioni si applicano direttamente ai trattamenti per fini statistici.
Per la ricerca scientifica, le regole si applicano in quanto compatibili con le finalità specifiche.
La definizione di dati identificativi considera l'insieme dei mezzi ragionevolmente utilizzabili per risalire all'interessato.
La valutazione dell'identificabilità deve tenere conto del progresso tecnico e delle conoscenze acquisite.
Indice dei contenuti
Finalità del trattamento
L'articolo in esame stabilisce il perimetro di applicazione delle norme dedicate al trattamento dei dati personali quando questi sono utilizzati per scopi statistici o di ricerca scientifica. Il legislatore intende garantire una cornice di regole chiara per chiunque si occupi di raccogliere e analizzare informazioni per finalità di studio o di analisi statistica, assicurando che il trattamento avvenga nel rispetto dei diritti degli interessati. Mentre per le attività statistiche le disposizioni si applicano in modo diretto, per la ricerca scientifica è previsto un criterio di compatibilità, che permette di adattare le norme alla specificità del lavoro di ricerca.
Il concetto di identificabilità
Un aspetto centrale della norma riguarda la definizione di dati identificativi. Non si tratta di un concetto statico, ma dinamico. Per stabilire se un dato permetta o meno di identificare una persona, come Tizio o Caio, non ci si limita a guardare il dato isolato, ma si valuta l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da terzi. Il criterio indicato dal testo è quindi quello della ragionevolezza: si tiene conto dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati, dal titolare o da altri, per identificare l'interessato.
L'impatto del progresso tecnico
La norma richiama anche il progresso tecnico. Nel valutare se un soggetto, come Sempronio, sia identificabile, si tiene conto anche delle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico. Questo elemento si aggiunge al criterio dei mezzi ragionevolmente utilizzabili: il testo stabilisce che l'insieme di tali mezzi va considerato «anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico», senza aggiungere ulteriori indicazioni sul modo in cui la valutazione deve essere svolta.
Domande frequenti
A quali attività si applica l'articolo 104?
L'articolo si applica ai trattamenti di dati effettuati per fini statistici o, in quanto compatibili, per fini di ricerca scientifica.
Come si stabilisce se un dato è identificativo?
Si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri soggetti per identificare l'interessato.
Il progresso tecnico influisce sulla protezione dei dati?
Sì, la valutazione dell'identificabilità deve tenere conto delle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.
Le regole per la ricerca scientifica sono identiche a quelle per la statistica?
Le disposizioni si applicano direttamente ai fini statistici, mentre per la ricerca scientifica si applicano in quanto compatibili.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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Finalità del trattamento
L'articolo in esame stabilisce il perimetro di applicazione delle norme dedicate al trattamento dei dati personali quando questi sono utilizzati per scopi statistici o di ricerca scientifica. Il legislatore intende garantire una cornice di regole chiara per chiunque si occupi di raccogliere e analizzare informazioni per finalità di studio o di analisi statistica, assicurando che il trattamento avvenga nel rispetto dei diritti degli interessati. Mentre per le attività statistiche le disposizioni si applicano in modo diretto, per la ricerca scientifica è previsto un criterio di compatibilità, che permette di adattare le norme alla specificità del lavoro di ricerca.
Il concetto di identificabilità
Un aspetto centrale della norma riguarda la definizione di dati identificativi. Non si tratta di un concetto statico, ma dinamico. Per stabilire se un dato permetta o meno di identificare una persona, come Tizio o Caio, non ci si limita a guardare il dato isolato, ma si valuta l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da terzi. Il criterio indicato dal testo è quindi quello della ragionevolezza: si tiene conto dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati, dal titolare o da altri, per identificare l'interessato.
L'impatto del progresso tecnico
La norma richiama anche il progresso tecnico. Nel valutare se un soggetto, come Sempronio, sia identificabile, si tiene conto anche delle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico. Questo elemento si aggiunge al criterio dei mezzi ragionevolmente utilizzabili: il testo stabilisce che l'insieme di tali mezzi va considerato «anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico», senza aggiungere ulteriori indicazioni sul modo in cui la valutazione deve essere svolta.
Domande frequenti
A quali attività si applica l'articolo 104?
L'articolo si applica ai trattamenti di dati effettuati per fini statistici o, in quanto compatibili, per fini di ricerca scientifica.
Come si stabilisce se un dato è identificativo?
Si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri soggetti per identificare l'interessato.
Il progresso tecnico influisce sulla protezione dei dati?
Sì, la valutazione dell'identificabilità deve tenere conto delle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.
Le regole per la ricerca scientifica sono identiche a quelle per la statistica?
Le disposizioni si applicano direttamente ai fini statistici, mentre per la ricerca scientifica si applicano in quanto compatibili.