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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal TAR Friuli-Venezia Giulia sull’art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80/1998, che disciplinava il termine decadenziale per le controversie di lavoro pubblico anteriori al 30 giugno 1998. La questione era inammissibile per carenze nella motivazione della rilevanza.
Di cosa si tratta
Una dipendente di un’Azienda ospedaliera aveva proposto davanti al TAR Friuli-Venezia Giulia un ricorso volto a ottenere la restitutio in integrum del rapporto di lavoro cessato nel 1997, con il riconoscimento di tutti gli emolumenti dovuti. Il tribunale amministrativo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del termine di decadenza del 15 settembre 2000 previsto per le controversie sul rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, rilevando che il ricorso, depositato il 10 ottobre 1998, risultava tardivo secondo la norma censurata.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 17, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77, primo comma, della Costituzione. Il giudice rimettente sosteneva che la norma, imponendo un termine di decadenza, eccedesse dalla delega legislativa e comprimesse irragionevolmente il diritto di azione.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, rilevando carenze nella motivazione del giudice rimettente in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a quo. In particolare, la Corte ha riscontrato che il remittente non aveva adeguatamente chiarito in che misura la normativa impugnata incidesse concretamente sulla decisione del caso.
Il principio
La motivazione sulla rilevanza è requisito essenziale dell’ordinanza di rimessione. Il giudice a quo deve spiegare con argomentazioni non apodittiche perché l’eventuale dichiarazione di illegittimità della norma impugnata si ripercuoterebbe sull’esito del giudizio principale, indicando con sufficiente precisione quale sarebbe la decisione in caso di accoglimento e quale in caso di rigetto della questione.
Domande e risposte
Qual era la situazione della dipendente nel giudizio principale?
La dipendente di un’Azienda ospedaliera aveva proposto ricorso per ottenere la ricostruzione di un rapporto di lavoro cessato nel 1997, chiedendo il riconoscimento di tutti gli emolumenti dovuti o, in subordine, il risarcimento del danno. Il ricorso era stato notificato il 13 settembre 1998 ma depositato solo il 10 ottobre successivo; nel processo amministrativo il perfezionamento avviene con il deposito, non con la notifica, sicché il termine del 15 settembre 2000 non era qui in discussione come limite per proporre il ricorso.
Qual è la differenza rispetto all’ordinanza n. 183/2002?
Entrambe le ordinanze riguardano la stessa norma (art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80/1998) ma con esiti diversi: nel caso n. 183 la Corte ha restituito gli atti per rivalutare la rilevanza alla luce di sopravvenienze normative; nel caso n. 184 ha dichiarato la manifesta inammissibilità per carenze nella motivazione della rilevanza nell’ordinanza di rimessione.
Le questioni su questa norma sono state poi risolte?
Il regime transitorio della giurisdizione sul pubblico impiego è stato progressivamente definito anche attraverso la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione e dello stesso Consiglio di Stato, che hanno chiarito i criteri per individuare il giudice competente in relazione alla data di riferimento del rapporto controverso.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza della disciplina transitoria
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di azione e tutela giurisdizionale effettiva
- Art. 76 della Costituzione — Limiti della delega legislativa, invocato per presunto eccesso dal legislatore delegato
- Art. 77 della Costituzione — Disciplina dei decreti legislativi e dei decreti-legge
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