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Non è incostituzionale la norma che, dal 1° giugno 1993, ha modificato la base di calcolo della rendita INAIL per i lavoratori agricoli, commisurandola al minimale di legge per l’industria. Il fluire del tempo è elemento idoneo a differenziare situazioni soggettive: non è una disparità irragionevole che chi ha cessato l’inabilità temporanea dopo quella data veda applicarsi la nuova disciplina.
Di cosa si tratta
Il d.l. n. 155 del 1993, art. 14, ha stabilito che, a partire dal 1° giugno 1993, la rendita per inabilità permanente da infortunio in agricoltura va calcolata sul minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria, anziché sulla retribuzione convenzionale agricola dell’anno 1993. Una lavoratrice agricola, la cui inabilità temporanea era cessata dopo quella data, aveva contestato l’applicazione del nuovo criterio più sfavorevole. Il Tribunale di Pesaro aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Pesaro ha impugnato l’art. 14 del d.l. 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243, in riferimento agli artt. 3, 35 primo comma e 38 secondo comma della Costituzione. La norma discriminerebbe i lavoratori che, per la maggiore gravità dell’infortunio, sono guariti dopo il 1° giugno 1993, imponendo la nuova disciplina meno favorevole. Il rimettente lamentava anche l’assenza di una disciplina transitoria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata sotto ogni profilo. Il fluire del tempo costituisce, secondo il costante orientamento della Corte, elemento idoneo di per sé a differenziare le situazioni soggettive, sicché il principio di uguaglianza non è violato dalla successione di leggi nel tempo. In materia di disciplina transitoria, il legislatore ha ampia discrezionalità, con il solo limite della ragionevolezza, che nella specie non risulta valicato.
Il principio
La successione di leggi nel tempo non viola di per sé il principio di uguaglianza: il fatto che situazioni giuridiche sorte prima e dopo una modifica normativa ricevano trattamenti diversi è conseguenza fisiologica del potere legislativo. Il legislatore ha ampia discrezionalità nella disciplina transitoria, censurabile solo in caso di irragionevolezza manifesta.
Domande e risposte
Come si calcola la rendita INAIL per i lavoratori agricoli dopo il d.l. n. 155 del 1993?
Dal 1° giugno 1993 la base retributiva per la rendita da inabilità permanente dei lavoratori agricoli di cui all’art. 205, primo comma, lettera b), del T.U. n. 1124 del 1965 è pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria dall’art. 116 del medesimo testo unico.
Quando si applica la nuova disciplina introdotta nel 1993?
La nuova base retributiva si applica ai lavoratori il cui diritto alla rendita è sorto dopo il 1° giugno 1993. L’art. 215 del d.P.R. n. 1124 del 1965 stabilisce che il diritto nasce il giorno successivo alla cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, indipendentemente dalla data dell’infortunio.
Può essere discriminatorio applicare la nuova disciplina a chi era già infortunato prima del 1993?
No, secondo la Corte. La diversità di trattamento tra chi ha conseguito il diritto alla rendita prima o dopo la modifica non integra una violazione dell’art. 3 Cost., perché il tempo è idoneo a differenziare le situazioni giuridiche.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la presunta disparità tra lavoratori con diversa durata dell’inabilità temporanea
- Art. 38 della Costituzione — diritto alla previdenza sociale in caso di infortunio sul lavoro, parametro centrale della questione
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