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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2767 c.c. Crediti per risarcimento di danni contro l’assicurato

In vigore dal 19/04/1942

Nel caso di assicurazione della responsabilità civile, il credito del danneggiato per il risarcimento ha privilegio, sull’indennità dovuta dall’assicuratore.

In sintesi

  • Nei contratti di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato gode di un privilegio sull'indennità dovuta dall'assicuratore.
  • Il privilegio garantisce il credito risarcitorio del danneggiato nei confronti dell'assicurato responsabile.
  • La somma assicurativa viene così destinata in via preferenziale alla riparazione del danno subito dalla vittima.
  • La norma costituisce uno dei fondamenti dell'azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore, oggi rafforzata in materia di RC auto.
  • Il privilegio prevale sui creditori chirografari dell'assicurato che pretendessero di soddisfarsi sulla medesima indennità.
Indice dei contenuti

Una norma chiave del rapporto trilatero assicurato-assicuratore-danneggiato

L'articolo 2767 del codice civile, pur nella sua brevita', costituisce uno dei pilastri del sistema della responsabilità civile assicurata. La norma riconosce al danneggiato un privilegio speciale sull'indennita' che l'assicuratore deve all'assicurato in forza del contratto di assicurazione della responsabilità civile. La somma destinata a coprire il rischio del danno viene così canalizzata verso chi quel danno ha subito, sottraendola alla disponibilita' indifferenziata del patrimonio del responsabile. La disposizione si inserisce nel più ampio quadro della tutela della vittima, principio cardine della moderna teoria della responsabilità civile.

La ratio: destinazione funzionale dell'indennita'

L'indennita' assicurativa nasce con una causa specifica: tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze patrimoniali del fatto illecito. Il legislatore ha tratto da questa causa una conseguenza coerente: il danneggiato, vero beneficiario economico del contratto, deve poter contare su una posizione preferenziale. Senza il privilegio, l'indennita' confluirebbe nel patrimonio dell'assicurato come una qualsiasi somma di denaro e potrebbe essere aggredita dai suoi creditori comuni, vanificando la funzione riparatoria del contratto assicurativo. La norma realizza dunque una forma di destinazione patrimoniale ex lege che anticipa istituti più moderni come il patrimonio destinato a uno specifico affare.

Privilegio e azione diretta

L'articolo 2767 costituisce uno dei tasselli storici dell'evoluzione che ha portato all'odierna azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore. Nel sistema della RC auto, l'art. 144 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005) consente al danneggiato di agire direttamente contro l'assicuratore del responsabile, entro i limiti del massimale. Il privilegio civilistico viene così integrato da uno strumento processuale specifico che rafforza la tutela della vittima, soprattutto in caso di insolvenza dell'assicurato. Nei rami dove l'azione diretta non e' prevista per legge, il privilegio resta lo strumento principale di tutela sostanziale del danneggiato.

L'efficacia nei confronti dei creditori dell'assicurato

L'aspetto pratico più rilevante e' la prevalenza del danneggiato sui creditori chirografari dell'assicurato. Se Tizio causa un incidente a Caio e l'assicuratore Sempronio versa l'indennita', i creditori personali di Tizio non possono pignorare quella somma a danno di Caio: il privilegio dell'art. 2767 c.c. ne fa una posta destinata in via prioritaria al risarcimento. La giurisprudenza ha precisato che il privilegio opera anche in sede fallimentare e nelle procedure concorsuali che dovessero coinvolgere l'assicurato, consentendo al danneggiato di insinuarsi al passivo in via privilegiata sulla porzione di indennita' acquisita alla massa.

Ambito applicativo e limiti

Il privilegio riguarda specificamente l'assicurazione della responsabilità civile, non le altre forme di assicurazione (vita, danni a cose proprie, infortuni). L'oggetto del privilegio e' l'indennita' che l'assicuratore deve all'assicurato e non si estende oltre il massimale di polizza né include i danni esclusi contrattualmente. Vi rientrano sia le polizze obbligatorie (RC auto, RC professionale per talune categorie come medici e avvocati) sia quelle volontarie sottoscritte dalle imprese o dai privati. Restano escluse le franchigie e gli scoperti, che rimangono a carico dell'assicurato e non costituiscono oggetto dell'obbligazione assicurativa.

Esempio operativo

Tizio, medico, e' assicurato per la responsabilità professionale. Caio, suo paziente, subisce un danno e ottiene una condanna di Tizio al risarcimento. L'assicuratore Sempronio versa l'indennita' a Tizio, ma nel frattempo i creditori personali di Tizio pignorano il conto corrente sul quale e' affluita la somma. Caio può opporre il proprio privilegio ex art. 2767 c.c. e ottenere il pagamento preferenziale rispetto agli altri creditori, fino a concorrenza del proprio credito risarcitorio. La medesima dinamica si applica in caso di pluralità di danneggiati che concorrono sulla stessa indennita': si tratta in tal caso di riparto secondo i criteri della concorsualita' interna al privilegio.

Domande frequenti

Il privilegio del danneggiato vale solo per l'assicurazione RC auto?

No, vale per qualunque assicurazione della responsabilità civile: RC auto, RC professionale, RC capofamiglia, RC d'impresa. Cio' che conta e' che la polizza copra la responsabilità civile dell'assicurato.

Il privilegio si estende oltre il massimale di polizza?

No, il privilegio cade sull'indennita' dovuta dall'assicuratore e quindi e' limitato all'importo che la compagnia e' contrattualmente tenuta a pagare, di regola coincidente con il massimale.

Se l'assicurato fallisce, il danneggiato ha priorità sulla somma assicurativa?

Si', il privilegio ex art. 2767 c.c. consente al danneggiato di insinuarsi in via privilegiata nella procedura concorsuale, prevalendo sui chirografari per la parte di credito coperta dall'indennita'.

Che rapporto c'e' tra il privilegio e l'azione diretta nella RC auto?

L'azione diretta del codice delle assicurazioni private e' uno strumento processuale che consente al danneggiato di citare in giudizio l'assicuratore. Il privilegio civilistico rafforza la tutela sul piano sostanziale anche quando manca un'azione diretta legislativamente prevista.

I creditori chirografari dell'assicurato possono pignorare l'indennita' assicurativa?

Possono tentare il pignoramento, ma il danneggiato può opporre il proprio privilegio e ottenere il pagamento preferenziale fino a concorrenza del credito risarcitorio liquidato a suo favore.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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