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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2687 c.c. Cessione dei beni ai creditori

In vigore dal 19/04/1942

Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall’art. 2649, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato.

In sintesi

  • La cessione dei beni ai creditori riguardante navi o aeromobili deve essere trascritta nei pubblici registri.
  • La trascrizione produce gli effetti previsti dall'art. 2649 c.c., ossia l'opponibilita' ai terzi creditori non aderenti.
  • Si applica alla cessione con cui il debitore affida i beni ai creditori per la loro liquidazione e ripartizione del ricavato.
  • L'istituto richiama il contratto di cui agli artt. 1977 e seguenti del Codice Civile.
  • L'adempimento pubblicitario tutela la trasparenza del processo liquidatorio dei beni mobili registrati.
  • L'omessa trascrizione espone i creditori cessionari al rischio di azioni esecutive da parte di terzi.

La cessione dei beni ai creditori nei pubblici registri

L'articolo 2687 del Codice Civile completa il sistema di pubblicita' relativo alle navi e agli aeromobili imponendo la trascrizione del contratto con cui il debitore cede i propri beni ai creditori affinche' questi ne procedano alla liquidazione e ripartiscano tra loro il ricavato. La norma rinvia all'articolo 2649, che disciplina gli effetti della trascrizione di tale tipologia contrattuale anche per i beni immobili, garantendo coerenza di disciplina tra le diverse categorie patrimoniali.

La natura del contratto richiamato

Il riferimento e' al contratto di cessione dei beni ai creditori previsto dagli articoli 1977 e seguenti del Codice Civile. Si tratta di un accordo con cui il debitore, in difficolta' economica, trasferisce ai creditori la legittimazione a liquidare uno o piu' beni, di norma mantenendone la proprieta' fino al perfezionarsi degli atti di vendita. I creditori si soddisfano sul ricavato in proporzione ai loro crediti e secondo le regole pattuite. L'istituto si presta a regolare crisi che non sfociano in procedure concorsuali formali.

Effetti della trascrizione

Mediante la trascrizione, la cessione diventa opponibile ai terzi, in particolare ai creditori non aderenti che potrebbero altrimenti aggredire individualmente il bene tramite procedure esecutive. L'articolo 2649 richiamato precisa che la trascrizione consente di destinare i beni alla finalita' liquidatoria concordata, evitando che iniziative isolate vanifichino l'operazione. Se Tizio cede ai creditori Caio e Sempronio una nave da liquidare, la trascrizione impedisce a Mevio, terzo creditore non aderente, di proseguire utilmente un pignoramento sul bene gia' destinato.

Profili procedurali

Per gli aeromobili la trascrizione avviene nei registri tenuti dall'ENAC, mentre per le navi opera il registro della Capitaneria di porto del luogo di iscrizione. La nota deve identificare con precisione il bene, le parti del contratto e la causa della trascrizione, allegando copia autentica del titolo. La forma scritta del contratto di cessione e' presupposto necessario, dovendosi presentare titolo idoneo per accedere alla pubblicita'.

Importanza per la pianificazione della crisi

L'istituto della cessione dei beni ai creditori, opportunamente trascritta, costituisce uno strumento utile per gestire la crisi d'impresa dell'armatore o del proprietario di aeromobili in alternativa a procedure piu' invasive. Il professionista che assiste l'impresa nella ristrutturazione deve valutare attentamente l'adempimento pubblicitario, perche' senza la trascrizione l'accordo rischia di essere travolto dalle iniziative dei creditori non partecipanti. La tempestivita' della trascrizione rappresenta dunque elemento essenziale della strategia di risanamento, soprattutto quando il bene rappresenta una porzione rilevante del patrimonio.

Aspetti applicativi della cessione ai creditori

Sul versante operativo la cessione dei beni ai creditori avente per oggetto navi o aeromobili pone alcuni problemi specifici. Anzitutto e' necessario coordinare la disciplina codicistica con le norme del Codice della Navigazione e con eventuali vincoli derivanti da privilegi marittimi o aeronautici, che possono incidere sulla liberta' di disposizione del bene. In secondo luogo va valutata l'opportunita' di nominare un soggetto incaricato della liquidazione, dotato di poteri sufficienti a rappresentare gli interessi dei creditori aderenti. Sotto il profilo fiscale, infine, l'operazione richiede attento esame delle conseguenze in materia di imposte indirette e di tassazione del ricavato distribuito, anche tenuto conto del frequente carattere transnazionale delle transazioni del settore. La trascrizione costituisce il presupposto formale per dare effettivita' a tutto l'impianto, conferendo certezza all'operazione.

Domande frequenti

Quale contratto va trascritto secondo l'art. 2687?

Il contratto di cessione dei beni ai creditori, disciplinato dagli artt. 1977 e seguenti, quando ha per oggetto navi o aeromobili da liquidare a beneficio dei creditori aderenti.

Quali sono gli effetti del rinvio all'art. 2649?

La trascrizione rende opponibile la cessione ai terzi, in particolare ai creditori non aderenti che intendano aggredire individualmente i beni con azioni esecutive.

Il debitore perde la proprieta' dei beni?

Di regola no: la cessione attribuisce ai creditori la legittimazione a liquidare, mentre la proprieta' resta in capo al debitore fino al perfezionarsi degli atti dispositivi.

Cosa accade se non viene fatta la trascrizione?

L'accordo conserva validita' tra le parti, ma non puo' essere opposto ai creditori che procedano individualmente con azioni esecutive sul bene non pubblicizzato.

Presso quale ufficio si effettua la trascrizione?

Presso la Capitaneria di porto per le navi e presso l'ENAC per gli aeromobili, secondo le regole proprie dei rispettivi registri pubblici.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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