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La questione di legittimità costituzionale sull’aspettativa supplementare delle dipendenti della Provincia di Bolzano è stata dichiarata manifestamente inammissibile. Il Consiglio di Stato aveva letto parzialmente la norma provinciale: per le lavoratrici collocate in aspettativa entro il 31 dicembre 1992, la contribuzione gravante sul datore di lavoro restava a carico della Provincia, sicché la censura di onere previdenziale forzoso si fondava su un’interpretazione errata della norma impugnata.
Di cosa si tratta
L’art. 19, commi 5 e 6, della legge della Provincia di Bolzano n. 15 del 1993 aveva introdotto un nuovo regime per le dipendenti provinciali già in aspettativa: potevano optare per una aspettativa supplementare non retribuita (pagando i contributi previdenziali) oppure chiedere la riammissione in servizio in caso di posti vacanti. Numerose lavoratrici avevano impugnato i provvedimenti provinciali davanti alla giustizia amministrativa.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, commi 5 e 6, della legge provinciale n. 15 del 1993, in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 37 e 38 della Costituzione. Il rimettente riteneva che il comma 5 ponesse l’intera contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici, costituendo una prestazione patrimoniale forzosa. Il comma 6, condizionando la riammissione alla vacanza di posti, non avrebbe equilibrato tale onere.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato entrambe le questioni manifestamente inammissibili. Riguardo al comma 5, l’ordinanza di rimessione aveva ignorato l’ultimo inciso della norma, che per le lavoratrici collocate in aspettativa entro il 31 dicembre 1992 prevedeva il solo rimborso della quota contributi a loro carico, con il resto a carico della Provincia. Il rimettente aveva pertanto censurato una disciplina diversa da quella effettivamente applicabile. Riguardo al comma 6, la Provincia aveva concretamente offerto la riammissione in servizio, rendendo la questione irrilevante.
Il principio
Il giudice che solleva questione di legittimità costituzionale deve leggere integralmente la norma impugnata, tenendo conto di tutti i suoi commi e incisi. Una lettura parziale che porta a censurare una disciplina diversa da quella effettivamente applicabile rende la questione manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Qual era il regime contributivo per le dipendenti provinciali di Bolzano in aspettativa supplementare?
Per le lavoratrici collocate in aspettativa entro il 31 dicembre 1992, la norma provinciale prevedeva il solo rimborso della quota contributi a loro carico diretto, mentre la quota a carico del datore di lavoro restava a carico della Provincia. Non era quindi vero che tutta la contribuzione fosse a carico delle dipendenti.
Perché è stata dichiarata inammissibile anche la questione sul comma 6?
Perché dalla ricostruzione della vicenda emergeva che la Provincia aveva concretamente offerto alle lavoratrici la riammissione in servizio. La questione di legittimità della norma nella parte in cui condiziona la riammissione alla vacanza di posti risultava quindi irrilevante nel caso concreto.
Quali parametri costituzionali erano invocati?
Gli artt. 3 (ragionevolezza), 23 (prestazioni patrimoniali imposte per legge), 36 (retribuzione equa), 37 (tutela del lavoro femminile) e 38 (previdenza sociale) della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato per il preteso onere irragionevole imposto alle dipendenti
- Art. 38 della Costituzione — previdenza sociale, parametro per la modifica del regime contributivo durante l’aspettativa
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