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Il Consiglio regionale della Liguria non può affiancare al proprio nome ufficiale la dizione «Parlamento della Liguria». La Corte costituzionale ha accolto il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, annullando la delibera n. 62 del 2000: il termine «Parlamento» è riservato, per dettato costituzionale, alle sole Camere nazionali e non può essere esteso agli organi legislativi regionali.
Di cosa si tratta
Il Consiglio regionale della Liguria aveva approvato nel dicembre 2000 una delibera con cui disponeva che, in tutti i propri atti ufficiali, accanto alla dizione costituzionalmente prevista «Consiglio regionale della Liguria» comparisse anche quella di «Parlamento della Liguria». La delibera invitava poi la Commissione per il nuovo statuto a recepire questa denominazione. Il Governo ha impugnato l’atto davanti alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzioni, sostenendo che la delibera ligure ledesse le prerogative statali, in riferimento agli artt. 1, 5, 55 e 121 della Costituzione. Il nomen «Parlamento» connoterebbe l’organo attraverso cui il popolo esprime la propria sovranità nazionale, funzione che solo le Camere possono incarnare. La Regione Liguria replicava che la sostanziale parificazione di funzioni tra Consiglio regionale e Parlamento, dopo la riforma del Titolo V del 2001, renderebbe legittima l’estensione della denominazione.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso e annullato la delibera. La Costituzione attribuisce il nome «Parlamento» alle sole due Camere (art. 55) e denomina «Consiglio regionale» l’organo legislativo regionale (art. 121). Questo non è un dato meramente lessicale: solo il Parlamento è sede della rappresentanza politica nazionale (art. 67), funzione infungibile che imprime al nomen Parlamento una valenza qualificativa esclusiva. Neanche la riforma del Titolo V del 2001, che ha potenziato le Regioni, ha mutato questa denominazione, segno che il Costituente ha inteso mantenere la distinzione.
Il principio
Il termine «Parlamento» possiede una valenza qualificativa esclusiva nell’ordinamento costituzionale italiano: esso connota la posizione insostituibile che le Camere nazionali occupano come sede della rappresentanza politica nazionale. I Consigli regionali, pur dotati di ampia potestà legislativa, non possono fregiarsi di tale denominazione, che è costituzionalmente riservata al solo organo bicamerale statale.
Domande e risposte
Una Regione può chiamare «Parlamento» il proprio Consiglio regionale nel nuovo statuto?
No. La Corte ha chiarito che gli artt. 55 e 121 della Costituzione vietano ai Consigli regionali di appropriarsi del nome Parlamento, indipendentemente dalle modifiche introdotte dalla riforma del Titolo V del 2001.
Perché il nome «Parlamento» non può essere usato in senso analogico per le assemblee regionali?
Perché la Costituzione ha occupato lo spazio giuridico: ha attribuito quel nome alle sole Camere e ha denominato diversamente i consigli regionali. Non c’è quindi uno spazio di indifferenza giuridica che consenta un’estensione analogica.
La riforma del Titolo V del 2001 ha cambiato qualcosa?
No. Il legislatore costituzionale del 2001, pur potenziando significativamente le autonomie regionali, non ha mutato la denominazione «Consiglio regionale» prevista dall’art. 121, confermando la scelta differenziatrice del Costituente del 1948.
Norme collegate
- Art. 55 della Costituzione — istituisce il Parlamento composto da Camera e Senato, il cui nome è riservato alle sole assemblee nazionali
- Art. 121 della Costituzione — denomina «Consiglio regionale» l’organo legislativo regionale, escludendo la dizione «Parlamento»
- Art. 67 della Costituzione — il Parlamento è sede esclusiva della rappresentanza politica nazionale, funzione infungibile che fonda la riserva del nomen
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