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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sul conferimento alle Province di alcune funzioni relative a opere nei parchi nazionali. La norma regionale del Veneto che attribuisce tali compiti alle Province non viola la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente, perché non deroga agli standard di protezione ambientale.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Veneto n. 26/2003 aveva aggiunto un comma 4-bis all’art. 64 della legge regionale n. 11/2001, prevedendo che nelle aree ricadenti nel perimetro dei parchi nazionali (soggette a vincolo paesaggistico ex art. 146, d.lgs. n. 490/1999), per le opere di competenza degli enti parco o da essi autorizzate, le funzioni amministrative inerenti venissero esercitate dalle Province anziché dalla Regione. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato questa disposizione, ritenendo che invadesse la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lett. s).

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 1, comma 2, l.r. Veneto n. 26/2003. Parametri: artt. 117, secondo comma, lett. s, e 114 della Costituzione. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione. La norma regionale non modifica le norme di tutela ambientale applicabili nelle aree parco (fissate dalla legge statale), ma si limita a ridistribuire tra i livelli amministrativi regionali (Regione e Province) le funzioni autorizzative. Trattandosi di conferimento di funzioni all’interno del sistema regionale-provinciale, e non di modifica degli standard di protezione, la competenza esclusiva statale in materia ambientale non è violata.

Il principio

La competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.) riguarda la determinazione degli standard di protezione ambientale. La distribuzione interna delle funzioni amministrative tra Regione e Province — nell’applicazione di tali standard — è materia che le Regioni possono regolare autonomamente ai sensi del principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.).

Domande e risposte

Cosa cambia dopo il riparto di funzioni previsto dalla norma veneta?

La norma trasferisce alle Province venete le funzioni di autorizzazione per le opere nei parchi nazionali che prima competevano alla Regione. Il livello di protezione ambientale rimane invariato: cambiano solo i soggetti istituzionali che istruiscono e rilasciano i provvedimenti.

La Stato non ha più voce in capitolo nelle aree dei parchi nazionali?

I parchi nazionali rimangono istituiti e disciplinati da leggi statali (l. n. 394/1991), e gli enti parco mantengono i propri poteri. La norma regionale incide solo sulle funzioni amministrative «residue» (autorizzazioni per opere) che lo Stato aveva già delegato alle Regioni.

Quale è il rapporto tra tutela ambientale e potestà regionale?

La Corte ha più volte chiarito che la tutela dell’ambiente, quale «valore trasversale», può influire su materie di competenza regionale. Tuttavia, questo non impedisce alle Regioni di organizzare internamente le proprie funzioni amministrative, purché non si abbassino gli standard di protezione fissati dallo Stato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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