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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sugli artt. 189 e 266-271 c.p.p. nella parte in cui non estendono la disciplina delle intercettazioni alle riprese visive nei luoghi di privata dimora. Ha auspicato tuttavia un intervento legislativo organico sulla materia delle videoriprese.
Di cosa si tratta
In un procedimento per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, la polizia giudiziaria aveva installato telecamere in un locale notturno, riprendendo rapporti sessuali tra clienti e dipendenti. La Cassazione aveva dichiarato inutilizzabili le registrazioni perché effettuate in luogo di privata dimora senza una specifica autorizzazione ex art. 266, comma 2, c.p.p. Il GIP di Alba aveva quindi sollevato questione, chiedendo se le videoriprese dovessero essere soggette alla stessa disciplina delle intercettazioni di comunicazioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP del Tribunale di Alba aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 14 della Costituzione, sostenendo che l’assenza di disciplina per le videoriprese nei luoghi di privata dimora determinasse una disparità di trattamento irragionevole rispetto alle intercettazioni di comunicazioni e una insufficiente tutela del domicilio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo che le videoriprese nei luoghi di privata dimora abbiano natura e presupposti diversi dalle intercettazioni di comunicazioni. La disciplina processuale delle intercettazioni non è di per sé applicabile per analogia. La Corte ha però segnalato al legislatore l’opportunità di un riesame complessivo della materia, rimasta priva di una disciplina organica.
Il principio
Le videoriprese a fini investigativi in luoghi di privata dimora non sono assimilabili alle intercettazioni di comunicazioni e non sono quindi soggette automaticamente alla disciplina degli artt. 266-271 c.p.p.; tuttavia, in mancanza di una specifica normativa, la loro ammissibilità come mezzo di prova va valutata caso per caso secondo i principi generali del giusto processo.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra intercettazione di comunicazioni e videoripresa?
L’intercettazione riguarda la captazione di comunicazioni tra persone (conversazioni telefoniche, comunicazioni informatiche). La videoripresa è la registrazione di immagini senza che vi sia necessariamente comunicazione tra persone. Gli artt. 266-271 c.p.p. disciplinano le prime ma non le seconde.
Perché il locale notturno era considerato “luogo di privata dimora”?
Perché la saletta appartata in cui erano state installate le telecamere aveva caratteristiche idonee a qualificarla come luogo di privata dimora ai sensi dell’art. 614 c.p. (tutela del domicilio), in quanto vi si svolgeva un’attività privata non aperta al pubblico generico.
Come è stata poi regolata la materia delle videoriprese?
Il legislatore è intervenuto con la legge n. 547/1993 e poi con la giurisprudenza evolutiva della Corte di cassazione, che ha esteso analogicamente alcune garanzie delle intercettazioni alle videoriprese in luoghi di domicilio. Una disciplina organica esaustiva non è ancora stata adottata al momento della sentenza.
Norme collegate
- Art. 14 della Costituzione — Inviolabilità del domicilio
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza nel trattamento processuale dei mezzi di prova
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