Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara non fondate le questioni sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano contro le modifiche al codice della strada introdotte dal d.l. n. 151/2003. Le norme sulla targa personalizzata, la patente e la segnaletica non invadono le competenze speciali della Provincia in materia di viabilità e trasporti locali.

Di cosa si tratta

La Provincia autonoma di Bolzano aveva impugnato numerose disposizioni del d.l. n. 151/2003 (convertito in l. n. 214/2003) che modificava il codice della strada (d.lgs. n. 285/1992). Le modifiche riguardavano: l’introduzione della targa personalizzata, nuove norme sulla patente di guida, modifiche alla segnaletica, regole sui veicoli, adempimenti amministrativi. La Provincia sosteneva che tali norme invadessero le proprie competenze legislative esclusive o concorrenti in materia di viabilità, trasporti e polizia locale, garantite dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: molteplici disposizioni degli artt. 1-6, d.l. n. 151/2003. Parametri: art. 117 della Costituzione, in relazione agli artt. 8, 9, 16, 107 del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale TN-AA) e norme di attuazione. Ricorrente: Provincia autonoma di Bolzano.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondate tutte le questioni. Le modifiche al codice della strada impugnate riguardano prevalentemente la sicurezza della circolazione stradale a livello nazionale (patente, immatricolazione, segnaletica unificata), materia in cui lo Stato può legiferare anche in relazione alle Province autonome. Le competenze speciali della Provincia di Bolzano in materia di viabilità e trasporti locali non si estendono alla disciplina nazionale del codice della strada.

Il principio

L’autonomia speciale delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di viabilità e trasporti locali non esclude la competenza statale a disciplinare uniformemente la circolazione stradale su tutto il territorio nazionale. Le norme del codice della strada che attengono alla sicurezza generale della circolazione prevalgono sulle competenze provinciali speciali.

Domande e risposte

Quali competenze speciali ha la Provincia di Bolzano?

Lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972) attribuisce alla Provincia di Bolzano competenze legislative esclusive e concorrenti in materia di viabilità e lavori pubblici provinciali, comunicazioni e trasporti provinciali, polizia locale, toponomastica. Si tratta però di competenze riferite all’ambito «locale», non alla disciplina generale del codice della strada.

Perché la targa personalizzata non è di competenza provinciale?

Perché la targa è un documento di identificazione del veicolo a livello nazionale, disciplinato dal codice della strada statale. La sua gestione rientra nell’ambito della sicurezza della circolazione e dell’ordine pubblico, materie di competenza statale esclusiva o comunque prevalente.

Quali sono le implicazioni per il bilinguismo nella segnaletica?

Le questioni sollevate dalla Provincia riguardavano anche la segnaletica, in relazione al diritto all’uso della lingua tedesca. La Corte ha ritenuto che le norme statali sulla segnaletica stradale non impediscano l’uso del bilinguismo previsto dallo Statuto speciale, non essendo in contrasto con le disposizioni linguistiche di autonomia.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.