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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Campania che modificava la disciplina dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private, consentendo procedure semplificate in deroga ai principi fondamentali statali in materia di tutela della salute.
Di cosa si tratta
La Regione Campania aveva modificato, con la legge n. 23/2011, la propria legge finanziaria n. 4/2011, alterando le procedure di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private: si consentiva la conferma dell’accreditamento mediante decreto commissariale di presa d’atto, rinviando la verifica dei requisiti a un momento successivo, e si dilatavano i termini per la definitiva conclusione delle procedure. Il Presidente del Consiglio ha impugnato tali disposizioni.
La questione di legittimità costituzionale
L’art. 1, comma 1, della legge campana n. 23/2011 veniva censurato per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di tutela della salute. Le disposizioni modificate contrastavano con i principi fondamentali statali posti dall’art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992, che subordina l’accreditamento alla verifica preventiva dei requisiti e alla funzionalità con la programmazione regionale, e con l’art. 1, comma 796, lettera t), della legge n. 296/2006, che fissava al 31 dicembre 2010 il termine per le procedure di accreditamento definitivo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 237-undecies, 237-duodecies, 237-sexdecies, 237-vicies e 237-vicies-ter, della legge campana n. 4/2011, come modificata dalla legge n. 23/2011. Le disposizioni violavano i principi fondamentali in materia di tutela della salute, consentendo accreditamenti senza previa verifica dei requisiti e prorogando sine die termini già fissati dalla legge statale.
Il principio
L’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private non può essere concesso senza la previa e positiva verifica dei requisiti di qualificazione. Le Regioni, nella materia concorrente della tutela della salute, devono rispettare i principi fondamentali fissati dallo Stato e non possono semplificare le procedure di accreditamento in deroga a tali principi.
Domande e risposte
Cosa è l’accreditamento istituzionale di una struttura sanitaria privata?
L’accreditamento istituzionale è il provvedimento che abilita una struttura sanitaria o socio-sanitaria privata ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale. Può essere rilasciato solo alle strutture che dimostrano di possedere requisiti ulteriori di qualificazione rispetto all’autorizzazione e che rispondono agli indirizzi della programmazione regionale.
Perché la Regione non può rinviare la verifica dei requisiti dopo l’accreditamento?
Perché la normativa statale (art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992) prevede che l’accreditamento sia subordinato alla verifica positiva preventiva. Consentire la conferma dell’accreditamento prima della verifica dei requisiti capovolge la logica della norma e lede il principio fondamentale di tutela della salute.
Qual è la ratio della scadenza del 31 dicembre 2010 per l’accreditamento definitivo?
La legge finanziaria 2007 aveva fissato quel termine per garantire che le strutture private operanti con il SSN avessero completato le procedure di accreditamento definitivo entro una data certa. La sua proroga indefinita da parte della Regione Campania privava di effettività una scadenza legislativa nazionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Legislazione concorrente in materia di tutela della salute; principi fondamentali riservati allo Stato
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