Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 101 Codice Privacy – Modalità di trattamento

Testo vigente (aggiornato da Normattiva)

1.

I dati personali raccolti a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all’interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell’articolo 5 del regolamento .

2.

I documenti contenenti dati personali, trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica , possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi.

I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.

3.

I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall’interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.

Articolo in vigore. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo indicava erroneamente come non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.

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In sintesi

  • I dati personali raccolti a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica non possono essere usati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato.
  • Questo divieto non si applica se i dati sono usati anche per altre finalità, nel rispetto dell'articolo 5 del regolamento.
  • I documenti con dati personali trattati per questi scopi possono essere usati solo se pertinenti e indispensabili, tenendo conto della loro natura.
  • I dati personali diffusi possono essere usati solo per gli stessi scopi di archiviazione o di ricerca storica.
  • I dati possono comunque essere diffusi quando riguardano circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.
Indice dei contenuti

L'articolo 101 del Codice privacy fissa alcune regole sulle modalità di trattamento dei dati personali raccolti o trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica. La norma ha tre commi: il primo vieta un certo uso dei dati, il secondo pone dei limiti all'uso dei documenti e dei dati diffusi, il terzo indica quando i dati possono comunque essere diffusi.

Il divieto di atti sfavorevoli all'interessato

Il primo comma stabilisce che i dati personali raccolti a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato. La stessa disposizione prevede un'eccezione: il divieto non vale se i dati sono utilizzati anche per altre finalità, nel rispetto dell'articolo 5 del regolamento. Per fare un esempio: Tizio compare in un fondo archivistico consultato per una ricerca storica. Secondo il primo comma, quei dati, in quanto raccolti a quel fine, non possono servire per adottare nei suoi confronti un provvedimento amministrativo sfavorevole, a meno che non siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo 5 del regolamento.

Pertinenza e indispensabilità dei documenti

Il secondo comma riguarda i documenti contenenti dati personali trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica. Questi documenti possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. La seconda frase del comma aggiunge che i dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi. Se Caio, studioso, consulta documenti d'archivio per una ricerca storica, può utilizzarli solo nei limiti di quanto è pertinente e indispensabile alla ricerca stessa.

Fatti resi noti dall'interessato

Il terzo comma prevede che i dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico. Se Sempronio ha reso noto lui stesso un fatto, oppure il fatto risulta da suoi comportamenti in pubblico, i dati relativi a quel fatto possono essere comunque diffusi.

Domande frequenti

I dati raccolti per ricerca storica possono essere usati per un provvedimento amministrativo contro l'interessato?

No, il primo comma vieta di utilizzarli per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo 5 del regolamento.

Quando si possono usare i documenti con dati personali trattati a fini di archiviazione o di ricerca storica?

Secondo il secondo comma, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi.

Per quali scopi si possono usare i dati personali già diffusi?

Il secondo comma stabilisce che i dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica.

In quali casi i dati personali possono essere comunque diffusi?

Il terzo comma lo consente quando i dati sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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