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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’obbligo di esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche. Il TAR Veneto aveva impugnato gli artt. 159 e 190 del d.lgs. n. 297/1994, ma la Corte accerta che tali norme — che disciplinano solo gli oneri di fornitura degli arredi scolastici — non contengono né presuppongono alcun obbligo di esporre simboli religiosi.
Di cosa si tratta
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto aveva sollevato questione di legittimità degli artt. 159 e 190 del d.lgs. n. 297/1994 (Testo unico sull’istruzione), ritenendoli il fondamento legislativo dell’obbligo di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche. Tale obbligo era previsto da norme regolamentari del 1928 e del 1924 (rr.dd. n. 1297/1928 e n. 965/1924) che il remittente considerava attuative delle disposizioni legislative impugnate. La questione era stata sollevata su ricorso di un genitore di un’alunna.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Veneto ha sollevato questione in riferimento al principio di laicità dello Stato e agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, sostenendo che l’obbligo di esporre il crocifisso nelle aule violasse il dovere di equidistanza dello Stato rispetto alle confessioni religiose e il diritto alla libertà religiosa degli alunni non cattolici.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: gli artt. 159 e 190 del d.lgs. n. 297/1994 disciplinano esclusivamente gli obblighi dei Comuni di fornire arredi scolastici, senza contenere né presupporre alcun obbligo di esporre simboli religiosi. Non sussiste il rapporto di integrazione tra norme legislative e regolamentari che il remittente aveva ipotizzato; pertanto la questione è costruita su un presupposto interpretativo erroneo.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando è fondata su un erroneo presupposto interpretativo: nel caso del crocifisso nelle scuole, le norme legislative impugnate (artt. 159 e 190 TU istruzione) non fornivano alcuna base per l’obbligo di esposizione previsto da norme regolamentari di epoca fascista, mancando il necessario rapporto di specificazione tra le due fonti.
Domande e risposte
Questa ordinanza ha risolto la questione del crocifisso nelle scuole?
No. La Corte non ha esaminato il merito della questione (se l’obbligo di esporre il crocifisso sia costituzionalmente legittimo), ma solo un problema processuale: le norme legislative impugnate non erano quelle giuste. La questione sostanziale è rimasta aperta ed è stata poi ripresa dalla giurisprudenza europea (Corte EDU, Grande Camera, Lautsi c. Italia, 2011).
Dove si trovava effettivamente la base normativa dell’obbligo del crocifisso?
L’obbligo di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche era previsto da norme regolamentari: l’art. 118 del r.d. n. 965/1924 (scuole medie) e la tabella C allegata al r.d. n. 1297/1928 (scuole elementari). Non esisteva — e tuttora non esiste — una legge che espressamente prescriva tale obbligo.
Cos’è il principio di laicità dello Stato?
Il principio di laicità non è espressamente enunciato nella Costituzione, ma la Corte costituzionale lo ha ricavato in via interpretativa dall’insieme degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost. Esso implica il dovere di equidistanza e imparzialità dello Stato rispetto alle confessioni religiose, senza tuttavia escludere ogni riferimento ai valori religiosi nella sfera pubblica.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili della persona
- Art. 7 della Costituzione — rapporti Stato-Chiesa cattolica
- Art. 8 della Costituzione — libertà religiosa delle confessioni diverse dalla cattolica
- Art. 19 della Costituzione — libertà di religione individuale
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