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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 106, comma 4-bis, del codice di procedura penale, che limita la possibilità per più imputati di farsi assistere dallo stesso difensore. Le Corti di assise di Agrigento e Palermo avevano dubitato della compatibilità della norma con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Di cosa si tratta

L’art. 106, comma 4-bis, c.p.p. introduce limitazioni alla possibilità di più imputati di avvalersi dello stesso difensore. Questa regola mira a prevenire conflitti di interessi tra coimputati che potrebbero avere strategie difensive contrastanti. Le Corti di assise di Agrigento e Palermo, nell’ambito di diversi procedimenti penali, avevano sollevato dubbi sulla costituzionalità di tale disciplina.

La questione di legittimità costituzionale

Le Corti di assise di Agrigento (ord. 24 maggio 2001) e di Palermo (ord. 17 maggio 2001) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 106, comma 4-bis, del codice di procedura penale, nell’ambito di diversi procedimenti penali.

La decisione della Corte

La Corte ha riunito i giudizi e ha dichiarato la manifesta infondatezza di entrambe le questioni. Ha ritenuto che la norma censurata non vulneri il diritto di difesa né il principio di uguaglianza, essendo volta proprio a garantire l’effettività della difesa di ciascun imputato attraverso la prevenzione dei conflitti di interessi tra coimputati.

Il principio

La limitazione alla difesa comune di più imputati prevista dall’art. 106, comma 4-bis, c.p.p. non viola gli artt. 3 e 24 della Costituzione: la norma persegue la finalità di garantire l’effettività del diritto di difesa di ciascun imputato, prevenendo situazioni di conflitto di interessi che potrebbero pregiudicare tale diritto.

Domande e risposte

Possono più imputati farsi difendere dallo stesso avvocato?

In linea di principio sì, ma l’art. 106, comma 4-bis, c.p.p. vieta la difesa comune quando tra le posizioni dei coimputati vi sono conflitti di interessi. In tal caso, il giudice può vietare al difensore di rappresentare più imputati contemporaneamente.

Perché il divieto di difensore comune è costituzionalmente giustificato?

Perché serve a proteggere il diritto di difesa di ciascun imputato: se il difensore deve tutelare interessi contrastanti, la difesa di almeno uno degli assistiti risulterebbe compromessa. La limitazione è quindi funzionale alla garanzia costituzionale del diritto di difesa.

Come si procede se il difensore comune viene rimosso?

Se viene dichiarato il conflitto di interessi e il difensore comune non può più assistere tutti gli imputati, questi devono nominare un nuovo difensore. In caso di inerzia, il giudice provvede alla nomina di un difensore d’ufficio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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