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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 6 della legge regionale toscana n. 63/2011, che escludeva l’applicazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 59/2010 (attuativo della direttiva Bolkestein) al commercio su aree pubbliche, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.
Di cosa si tratta
La Regione Toscana aveva inserito nella legge n. 63/2011 un’apposita disposizione (art. 29-bis della legge regionale n. 28/2005) che escludeva l’applicazione, per il commercio su aree pubbliche, dell’art. 16 del d.lgs. n. 59/2010 — la norma che, attuando la direttiva Bolkestein (2006/123/CE), impone procedure competitive per l’assegnazione di autorizzazioni quando i titoli disponibili sono limitati. La Regione invocava motivi imperativi di interesse generale.
La questione di legittimità costituzionale
L’art. 6 della legge toscana n. 63/2011 veniva impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri per violazione dell’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), Cost., che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza». Il giudice rimettente era il Governo statale in ricorso principale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge toscana. La norma, escludendo unilateralmente l’applicazione della procedura selettiva prevista dal diritto statale ed europeo per il commercio su aree pubbliche, ledeva la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e contrastava con gli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario.
Il principio
Le Regioni non possono esentare il commercio su aree pubbliche dall’obbligo di procedure competitive per l’assegnazione dei titoli autorizzatori quando il numero delle autorizzazioni disponibili è limitato. La tutela della concorrenza è materia di competenza esclusiva statale e le deroghe a procedure selettive non possono essere introdotte dalla legislazione regionale.
Domande e risposte
Cosa prevede la direttiva Bolkestein per il commercio su aree pubbliche?
L’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (recepito dall’art. 16 del d.lgs. n. 59/2010) impone che, quando i titoli autorizzatori disponibili per un’attività di servizi sono limitati, le autorità competenti applichino una procedura di selezione imparziale tra i candidati potenziali, con criteri predeterminati e pubblicizzati.
Perché la Regione Toscana non poteva invocare motivi imperativi di interesse generale?
Perché la valutazione dei motivi imperativi di interesse generale che giustificano deroghe alla libera prestazione dei servizi è riservata al legislatore statale nell’ambito della tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Una Regione non può autonomamente decidere di escludere l’applicazione del diritto europeo.
Quali sono le conseguenze pratiche per i mercati all’aperto?
I Comuni e le Regioni devono applicare procedure competitive per l’assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere su aree pubbliche quando il numero dei posti disponibili è inferiore alle richieste. Non possono rinnovare automaticamente le autorizzazioni esistenti senza una selezione comparativa.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e obblighi comunitari
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.