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Non è incostituzionale la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificatori, anche quando la cessione avvenga volontariamente nell’ambito di un procedimento espropriativo. La Corte ha confermato che l’art. 81 del TUIR adotta un criterio descrittivo e classificatorio delle fattispecie reddituali, non fondato sul fine speculativo, e che il trattamento fiscale delle indennità di esproprio è ragionevole.
Di cosa si tratta
Un contribuente aveva ceduto volontariamente terreni agricoli con potenzialità edificatorie nell’ambito di un procedimento espropriativo, e aveva versato l’IRPEF sulla plusvalenza. La Commissione tributaria provinciale di Terni aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 81, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e dell’art. 11, commi 5 e 9, della legge n. 413 del 1991, ritenendo ingiusta la tassazione delle cessioni coattive e la limitata retroattività della norma.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Terni ha impugnato l’art. 81, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 917 del 1986 e l’art. 11, commi 5 e 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. La tassazione delle plusvalenze da esproprio sarebbe irragionevole perché non vi è arricchimento speculativo; il trattamento uguale tra cessioni volontarie e coattive discriminerebbe irragionevolmente; la retroattività al 31 dicembre 1988 lederebbe la capacità contributiva attuale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate, ribadendo la propria giurisprudenza. L’art. 81 del TUIR ha abbandonato il criterio del fine speculativo in favore di un criterio descrittivo e classificatorio delle fattispecie reddituali: è nella discrezionalità del legislatore qualificare come reddito le plusvalenze da cessione di terreni edificatori, in ragione della loro oggettiva lievitazione di prezzo. Anche la tassazione delle cessioni volontarie in esproprio è ragionevole, essendo riconducibile alla stessa ratio delle plusvalenze da cessione libera.
Il principio
Il legislatore può assoggettare a tassazione le plusvalenze realizzate con la cessione di terreni a destinazione edificatoria — sia in regime di libera contrattazione sia nell’ambito di procedimenti espropriativi — senza che ciò violi il principio di capacità contributiva o quello di uguaglianza, purché la scelta classificatoria sia non irragionevole.
Domande e risposte
Le indennità di esproprio sono tassabili come plusvalenze?
Sì, secondo la disciplina introdotta dall’art. 11, comma 5, della legge n. 413 del 1991. La Corte ha ritenuto che questa scelta legislativa sia ragionevole, in quanto riconducibile alla medesima ratio della tassazione delle plusvalenze da cessione volontaria di terreni edificatori.
La legge del 1991 si applicava retroattivamente?
Sì, in misura limitata: l’art. 11, comma 9, faceva riferimento a situazioni verificatesi a partire dal 31 dicembre 1988. La Corte ha ritenuto che questa limitata retroattività non leda il principio della capacità contributiva né l’art. 3 Cost.
Qual è il criterio attuale del TUIR per tassare le plusvalenze immobiliari?
Il d.P.R. n. 917 del 1986 ha adottato un criterio descrittivo e classificatorio: sono redditi le plusvalenze nelle fattispecie tassativamente elencate dall’art. 81 (ora art. 67), indipendentemente da una nozione teorica di reddito-prodotto o reddito-entrata. Il fine speculativo non è più un elemento costitutivo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato per la disparità di trattamento tra cessioni volontarie e coattive
- Art. 53 della Costituzione — principio di capacità contributiva, parametro della questione sulla tassazione di plusvalenze asseritamente non speculative
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