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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 80, comma 6, della legge finanziaria 2003, che consente la concessione a canone ricognitorio di beni demaniali a enti religiosi e assistenziali. La norma non viola le competenze regionali perché riguarda beni statali e rientra nella competenza esclusiva dello Stato.
Di cosa si tratta
L’art. 80, comma 6, della legge finanziaria 2003 (l. n. 289/2002) prevede che le istituzioni di assistenza e beneficenza e gli enti religiosi con rilevanti finalità umanitarie o culturali possano ottenere la concessione o la locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato — non trasferiti alla «Patrimonio dello Stato Spa» — a un canone ricognitorio (cioè un canone simbolico). La Regione Emilia-Romagna contestava questa disposizione perché si sovrappone alle politiche regionali di assistenza sociale.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 80, comma 6, l. n. 289/2002. Parametri: artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. La Regione Emilia-Romagna sosteneva che la norma invaderebbe il campo della politica sociale regionale e delle materie di competenza concorrente.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. La norma impugnata riguarda la gestione di beni del patrimonio statale, materia che rientra nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, Cost.) ai sensi del diritto civile e della disciplina dei beni demaniali. Il fatto che tali beni vengano destinati a enti con finalità assistenziali non trasforma la norma in una disciplina della politica sociale regionale.
Il principio
La disciplina della gestione e concessione dei beni del patrimonio e del demanio statale rientra nella competenza esclusiva dello Stato, indipendentemente dalla natura (religiosa, assistenziale) dei beneficiari. La coincidenza degli obiettivi sociali perseguiti con quelli di competenza regionale non basta a trasformare una norma di gestione patrimoniale in una norma di politica sociale.
Domande e risposte
Cosa è il «canone ricognitorio»?
Il canone ricognitorio è un corrispettivo simbolico — di regola irrisorio — che viene stabilito per le concessioni di beni pubblici quando il concessionario persegue finalità di interesse generale. Non rappresenta un vero prezzo di mercato ma serve a riconoscere formalmente il titolo giuridico della concessione.
Perché la Regione contestava la norma?
Perché riteneva che la scelta di destinare beni pubblici a enti assistenziali e religiosi rientrasse nella politica sociale, materia di competenza regionale o concorrente. La Corte ha respinto questa tesi, distinguendo la gestione del patrimonio statale dalla politica sociale.
Chi è la «Patrimonio dello Stato Spa»?
Era una società per azioni costituita nel 2002 per valorizzare il patrimonio immobiliare dello Stato. I beni non trasferiti a questa società, né suscettibili di uso governativo, potevano essere assegnati agli enti assistenziali e religiosi previsti dalla norma impugnata.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.