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Non è incostituzionale che la riforma del 1999 abbia depenalizzato la guida senza patente ma non la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Il Tribunale di Firenze sosteneva l’irrazionalità della distinzione, ma la Corte ha ribadito che rientra nella discrezionalità del legislatore scegliere quali reati depenalizzare, censurabile solo in caso di manifesta irragionevolezza.
Di cosa si tratta
La legge n. 205 del 1999 e il d.lgs. n. 507 del 1999 hanno depenalizzato numerosi reati minori, tra cui la guida senza patente (art. 116 c.d.s.), trasformandola in illecito amministrativo. Tuttavia non hanno esteso la depenalizzazione alla guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.d.s.) né alla guida sotto effetto di stupefacenti (art. 187 c.d.s.). Il Tribunale di Firenze, con otto ordinanze, ha sollevato questione di legittimità, sostenendo che chi guida senza patente è più pericoloso di chi, pur patentato, è in stato di momentanea alterazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205, e dell’art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione degli artt. 186 c. 2 e 187 c. 4 del codice della strada. Il giudice rimettente riteneva irragionevole depenalizzare la guida senza patente e non la guida sotto l’effetto di sostanze alteranti la capacità di guida.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate, riunendo i giudizi. Ha ribadito che la configurazione dei reati e la scelta di depenalizzare appartengono alla discrezionalità del legislatore, e che uno scrutinio sul merito delle scelte sanzionatorie è possibile solo se l’opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza. La scelta di non estendere la depenalizzazione ai reati di guida in stato di alterazione non risulta manifestamente irragionevole, anche alla luce della precedente ordinanza n. 144 del 2001.
Il principio
Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella scelta di quali reati depenalizzare. La Corte non può sostituire le proprie valutazioni a quelle legislative sulle scelte sanzionatorie, se non quando l’opzione normativa contrasta in modo manifesto con il canone della ragionevolezza.
Domande e risposte
La guida in stato di ebbrezza è stata depenalizzata dalla riforma del 1999?
No. La legge n. 205 del 1999 e il d.lgs. n. 507 del 1999 hanno depenalizzato la guida senza patente ma non la guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.d.s.) né quella sotto effetto di stupefacenti (art. 187 c.d.s.), che sono rimaste reati.
Perché la Corte non ha ritenuto irragionevole questa differenza?
Perché la discrezionalità del legislatore in materia penale e sanzionatoria è ampia. Le valutazioni espresse dal giudice rimettente circa la relativa pericolosità delle condotte non sono sufficienti a qualificare come manifestamente irragionevole la scelta di non depenalizzare i reati di guida in stato di alterazione.
Questa questione era già stata esaminata dalla Corte?
Sì. La Corte aveva già dichiarato manifestamente infondata una questione analoga con l’ordinanza n. 144 del 2001, argomentando che la scelta di non estendere la depenalizzazione non è irragionevole, e le ordinanze di rimessione del Tribunale di Firenze non prospettavano profili di censura nuovi o diversi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, unico parametro invocato per censurare la disparità di trattamento sanzionatorio tra guida senza patente e guida in stato di alterazione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.