Testo dell'articoloVigente
Art. 107 Codice Privacy – Trattamento di categorie particolari di dati personali
Testo vigente (aggiornato da Normattiva)
1.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-sexies e fuori dei casi di particolari indagini a fini statistici o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell’interessato al trattamento di dati di cui all’articolo 9 del Regolamento, quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dalle regole deontologiche di cui all’articolo 106 o dalle misure di cui all’articolo 2-septies.
Articolo in vigore. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo indicava erroneamente come non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 107 del Codice privacy, intitolato «Trattamento di categorie particolari di dati personali», ha un solo comma. Riguarda il consenso dell'interessato al trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del Regolamento. Le parti del testo tra doppie parentesi sono modifiche e fanno parte del testo vigente.
Il limite iniziale: articolo 2-sexies e indagini previste dalla legge
Il comma si apre con due precisazioni. La prima è che resta fermo quanto previsto dall'articolo 2-sexies: la regola dell'articolo 107 si aggiunge a quella disposizione e non la sostituisce. La seconda esclude i «casi di particolari indagini a fini statistici o di ricerca scientifica previste dalla legge»: a questi casi la regola non si applica. Il testo non dice quale disciplina valga per quelle indagini.
Il consenso con modalità semplificate
Il centro della norma è questo: il consenso dell'interessato al trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del Regolamento, «quando è richiesto», può essere prestato con modalità semplificate. La formula «quando è richiesto» conta. L'articolo non stabilisce quando il consenso serve. Dà per presupposto che serva in base ad altre regole e si occupa soltanto di come può essere prestato. Il verbo «può» indica una possibilità: la norma non impone le modalità semplificate.
Chi individua le modalità semplificate
Il testo non descrive direttamente le modalità semplificate e ne affida l'individuazione a due fonti: le regole deontologiche di cui all'articolo 106 oppure le misure di cui all'articolo 2-septies. Per sapere in concreto in cosa consista la semplificazione bisogna quindi leggere quelle regole o quelle misure.
Un esempio. Caio tratta dati che rientrano nell'articolo 9 del Regolamento di Tizio, e per quel trattamento il consenso è richiesto. Se le regole deontologiche di cui all'articolo 106 individuano una modalità semplificata, Tizio può prestare il consenso con quella modalità. La regola non vale se si tratta di una delle particolari indagini a fini statistici o di ricerca scientifica previste dalla legge.
Domande frequenti
Di quali dati si occupa l'articolo 107 del Codice privacy?
Dei dati di cui all'articolo 9 del Regolamento, indicati nel titolo come categorie particolari di dati personali.
L'articolo 107 stabilisce quando serve il consenso?
No. Si riferisce al consenso «quando è richiesto» e disciplina solo la possibilità di prestarlo con modalità semplificate.
Chi decide quali sono le modalità semplificate?
Le individuano le regole deontologiche di cui all'articolo 106 o le misure di cui all'articolo 2-septies.
La regola vale anche per le indagini statistiche o di ricerca scientifica?
Non vale per i casi di particolari indagini a fini statistici o di ricerca scientifica previste dalla legge, che il testo esclude espressamente.
Che rapporto c'è con l'articolo 2-sexies?
L'articolo 107 si apre con «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-sexies»: quella disposizione resta applicabile.