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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa alla mancata irripetibilità delle somme percepite prima della sospensione dell’indennità di accompagnamento, e manifestamente infondata la questione analoga riferita alle somme percepite durante il periodo di sospensione, entrambe sollevate dal Tribunale di Terni in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Di cosa si tratta

Un’invalida civile aveva percepito l’indennità di accompagnamento pur essendone accertata l’insussistenza dei requisiti sanitari. Dopo circa due anni dalla visita medico-legale di verifica, l’amministrazione aveva sospeso l’erogazione e poi chiesto la restituzione delle somme già erogate. Il Tribunale di Terni aveva dubitato della costituzionalità della disciplina, nella parte in cui non prevedeva l’irripetibilità di tali somme come avviene per gli indebiti previdenziali.

La questione di legittimità costituzionale

Questione sollevata dal Tribunale di Terni: illegittimità costituzionale dell’art. 37, comma 8, della legge n. 448/1998 e degli artt. 1, comma 260, l. n. 662/1996, e 52, comma 2, l. n. 88/1989, in riferimento agli artt. 3 e 38, comma 1, della Costituzione, per non prevedere l’irripetibilità delle somme di indennità di accompagnamento indebitamente percepite.

La decisione della Corte

La Corte dichiara: manifestamente inammissibile la questione sull’art. 37, comma 8 (per difetto di rilevanza, poiché la norma disciplina solo le somme erogate dopo la sospensione, non quelle precedenti che il rimettente intendeva tutelare); manifestamente infondata la questione sugli artt. 1, comma 260, l. n. 662/1996 e 52, comma 2, l. n. 88/1989, poiché la diversità di regime tra indebiti assistenziali e previdenziali è giustificata dalla diversa natura dei due istituti.

Il principio

La diversità di trattamento tra indebiti assistenziali (come l’indennità di accompagnamento indebitamente percepita) e indebiti previdenziali è costituzionalmente legittima, in quanto i due istituti presentano caratteri strutturalmente diversi che giustificano regimi differenziati di ripetibilità delle somme erogate in eccesso.

Domande e risposte

Che cos’è l’indennità di accompagnamento?

È una prestazione assistenziale erogata agli invalidi civili totali che non sono in grado di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita senza l’assistenza continua di un altro soggetto. Non è subordinata a requisiti reddituali.

Cosa significa “irripetibilità” degli indebiti previdenziali?

Nel settore previdenziale, le somme indebitamente percepite in buona fede non sono sempre ripetibili (cioè non sempre devono essere restituite), per tutelare il beneficiario in buona fede che ha fatto affidamento su tali risorse. Il rimettente chiedeva di estendere tale principio alle prestazioni assistenziali.

Perché la Corte ha ritenuto non fondata la questione sugli indebiti previdenziali?

Perché le prestazioni assistenziali e quelle previdenziali hanno natura diversa: le prime sono finanziate dalla fiscalità generale e legate a bisogno contingente, le seconde sono legate a un rapporto contributivo. Questa differenza giustifica regimi diversi di recupero degli indebiti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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