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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Nocera Inferiore. Gli artt. 64, 503 e 513 c.p.p., oggetto della questione di legittimità, erano stati modificati dalla legge n. 63/2001 di riforma del giusto processo, rendendo necessario verificare se la questione fosse ancora rilevante nel giudizio a quo.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Nocera Inferiore aveva sollevato dubbi di costituzionalità su alcune norme del codice di procedura penale relative alle dichiarazioni rese da soggetti imputati in procedimenti connessi. Nelle more del giudizio costituzionale, il Parlamento ha approvato la legge n. 63/2001 (attuazione del principio del giusto processo ex art. 111 Cost.), che ha profondamente riformato la disciplina, modificando le norme censurate e l’intera disciplina di riferimento.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Nocera Inferiore ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 64, 503 e 513 del codice di procedura penale, nell’ambito di un procedimento penale, con ordinanza dell’11 gennaio 2001.

La decisione della Corte

La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente. La legge 1° marzo 2001, n. 63, ha modificato gli artt. 64, 197, 210, 500, 503, 513 e 526 c.p.p. e ha inserito l’art. 197-bis c.p.p., che individua le ipotesi in cui le persone imputate o giudicate in un procedimento connesso assumono l’ufficio di testimone. Essendo mutate le norme censurate e l’intera disciplina di riferimento, il giudice rimettente deve verificare se la questione sia tuttora rilevante.

Il principio

Quando le norme censurate vengono modificate in modo sostanziale nelle more del giudizio costituzionale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché valuti se la questione conservi rilevanza alla luce del mutato quadro normativo, prima di procedere all’esame nel merito.

Domande e risposte

Cosa è cambiato con la legge n. 63/2001 sul «giusto processo»?

La legge n. 63/2001 ha attuato i principi del nuovo art. 111 della Costituzione sul giusto processo, riformando profondamente la disciplina delle dichiarazioni degli imputati connessi, introducendo il nuovo art. 197-bis c.p.p. e modificando numerose norme sulla testimonianza e sul contraddittorio nella formazione della prova.

Perché la Corte restituisce gli atti invece di decidere?

La restituzione degli atti avviene quando, durante il giudizio costituzionale, intervengono modifiche normative rilevanti sulle disposizioni censurate. In tal caso il giudice rimettente deve verificare se la questione sia ancora rilevante nel giudizio di sua competenza, dato che potrebbe non avere più ragione di essere.

Cosa deve fare il giudice rimettente dopo la restituzione degli atti?

Deve riesaminare la questione alla luce del nuovo quadro normativo. Se ritiene che la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata, può sollevarla nuovamente con una nuova ordinanza di rimessione, tenendo conto delle modifiche legislative intervenute.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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