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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dalla Regione Liguria sull’art. 9, comma 2, del d.l. n. 78/2010, che imponeva il taglio del 5-10% dei trattamenti economici superiori a 90.000 euro dei dipendenti pubblici. La questione risultava carente sotto il profilo della rilevanza nel giudizio a quo.
Di cosa si tratta
Il d.l. n. 78/2010 («manovra correttiva») aveva previsto, per il triennio 2011-2013, una riduzione del 5% dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici superiori a 90.000 euro lordi annui e del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro. La Regione Liguria aveva impugnato tale norma sostenendo che violasse la competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e l’autonomia finanziaria regionale.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Liguria censurava l’art. 9, comma 2, del d.l. n. 78/2010, in riferimento agli artt. 3, 36, 39, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost. La ricorrente sosteneva che la norma fosse di dettaglio e autoapplicativa (e non principio fondamentale), invadesse la competenza regionale sull’organizzazione del personale e violasse la riserva di contrattazione collettiva sulle retribuzioni.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione, rilevando che la Regione Liguria non aveva dimostrato che la disposizione impugnata avesse incidenza concreta sul personale regionale nel giudizio pendente, mancando il requisito della rilevanza. La pronuncia è pertanto processuale e non affronta il merito della questione.
Il principio
Un ricorso in via principale proposto da una Regione deve contenere la dimostrazione della lesione attuale e concreta delle proprie attribuzioni costituzionali. La mera potenziale incidenza della norma statale sul bilancio regionale non è sufficiente a soddisfare il requisito dell’interesse a ricorrere, quando la Regione non dimostra l’effettiva ricaduta sulla propria autonomia nel caso concreto.
Domande e risposte
Cosa significa che la questione è «inammissibile»?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito (cioè se la norma fosse o meno incostituzionale) per un vizio procedurale: la Regione non ha dimostrato di avere un interesse concreto e attuale a impugnarla, non avendo indicato come la norma incidesse sulle proprie specifiche attribuzioni nel giudizio da cui proveniva il ricorso.
Il taglio degli stipendi dei dirigenti pubblici era costituzionalmente legittimo?
La Corte non si è pronunciata sul merito in questo giudizio. In altri giudizi analoghi, la Corte ha generalmente riconosciuto che le misure temporanee di riduzione dei trattamenti economici nella crisi costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, vincolanti anche per le Regioni.
Le Regioni possono mantenere stipendi più alti per i propri dirigenti?
No, nei limiti fissati dalla legislazione statale di coordinamento della finanza pubblica. I trattamenti economici del personale regionale devono rispettare i tetti imposti dallo Stato nell’esercizio della competenza concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali
- Art. 36 della Costituzione — Diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente
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