Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 44-bis del d.l. n. 201/2011, nella parte in cui istituiva gli elenchi-anagrafe regionali delle opere incompiute «presso gli assessorati regionali competenti», invadendo l’autonomia organizzativa delle Regioni. Ha invece dichiarato non fondate le questioni sull’elenco-anagrafe nazionale.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 201/2011 (decreto Monti «Salva Italia») aveva istituito un elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute presso il Ministero delle infrastrutture, articolato a livello regionale mediante elenchi da istituire «presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche». La Regione Veneto aveva impugnato tale norma ritenendo che essa invadesse le competenze regionali su opere di competenza regionale.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Veneto censurava l’art. 44-bis del d.l. n. 201/2011, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.), nella parte in cui includeva opere di competenza regionale nell’elenco-anagrafe nazionale e, in particolare, il comma 4, nella parte in cui istituiva gli elenchi regionali «presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche».
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del solo comma 4 dell’art. 44-bis limitatamente alle parole «presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche», perché tale previsione invadeva l’autonomia organizzativa regionale. Ha invece dichiarato non fondate le questioni relative all’elenco-anagrafe nazionale, che costituisce legittimo esercizio del coordinamento informativo statale.
Il principio
Lo Stato può istituire un elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute, comprensivo anche di quelle di competenza regionale, nell’esercizio della funzione di coordinamento informativo. Non può però imporre alle Regioni di istituire gli elenchi regionali presso specifici uffici interni, poiché l’organizzazione amministrativa regionale è materia di competenza regionale residuale.
Domande e risposte
Lo Stato può creare un anagrafe delle opere regionali incompiute?
Sì, nel limite in cui si tratti di un sistema di raccolta e coordinamento delle informazioni. La creazione di una banca dati sulle opere incompiute rientra nella competenza statale di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale (art. 117, secondo comma, lettera r), Cost.).
Perché il riferimento «agli assessorati regionali» era incostituzionale?
Perché l’organizzazione amministrativa interna delle Regioni è materia di competenza regionale residuale ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. Lo Stato non può indicare a quali strutture interne le Regioni debbano attribuire determinate funzioni.
Cosa si intende per «opera pubblica incompiuta» ai fini dell’anagrafe?
Il d.l. n. 201/2011 definiva opera incompiuta quella per la quale i lavori siano stati sospesi, che non sia stata collaudata o che non sia in esercizio, per la quale sia trascorso un certo periodo senza avanzamento dei lavori e il cui completamento risulti abbandonato o incerto.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze; coordinamento informativo (lett. r) e competenza residuale regionale
- Art. 118 della Costituzione — Attribuzione delle funzioni amministrative secondo il principio di sussidiarietà
- Art. 120 della Costituzione — Principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.