Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2691 c.c. – Altre domande e atti soggetti a trascrizione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Devono del pari trascriversi, quando si riferiscono ai beni menzionati nell’art. 2683, le domande e gli atti indicati dai numeri 1, 3, 4 e 5 dell’art. 2653, per gli effetti ivi disposti.

Alla domanda giudiziale è equiparato l’atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all’altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri .

In sintesi

  • Altre domande giudiziali e atti relativi a navi e aeromobili devono essere trascritti se incidono sui beni di cui all'art. 2683 c.c.
  • Il rinvio riguarda le ipotesi dei nn. 1, 3, 4 e 5 dell'art. 2653 c.c. con i relativi effetti.
  • All'atto giudiziale è equiparato l'atto notificato con cui si manifesta l'intenzione di promuovere arbitrato.
  • La disposizione tutela la parte che intenda far valere diritti su beni mobili registrati anche in sede arbitrale.
  • La trascrizione rende opponibile ai terzi la situazione di lite anche per le procedure compromissorie.
  • Si garantisce parità di tutela tra giurisdizione ordinaria e arbitrale per le controversie su navi e aeromobili.
Indice dei contenuti

Domande e atti ulteriori soggetti a trascrizione

L'articolo 2691 del Codice Civile completa il quadro delle pubblicita' relative alle controversie su navi e aeromobili, estendendo l'obbligo di trascrizione anche alle domande e agli atti elencati ai nn. 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 2653, in quanto riferiti ai beni indicati nell'articolo 2683. La norma fa parte della costruzione sistematica del legislatore, che ha voluto replicare per i beni mobili registrati la disciplina pensata per gli immobili, con i necessari adattamenti.

Le tipologie di atti coinvolti

Le ipotesi richiamate dall'articolo 2653 comprendono, tra l'altro, le domande dirette a rivendicare la proprieta', a far accertare la simulazione di atti soggetti a trascrizione e altri provvedimenti capaci di incidere sulla sfera giuridica di terzi. Si pensi alla domanda di rivendicazione di una nave da parte di chi ne assume la proprieta' contro un possessore non legittimato, oppure all'azione di accertamento della simulazione di un trasferimento di aeromobile. Anche per tali ipotesi il sistema esige trasparenza per evitare che chi acquisti dal convenuto possa essere danneggiato senza preavviso.

L'equiparazione dell'atto arbitrale

Un profilo di particolare interesse e' rappresentato dal secondo periodo della norma, che equipara alla domanda giudiziale l'atto notificato con cui la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra l'intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede alla nomina degli arbitri. Questa equiparazione realizza un'importante esigenza pratica: l'arbitrato e' frequentemente utilizzato nel settore della navigazione, e senza l'estensione la trascrizione delle pretese controverse sarebbe stata preclusa alle parti che avessero scelto la via arbitrale.

Le conseguenze sull'operativita' delle clausole compromissorie

Quando Tizio e Caio abbiano inserito una clausola compromissoria nel contratto di compravendita di una nave, e Tizio ritenga di dover agire per far valere un proprio diritto reale, la notifica dell'atto introduttivo dell'arbitrato può essere trascritta nei registri della nave. ciò impedisce a Caio di alienare il bene in pendenza dell'arbitrato senza che l'acquirente subisca gli effetti dell'eventuale lodo. La tutela e' dunque allineata a quella della giurisdizione ordinaria, con piena equiparazione funzionale.

Profili pratici e cautele

Per l'operatore del diritto la conoscenza della disposizione e' fondamentale ogniqualvolta si affronti un contenzioso su beni mobili registrati di rilevante valore. La pubblicita' deve essere richiesta tempestivamente con la documentazione idonea, comprovante la regolarita' dell'atto introduttivo del giudizio arbitrale o della domanda speciale. La trascrizione costituisce un investimento contenuto rispetto al beneficio in termini di opponibilita' della futura decisione, tanto più rilevante in un settore dove la circolazione internazionale dei beni rende difficile recuperarli una volta usciti dalla sfera del debitore.

L'arbitrato marittimo e aeronautico

L'estensione della disciplina della trascrizione agli atti notificati in vista dell'arbitrato risponde a un'esigenza pratica avvertita soprattutto nei settori marittimo e aeronautico, ambiti in cui le clausole compromissorie sono diffusissime nei contratti standard internazionali. La trascrivibilita' dell'atto introduttivo dell'arbitrato consente alle parti di tutelare la propria posizione senza rinunciare ai vantaggi della giustizia privata, quali la riservatezza e la specializzazione degli arbitri. Sul piano formale e' necessario che l'atto contenga tutti gli elementi previsti dalla legge per la valida introduzione del procedimento arbitrale e che la notifica sia documentata in modo idoneo. La giurisprudenza ha progressivamente affinato i requisiti, evidenziando l'importanza della completezza della dichiarazione di voler attivare l'arbitrato unitamente alla nomina dell'arbitro spettante alla parte istante.

Domande frequenti

Cosa aggiunge l'art. 2691 rispetto all'art. 2690?

Estende l'obbligo di trascrizione ad altre tipologie di domande e atti, in particolare quelli previsti ai nn. 1, 3, 4 e 5 dell'art. 2653, riferiti ai beni dell'art. 2683.

L'atto di promovimento dell'arbitrato può essere trascritto?

Si', la legge equipara alla domanda giudiziale l'atto notificato con cui la parte dichiara l'intenzione di promuovere arbitrato e procede alla nomina degli arbitri.

Perché equiparare l'arbitrato al giudizio ordinario?

Per garantire parità di tutela e impedire che la scelta della via arbitrale comporti la perdita degli strumenti di pubblicita' delle pretese controverse.

Quali sono le domande tipicamente interessate?

Le azioni di rivendicazione, di accertamento della simulazione e altre azioni che incidono sulla titolarita' o sulla validita' di atti dispositivi di navi o aeromobili.

Quale documentazione serve per la trascrizione dell'atto arbitrale?

Occorre presentare l'atto notificato alla controparte, con prova della notifica e degli elementi prescritti dalla disciplina del registro competente.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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