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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2734 c.c. – Dichiarazioni aggiunte alla confessione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Quando alla dichiarazione indicata dall’art. 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l’efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l’altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di contestazione, è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l’efficacia probatoria delle dichiarazioni.

In sintesi

  • La confessione può contenere dichiarazioni aggiunte che limitano o modificano il fatto confessato.
  • Le dichiarazioni aggiunte sono inscindibilmente legate alla confessione principale se costituiscono un unico fatto complesso.
  • Se le dichiarazioni aggiunte si riferiscono a un fatto separato, possono essere disattese dal giudice e rimesse a prova dell'altra parte.
  • La norma risolve il problema della divisibilità della confessione complessa.
  • Il giudice valuta discrezionalmente l'inscindibilità del fatto confessato con le dichiarazioni aggiunte.
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Le dichiarazioni aggiunte e il problema della divisibilità della confessione

L'articolo 2734 del Codice Civile disciplina la c.d. confessione qualificata o complessa: la situazione in cui la parte, mentre ammette un fatto a sé sfavorevole, aggiunge dichiarazioni che limitano, modificano o neutralizzano gli effetti di tale ammissione. La norma risolve la questione di quanta autonomia possa avere il giudice nell'utilizzare solo la parte della confessione favorevole all'avversario, scindendola dalle dichiarazioni aggiunte.

Il problema è pratico e frequente: Tizio dichiara di aver ricevuto una somma di denaro da Caio (confessione del fatto), ma aggiunge che quella somma gli era dovuta a titolo di rimborso di un prestito precedentemente concesso (dichiarazione aggiunta che neutralizza l'efficacia della confessione). Può Caio avvalersi della sola parte favorevole della dichiarazione di Tizio (l'avvenuto pagamento), ignorando la dichiarazione aggiunta (il titolo del prestito)?

La distinzione tra fatto unico e fatti separati

L'art. 2734 c.c. risponde distinguendo due situazioni fondamentali:

Confessione di un fatto unico complesso: quando la dichiarazione aggiunta si riferisce allo stesso fatto confessato e forma con esso un'unità inscindibile, il giudice deve prendere in considerazione l'intera dichiarazione. Non è possibile scindere la confessione per avvalersi solo della parte favorevole. Nel caso di Tizio, se il titolo del prestito è inscindibile dall'ammissione del pagamento, la confessione deve essere valutata nel suo insieme.

Dichiarazioni relative a fatti separati: quando le dichiarazioni aggiunte si riferiscono a un fatto diverso e autonomo rispetto a quello confessato, la confessione è divisibile. Il giudice può utilizzare la parte favorevole e rimettere a prova separata le dichiarazioni aggiunte. In questo caso, la parte che aveva confessato avrà l'onere di provare i fatti aggiuntivi addotti.

Il criterio dell'inscindibilità: una valutazione giudiziale

La distinzione tra fatto unico e fatti separati è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che deve verificare se tra la confessione principale e le dichiarazioni aggiunte esista un nesso logico e giuridico tale da renderle inscindibili. Non è sufficiente che la parte interessata sostenga che i fatti siano separati: il giudice deve apprezzare la struttura complessiva della dichiarazione.

Differenza con la confessione semplice

La confessione semplice (art. 2733 c.c.) è quella in cui la parte ammette puro e semplice un fatto sfavorevole senza aggiungere nulla. La confessione qualificata dell'art. 2734 c.c. è invece quella in cui all'ammissione del fatto si aggiungono dichiarazioni che ne modificano la portata. Diversa ancora è la confessione stragiudiziale (art. 2735 c.c.), che può avere valore di prova liberamente apprezzabile dal giudice ma non fa piena prova come quella giudiziale.

Domande frequenti

Cosa si intende per 'dichiarazioni aggiunte alla confessione'?

Sono le dichiarazioni con cui la parte, mentre ammette un fatto sfavorevole, aggiunge qualcosa che limita o neutralizza tale ammissione. Ad esempio, chi confessa di aver ricevuto una somma ma aggiunge che era dovuta a titolo di rimborso di un prestito anteriore.

Il giudice può usare solo la parte favorevole di una confessione complessa?

Dipende. Se la dichiarazione aggiunta è inscindibile dal fatto confessato, il giudice deve considerarla nel suo insieme. Se invece si riferisce a un fatto separato e autonomo, la confessione è divisibile e il giudice può utilizzare solo la parte favorevole.

Chi decide se la confessione è scindibile o inscindibile?

Il giudice, con valutazione discrezionale, verificando se tra la confessione principale e le dichiarazioni aggiunte esista un nesso logico e giuridico tale da renderle inscindibili. È una valutazione caso per caso sulla struttura della dichiarazione.

Se la confessione è divisibile, chi deve provare i fatti contenuti nelle dichiarazioni aggiunte?

La parte che ha reso la confessione e che intende avvalersi delle dichiarazioni aggiunte (che modificano o neutralizzano la confessione) ha l'onere di provarle separatamente.

Qual è la differenza tra confessione semplice e confessione qualificata?

La confessione semplice (art. 2733 c.c.) è la pura ammissione di un fatto sfavorevole senza aggiunte. La confessione qualificata (art. 2734 c.c.) contiene dichiarazioni aggiunte che modificano o limitano l'ammissione. La qualificata è più problematica perché pone il problema della divisibilità.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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