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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sugli artt. 189 e 266-271 c.p.p. nella parte in cui non estendono la disciplina delle intercettazioni alle riprese visive nei luoghi di privata dimora. Ha auspicato tuttavia un intervento legislativo organico sulla materia delle videoriprese.

Di cosa si tratta

In un procedimento per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, la polizia giudiziaria aveva installato telecamere in un locale notturno, riprendendo rapporti sessuali tra clienti e dipendenti. La Cassazione aveva dichiarato inutilizzabili le registrazioni perché effettuate in luogo di privata dimora senza una specifica autorizzazione ex art. 266, comma 2, c.p.p. Il GIP di Alba aveva quindi sollevato questione, chiedendo se le videoriprese dovessero essere soggette alla stessa disciplina delle intercettazioni di comunicazioni.

La questione di legittimità costituzionale

Il GIP del Tribunale di Alba aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 14 della Costituzione, sostenendo che l’assenza di disciplina per le videoriprese nei luoghi di privata dimora determinasse una disparità di trattamento irragionevole rispetto alle intercettazioni di comunicazioni e una insufficiente tutela del domicilio.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo che le videoriprese nei luoghi di privata dimora abbiano natura e presupposti diversi dalle intercettazioni di comunicazioni. La disciplina processuale delle intercettazioni non è di per sé applicabile per analogia. La Corte ha però segnalato al legislatore l’opportunità di un riesame complessivo della materia, rimasta priva di una disciplina organica.

Il principio

Le videoriprese a fini investigativi in luoghi di privata dimora non sono assimilabili alle intercettazioni di comunicazioni e non sono quindi soggette automaticamente alla disciplina degli artt. 266-271 c.p.p.; tuttavia, in mancanza di una specifica normativa, la loro ammissibilità come mezzo di prova va valutata caso per caso secondo i principi generali del giusto processo.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra intercettazione di comunicazioni e videoripresa?

L’intercettazione riguarda la captazione di comunicazioni tra persone (conversazioni telefoniche, comunicazioni informatiche). La videoripresa è la registrazione di immagini senza che vi sia necessariamente comunicazione tra persone. Gli artt. 266-271 c.p.p. disciplinano le prime ma non le seconde.

Perché il locale notturno era considerato “luogo di privata dimora”?

Perché la saletta appartata in cui erano state installate le telecamere aveva caratteristiche idonee a qualificarla come luogo di privata dimora ai sensi dell’art. 614 c.p. (tutela del domicilio), in quanto vi si svolgeva un’attività privata non aperta al pubblico generico.

Come è stata poi regolata la materia delle videoriprese?

Il legislatore è intervenuto con la legge n. 547/1993 e poi con la giurisprudenza evolutiva della Corte di cassazione, che ha esteso analogicamente alcune garanzie delle intercettazioni alle videoriprese in luoghi di domicilio. Una disciplina organica esaustiva non è ancora stata adottata al momento della sentenza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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