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La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità degli artt. 4, 7 e 9 della l. n. 3/2003 (legge Bassanini quater), che obbligavano le amministrazioni pubbliche a comunicare preventivamente ai centri per l’impiego i posti disponibili prima di bandire concorsi. Le Regioni ricorrenti lamentavano invasione della propria competenza sul personale regionale.
Di cosa si tratta
Sei Regioni (Abruzzo, Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Campania) avevano impugnato alcune disposizioni della l. n. 3/2003 (legge di semplificazione e ordinamento della pubblica amministrazione), in particolare l’art. 7 che introduceva l’art. 34-bis nel d.lgs. n. 165/2001, imponendo alle amministrazioni pubbliche di comunicare preventivamente ai soggetti del collocamento al lavoro i posti per i quali si intende bandire un concorso, prima di avviare le procedure di assunzione.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni ricorrenti hanno impugnato gli artt. 4, 7 e 9 della l. n. 3/2003 in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, sostenendo che la disciplina sulla mobilità e la comunicazione preventiva, applicandosi anche al personale regionale, invadesse la loro competenza esclusiva in materia di organizzazione amministrativa e personale regionale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondate tutte le questioni. Gli artt. 4, 7 e 9 della l. n. 3/2003 si inseriscono nella disciplina generale del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, materia in cui lo Stato mantiene competenza esclusiva. L’obbligo di comunicazione preventiva ai centri per l’impiego prima di bandire concorsi è riconducibile alle norme generali sull’ordinamento del lavoro pubblico, non all’organizzazione amministrativa regionale.
Il principio
La disciplina della mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche e l’obbligo di comunicazione preventiva ai centri per l’impiego prima dei concorsi rientrano nelle norme generali sul lavoro pubblico, materia di competenza statale esclusiva ex art. 117, comma 2, lett. g), Cost.; le Regioni non possono sottrarsi a tale disciplina in nome della propria autonomia organizzativa.
Domande e risposte
Che cos’è la mobilità nel lavoro pubblico?
La mobilità è il meccanismo che consente al personale in esubero di un’amministrazione pubblica di essere trasferito a un’altra amministrazione che ha necessità di personale, evitando nuove assunzioni. La l. n. 3/2003 rendeva obbligatoria la verifica preventiva della disponibilità di personale in mobilità prima di ogni nuovo concorso pubblico.
Le Regioni possono assumere personale senza rispettare la disciplina statale?
No per le norme generali sul lavoro pubblico. Lo Stato mantiene competenza esclusiva sulla disciplina del rapporto di lavoro pubblico (inclusa la mobilità e le procedure concorsuali) ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. g), Cost. Le Regioni hanno invece competenza esclusiva solo sull’organizzazione interna, ma devono rispettare i principi generali statali.
Qual è la differenza tra organizzazione amministrativa e ordinamento del personale?
L’organizzazione amministrativa riguarda la struttura degli uffici, le competenze e le procedure interne: è materia di potesta` legislativa esclusiva regionale. L’ordinamento del personale (rapporto di lavoro, assunzioni, mobilità, retribuzioni) è invece disciplinato da norme statali di principio che si impongono anche alle Regioni.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale sull’ordinamento del lavoro pubblico
- Art. 118 della Costituzione — funzioni amministrative e principio di sussidiarietà
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