Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2609 c.c. – Recesso ed esclusione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.
Il mandato conferito dai consorziati per l’attuazione degli scopi del consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2608 - Articolo 2608 Codice Civile: Organi preposti al consorzio→Cod. civ. art. 2610 - Articolo 2610 Codice Civile: Trasferimento dell’azienda→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2607 Codice Civile: Modificazioni del contratto→Articolo 2611 Codice Civile: Cause di scioglimento→Articolo 2606 Codice Civile: Deliberazioni consortili→Articolo 2612 Codice Civile: Iscrizione nel registro delle imprese→Art. 2605 c.c.: Controllo sull’attività dei singoli consorziati→Articolo 2613 Codice Civile: Rappresentanza in giudizio→Articolo 2604 Codice Civile: Durata del consorzio
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2609 c.c. disciplina gli effetti giuridici della fuoriuscita di un consorziato, per recesso volontario o per esclusione, sull'assetto interno del consorzio. La norma persegue due obiettivi convergenti: garantire la continuità del consorzio senza necessità di rinegoziare l'intera struttura partecipativa, e chiarire le sorti del mandato gestorio che il consorziato uscente aveva conferito agli organi del consorzio. L'accrescimento proporzionale delle quote evita la creazione di una quota «vacante» che potrebbe paralizzare l'operatività del consorzio o richiedere una modifica del contratto ai sensi dell'art. 2607 c.c. La cessazione automatica del mandato, invece, recide il legame fiduciario tra il consorziato uscente e gli organi gestori, impedendo che soggetti non più parte del consorzio continuino ad avere poteri o a essere vincolati da decisioni altrui.
Analisi
L'accrescimento della quota opera di diritto, automaticamente, nel momento in cui il recesso o l'esclusione producono effetti: non è necessaria una delibera dei consorziati rimasti né una modifica formale del contratto. Le quote degli altri consorziati si espandono proporzionalmente alle rispettive partecipazioni preesistenti. Quanto al mandato, la norma chiarisce che la cessazione opera anche quando il mandato era stato conferito con un atto unitario da tutti i consorziati (ipotesi frequente nella prassi, dove l'atto costitutivo attribuisce il potere gestorio all'organo direttivo con un unico atto collettivo). La specificazione «ancorché dato con unico atto» esclude che si possano sollevare eccezioni di indivisibilità del mandato. I presupposti del recesso e dell'esclusione non sono fissati dall'art. 2609 c.c., che rinvia al contratto consortile; l'art. 2611 c.c. prevede peraltro lo scioglimento del consorzio per giusta causa deliberato a maggioranza.
Quando si applica
La norma si applica ogni qual volta un consorziato fuoriesca dal consorzio per recesso o esclusione nei casi previsti dal contratto. Non disciplina le ipotesi di scioglimento dell'intero consorzio (art. 2611 c.c.) né il trasferimento dell'azienda (art. 2610 c.c.), che seguono regole proprie. In pratica, il contratto consortile deve prevedere le fattispecie di recesso (ad esempio per superamento di un determinato fatturato, per trasferimento della sede fuori dall'area consortile) e di esclusione (ad esempio per inadempimento degli obblighi contributivi, per perdita dei requisiti soggettivi): in assenza di tali previsioni, la norma resta inapplicabile per mancanza del presupposto contrattuale.
Connessioni
L'art. 2609 c.c. si collega all'art. 2603 c.c. (che impone al contratto consortile di indicare le condizioni di recesso) e all'art. 2610 c.c. (trasferimento dell'azienda, con possibilità di esclusione dell'acquirente). Il richiamo al mandato richiama la disciplina generale del mandato (artt. 1703 ss. c.c.) e, in particolare, l'art. 1722 c.c. sulle cause di estinzione. Per i consorzi con attività esterna, la fuoriuscita di un consorziato può avere riflessi anche verso i terzi, soprattutto se il consorziato uscente aveva poteri di rappresentanza ai sensi degli artt. 2612-2615 c.c. Analogie sistematiche si rinvengono con la disciplina del recesso nelle società di persone (art. 2285 c.c.) e con l'esclusione del socio (art. 2286 c.c.).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Il consorzio tra Tizio (quota 50%), Caio (quota 30%) e Sempronio (quota 20%) prevede contrattualmente la possibilità di esclusione per morosità. Sempronio non versa i contributi per due trimestri consecutivi e viene escluso. La sua quota del 20% si accresce proporzionalmente: Tizio passa al 62,5% e Caio al 37,5%. Il mandato che Sempronio aveva conferito alla direzione del consorzio cessa automaticamente nei suoi confronti.
Caso 2: Caso 2
Mevio è consorziato e ha conferito, insieme agli altri consorziati con unico atto costitutivo, il potere di rappresentanza a Filano (direttore del consorzio). Mevio esercita il recesso ai sensi di una clausola del contratto consortile. Il mandato di Filano, ancorché conferito con atto unico collettivo, cessa automaticamente nei confronti di Mevio: Filano non potrà più agire in nome e per conto di Mevio nell'ambito delle attività consortili.
Domande frequenti
Cosa succede alla quota di un consorziato che recede o viene escluso?
La quota si accresce automaticamente e proporzionalmente a quelle degli altri consorziati rimasti. Non è necessaria alcuna delibera o modifica formale del contratto: l'accrescimento opera di diritto al momento in cui il recesso o l'esclusione producono effetti.
Il mandato consortile cessa con il recesso o l'esclusione?
Sì. Il mandato conferito dal consorziato per l'attuazione degli scopi consortili cessa automaticamente nei confronti del consorziato receduto o escluso, anche se era stato conferito con un unico atto collettivo insieme agli altri consorziati.
Il contratto di consorzio deve prevedere le cause di recesso?
Sì. L'art. 2609 c.c. disciplina gli effetti del recesso e dell'esclusione, ma rinvia al contratto consortile per la previsione delle relative fattispecie. In assenza di clausole contrattuali sul punto, il recesso non è esercitabile unilateralmente.
Un consorziato può essere escluso contro la sua volontà?
Solo nei casi espressamente previsti dal contratto consortile (ad esempio per inadempimento o per perdita dei requisiti soggettivi). L'esclusione non può essere deliberata in assenza di una previsione contrattuale che la consenta.
L'accrescimento della quota comporta una modifica del contratto?
No. L'accrescimento opera automaticamente per effetto della legge, senza necessità di modificare formalmente il contratto ai sensi dell'art. 2607 c.c. I nuovi valori percentuali sono però consigliabile documentarli con un atto ricognitivo per evitare future contestazioni.