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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 33, comma 1, del d.lgs. 80/1998 nella parte in cui devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “tutte le controversie in materia di pubblici servizi”. La giurisdizione esclusiva deve essere limitata alle controversie in cui la pubblica amministrazione agisca come autorità, non come soggetto di diritto privato.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Roma aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che attribuiva al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva su “tutte le controversie in materia di pubblici servizi”. Si trattava di cause promosse da case di cura private contro ASL per il pagamento di prestazioni di ricovero.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Roma dubitava, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 103, 111 e 113 della Costituzione, che la giurisdizione esclusiva potesse estendersi a tutte le controversie in materia di pubblici servizi, comprese quelle in cui la PA agisce in posizione di parità con i privati senza esercitare potestà pubblicistiche.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 1, nella parte in cui prevede la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del GA di “tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli” anziché “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di servizi” o riguardanti l’esercizio di potestà autoritative. Il principio guida è che la giurisdizione esclusiva è costituzionalmente ammissibile solo quando la PA eserciti potestà pubblica.
Il principio
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è costituzionalmente compatibile solo nelle materie in cui la pubblica amministrazione agisce come autorità, esercitando potestà amministrative. Quando la PA opera come soggetto privato, le controversie restano alla giurisdizione ordinaria.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra giurisdizione esclusiva e giurisdizione di legittimità?
La giurisdizione di legittimità del GA riguarda gli atti autoritativi della PA (interessi legittimi). La giurisdizione esclusiva comprende anche i diritti soggettivi, ma solo in materie in cui la PA agisce con potestà pubblica.
Dopo questa sentenza, dove si ricorre per il pagamento di prestazioni sanitarie tra privato e ASL?
Le controversie in cui la ASL non esercita potestà pubblica ma agisce in posizione paritaria (es. pagamento di corrispettivi contrattuali) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Questa sentenza ha avuto effetti duraturi sull’ordinamento?
Sì. La n. 204/2004 ha segnato un punto fermo sulla teoria della giurisdizione esclusiva, successivamente ripresa dal legislatore nel codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010).
Norme collegate
- Art. 103 della Costituzione — giurisdizione del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali
- Art. 113 della Costituzione — tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio
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