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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La questione di legittimità costituzionale sull’esclusione degli interessi nelle restituzioni di contributi previdenziali versati a seguito di condono è stata dichiarata manifestamente inammissibile. L’ordinanza del Tribunale di Parma non aveva adeguatamente descritto la fattispecie concreta, in particolare se fosse stata apposta la clausola di riserva di ripetizione richiesta dalla norma impugnata, rendendo impossibile il controllo sulla rilevanza della questione.

Di cosa si tratta

L’art. 81, comma 9, ultimo periodo, della legge n. 448 del 1998 (legge finanziaria 1999) prevede che, sulle somme da rimborsare a seguito di condono previdenziale, non siano «comunque dovuti interessi». Un consorzio aveva versato contributi all’INPS in eccesso, ottenuto sentenza di condanna alla restituzione del solo capitale, e aveva chiesto gli interessi. Il Tribunale di Parma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che esclude quegli interessi.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Parma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 81, comma 9, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui esclude qualsiasi interesse sulle somme da rimborsare a seguito di condono previdenziale. La norma appare discriminatoria rispetto alla disciplina generale della ripetizione dell’indebito e alla sentenza n. 417 del 1998 della Corte.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. L’art. 81, comma 9, si applica solo in presenza della clausola di riserva di ripetizione apposta alla domanda di condono. L’ordinanza di rimessione non conteneva alcuna indicazione sull’apposizione o meno di tale clausola da parte della società istante, rendendo impossibile verificare se la norma fosse effettivamente applicabile alla fattispecie. La motivazione sulla rilevanza era pertanto insufficiente.

Il principio

L’ordinanza di rimessione deve descrivere adeguatamente la fattispecie concreta e verificare la concreta applicabilità della norma impugnata al caso sottoposto al giudice. Una motivazione carente sulla rilevanza, che non consenta alla Corte il necessario controllo, determina la manifesta inammissibilità della questione.

Domande e risposte

Quando la norma del condono previdenziale esclude gli interessi?

Secondo l’art. 81, comma 9, della legge n. 448 del 1998, l’esclusione degli interessi opera solo nel caso in cui sia stata apposta alla domanda di condono una clausola di riserva di ripetizione. Non riguarda ogni ipotesi di restituzione di contributi indebitamente versati.

Perché la Corte ha dichiarato inammissibile la questione anziché decidere nel merito?

Perché il giudice rimettente non aveva spiegato se nel caso concreto fosse stata apposta o meno la clausola di riserva. Senza questa informazione la Corte non poteva verificare se la norma fosse rilevante nel giudizio a quo, requisito indispensabile per esaminare la questione nel merito.

Quali sono i parametri costituzionali invocati?

Gli artt. 3 (uguaglianza) e 24 (diritto di difesa e di agire in giudizio) della Costituzione. Il rimettente riteneva la norma discriminatoria rispetto alla disciplina generale dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e rispetto alla sentenza n. 417 del 1998 della Corte.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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