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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 7, comma 2, l. n. 141/1985, che attribuisce ai dipendenti della scuola collocati a riposo tra il 1977 e il 1979 un riconoscimento differito dell’anzianità pensionistica rispetto a chi è andato in pensione dopo il 1979. La differenza di trattamento dipende da una scelta di razionalizzazione finanziaria non irragionevole.
Di cosa si tratta
La legge n. 141/1985 aveva introdotto la perequazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici, uniformando i criteri di calcolo delle pensioni. Per i dipendenti della scuola collocati a riposo tra il 1° giugno 1977 e il 31 marzo 1979, però, l’art. 7, comma 2, prevedeva che il riconoscimento dell’intera anzianità decorresse solo dal 1° gennaio 1987 (e al 50% dal 1° gennaio 1986), anziché dal 1° febbraio 1981 come previsto per chi era andato in pensione dopo il 1979. La Corte dei conti – sezione pugliese, investita da ricorsi di pensionati scolastici, aveva sollevato questione di costituzionalità.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 7, comma 2, l. n. 141/1985, nella parte in cui prevede il riconoscimento dell’anzianità al 50% dal 1° gennaio 1986 e interamente dal 1° gennaio 1987, anziché interamente dal 1° febbraio 1981. Parametro: art. 3, primo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Puglia.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. Il trattamento differenziato tra le due categorie di pensionati (collocati a riposo prima e dopo il 1979) è giustificato dalla diversità delle loro situazioni giuridiche e dalle modalità progressive di attuazione della perequazione pensionistica. La scelta del legislatore di scaglionare nel tempo il riconoscimento dell’anzianità ai pensionati più datati risponde a esigenze di sostenibilità finanziaria non irragionevoli.
Il principio
Il principio di uguaglianza non impone al legislatore di trattare identicamente situazioni che, pur analoghe, si inseriscono in un processo di progressiva perequazione avviato in momenti diversi. La graduazione temporale degli effetti di una riforma pensionistica è una scelta discrezionale legittima, purché non arbitraria.
Domande e risposte
Perché i pensionati del 1977-1979 erano trattati peggio?
Perché erano andati in pensione prima dell’entrata in vigore dei decreti che avevano introdotto miglioramenti economici per il personale scolastico. La legge n. 141/1985 li aveva inclusi nella perequazione, ma con una decorrenza ritardata per ragioni di sostenibilità finanziaria.
Quale sarebbe stata la differenza economica?
Se il riconoscimento dell’anzianità integrale fosse decorso dal 1° febbraio 1981 anziché dal 1987, i pensionati avrebbero maturato sei anni in più di trattamento pieno, con conseguenti arretrati. La Corte ha ritenuto che il differimento non fosse irragionevole alla luce degli equilibri di finanza pubblica.
Cosa significa «perequazione» dei trattamenti pensionistici?
La perequazione pensionistica è il meccanismo di adeguamento (spesso progressivo e automatico) delle pensioni già liquidate ai miglioramenti normativi sopravvenuti per i lavoratori ancora in servizio. Serve ad evitare che la data di pensionamento incida troppo sull’entità del trattamento.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.