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Ultimo aggiornamento: 19 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il direttore dell'istituto deve trasmettere senza indugio al tribunale di sorveglianza la domanda o la proposta di liberazione condizionale, corredata della cartella personale e degli esiti dell'osservazione della personalità.
  • L'ordinanza di concessione, immediatamente esecutiva salvo sospensione ex art. 666 c.p.p., è comunicata al detenuto, al magistrato di sorveglianza, alla questura e al centro di servizio sociale territorialmente competenti.
  • Il magistrato di sorveglianza stabilisce le prescrizioni della libertà vigilata; la questura redige il verbale di sottoposizione alle prescrizioni; il centro di servizio sociale attiva l'intervento di accompagnamento.
  • L'ordinanza fissa il termine entro cui l'interessato deve presentarsi all'ufficio di sorveglianza dopo la scarcerazione.
  • In caso di violazione delle prescrizioni, il magistrato di sorveglianza trasmette al tribunale la proposta di revoca della liberazione condizionale.
  • La norma attua l'art. 176 c.p. e l'art. 57 della L. 354/1975 in materia di liberazione condizionale, coordinando i vari enti coinvolti nell'esecuzione del beneficio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 104 DPR 230/2000 — Liberazione condizionale

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. Il direttore trasmette senza indugio al tribunale di sorveglianza la domanda o la proposta di liberazione condizionale corredata della copia della cartella personale e dei risultati della osservazione della personalità, se già espletata.

2. L'ordinanza di concessione della liberazione condizionale immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice di procedura penale , è trasmessa alla direzione dell'istituto per la scarcerazione e comunicata, per gli adempimenti relativi alla attuazione della liberazione condizionale, oltre che all'interessato, al magistrato di sorveglianza, alla questura e al centro di servizio sociale territorialmente competenti. Il magistrato di sorveglianza emette il provvedimento con il quale stabilisce le prescrizioni della libertà vigilata, la questura provvede alla redazione del verbale di sottoposizione dell'interessato alle prescrizioni e il centro di servizio sociale attiva l'intervento di cui all'articolo 105.

3. Nell'ordinanza è fissato il termine massimo entro il quale, dopo la scarcerazione, l'interessato dovrà presentarsi all'ufficio di sorveglianza del luogo dove si esegue la libertà vigilata.

4. Il magistrato di sorveglianza, in caso di accertata violazione delle prescrizioni, trasmette al tribunale di sorveglianza la proposta di revoca della liberazione condizionale.

Commento

La liberazione condizionale nel sistema penitenziario italiano

L'articolo 104 del DPR 230/2000 disciplina le modalità procedurali attraverso cui si attua la liberazione condizionale, l'istituto previsto dall'art. 176 del codice penale e disciplinato, sul piano esecutivo, dall'art. 57 della L. 354/1975. La liberazione condizionale è una misura alternativa alla detenzione — o meglio, una forma di estinzione anticipata della pena subordinata a condizioni — che consente al condannato che abbia tenuto un comportamento tale da far presumere il ravvedimento di essere scarcerato prima del termine della pena, sotto il regime della libertà vigilata.

I presupposti sostanziali sono disciplinati dall'art. 176 c.p.: il condannato deve aver scontato almeno due terzi della pena (o, per i recidivi e in altri casi, almeno tre quarti), deve aver tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, e non deve essere socialmente pericoloso. Per i condannati all'ergastolo, la liberazione condizionale è possibile dopo ventisei anni di pena effettivamente scontata. La Corte costituzionale ha nel corso degli anni interagito con questa disciplina, ma su questo profilo si rinvia alla giurisprudenza verificata che sarà integrata in una fase successiva.

Il ruolo del direttore: la trasmissione della domanda

Il comma 1 dell'art. 104 stabilisce che il direttore dell'istituto deve trasmettere «senza indugio» al tribunale di sorveglianza la domanda o la proposta di liberazione condizionale, corredata della copia della cartella personale e dei risultati dell'osservazione della personalità, «se già espletata». L'avverbio «senza indugio» ha un preciso significato giuridico: non ammette ritardi ingiustificati da parte della direzione. Il direttore non ha discrezionalità nel valutare se trasmettere la domanda, ma deve farlo tempestivamente.

La distinzione tra domanda e proposta è rilevante: la domanda è presentata dal condannato o dal suo difensore; la proposta può essere formulata anche d'ufficio dalla direzione dell'istituto o dal magistrato di sorveglianza. In entrambi i casi, il direttore trasmette al tribunale di sorveglianza, che è l'organo giurisdizionale competente a decidere sulla liberazione condizionale.

Il coordinamento istituzionale dopo la concessione

Il comma 2 descrive una procedura di coordinamento tra più soggetti istituzionali che scatta nel momento in cui il tribunale di sorveglianza concede la liberazione condizionale con ordinanza immediatamente esecutiva. L'ordinanza è trasmessa alla direzione per la scarcerazione e comunicata, oltre che all'interessato, al magistrato di sorveglianza, alla questura e al centro di servizio sociale territorialmente competenti.

Ciascuno di questi soggetti ha compiti precisi: il magistrato di sorveglianza emette il provvedimento con cui stabilisce le prescrizioni della libertà vigilata (obbligo di dimora, divieto di frequentare certi luoghi, obbligo di presentarsi periodicamente, ecc.); la questura provvede alla redazione del verbale di sottoposizione dell'interessato alle prescrizioni, che è l'atto formale con cui il liberato condizionale viene messo al corrente degli obblighi e li accetta; il centro di servizio sociale attiva l'intervento di cui all'art. 105 del regolamento, ovvero l'accompagnamento nel percorso di reinserimento.

Questa architettura procedurale riflette la natura composita della liberazione condizionale: non è una semplice liberazione, ma un istituto che mantiene un legame tra la persona scarcerata e l'apparato giudiziario-sociale fino alla completa estinzione della pena, che si verifica solo se il liberato condizionale rispetta le prescrizioni per tutta la durata residua della pena.

Il termine di presentazione all'ufficio di sorveglianza

Il comma 3 prevede che nell'ordinanza sia fissato il termine massimo entro il quale, dopo la scarcerazione, l'interessato deve presentarsi all'ufficio di sorveglianza del luogo dove si esegue la libertà vigilata. Questa prescrizione ha una funzione di raccordo tra la scarcerazione e l'avvio del regime di libertà vigilata: consente all'ufficio di sorveglianza di prendere in carico il liberato condizionale, di comunicargli le prescrizioni e di avviare la sorveglianza.

Il mancato rispetto di questo termine — senza giustificazione — potrebbe essere valutato come violazione delle prescrizioni, con le conseguenze previste dal comma 4.

La revoca: il meccanismo di controllo

Il comma 4 disciplina la procedura di revoca: in caso di accertata violazione delle prescrizioni, il magistrato di sorveglianza trasmette al tribunale di sorveglianza la proposta di revoca della liberazione condizionale. La revoca comporta la ripresa dell'esecuzione della pena residua, con il reingresso in istituto del condannato.

La norma sancisce che la proposta di revoca spetta al magistrato di sorveglianza — che monitora il comportamento del liberato condizionale nel territorio — mentre la decisione finale spetta al tribunale di sorveglianza. Il procedimento di revoca è disciplinato dall'art. 677 c.p.p. e deve rispettare il contraddittorio con il condannato, che può essere sentito o far pervenire le proprie osservazioni prima della decisione. Il tutto si raccorda con il principio costituzionale dell'art. 13, che garantisce che la restrizione della libertà personale avvenga solo in base a provvedimento giurisdizionale motivato.

Il raccordo con la funzione rieducativa della pena

La liberazione condizionale, come disciplinata dall'art. 104 del regolamento, è espressione del principio costituzionale dell'art. 27, comma 3: la pena tende alla rieducazione del condannato. Consentire la liberazione anticipata del condannato che ha dimostrato un reale ravvedimento è coerente con questa finalità: continuare a detenere chi è già rieducato non servirebbe alla rieducazione ma solo alla punizione, il che è in tensione con il precetto costituzionale.

L'art. 104 costruisce quindi un sistema in cui la libertà è progressivamente restituita al condannato in modo controllato, con un accompagnamento istituzionale che si prolunga per tutto il periodo residuo di pena, garantendo sia la tutela della collettività (attraverso le prescrizioni e la vigilanza) sia il sostegno al reinserimento (attraverso il servizio sociale).

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cos'è la liberazione condizionale e chi può ottenerla?

La liberazione condizionale (art. 176 c.p.) consente al condannato che abbia scontato almeno i due terzi della pena (tre quarti in certi casi) e mostri sicuri segni di ravvedimento di essere scarcerato anticipatamente, sotto il regime della libertà vigilata. Per i condannati all'ergastolo è richiesto aver scontato almeno ventisei anni. Decide il tribunale di sorveglianza.

Qual è il ruolo del direttore del carcere nella liberazione condizionale?

Il direttore ha l'obbligo di trasmettere senza indugio al tribunale di sorveglianza la domanda di liberazione condizionale presentata dal condannato o dal suo difensore, corredata della cartella personale e dell'esito dell'osservazione della personalità. Non ha discrezionalità nel valutare se trasmettere: deve farlo tempestivamente.

Cosa succede dopo la concessione della liberazione condizionale?

L'ordinanza di concessione è comunicata al detenuto, al magistrato di sorveglianza, alla questura e al centro di servizio sociale. Il magistrato fissa le prescrizioni della libertà vigilata; la questura redige il verbale di sottoposizione; il servizio sociale attiva il supporto al reinserimento. Il liberato deve presentarsi all'ufficio di sorveglianza entro il termine fissato nell'ordinanza.

Cosa può succedere se il liberato condizionale viola le prescrizioni?

Il magistrato di sorveglianza, accertata la violazione, trasmette al tribunale di sorveglianza la proposta di revoca. Il tribunale decide dopo aver sentito il condannato. La revoca comporta il reingresso in istituto per scontare la pena residua.

La liberazione condizionale è una misura definitiva?

No. La liberazione condizionale è revocabile per violazione delle prescrizioni o per la commissione di un nuovo reato. Diventa definitiva — e la pena si estingue — solo quando il condannato ha rispettato tutte le prescrizioni per tutta la durata residua della pena. Solo allora si produce l'effetto estintivo previsto dall'art. 177 c.p.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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