Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2606 c.c. Deliberazioni consortili
In vigore
Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all’attuazione dell’oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati. Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all’autorità giudiziaria entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2605 - Art. 2605 c.c.: Controllo sull’attività dei singoli consorziati→Cod. civ. art. 2607 - Articolo 2607 Codice Civile: Modificazioni del contratto→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2604 Codice Civile: Durata del consorzio→Articolo 2608 Codice Civile: Organi preposti al consorzio→Articolo 2603 Codice Civile: Forma e contenuto del contratto→Articolo 2609 Codice Civile: Recesso ed esclusione→Articolo 2602 Codice Civile: Nozione e norme applicabili→Articolo 2610 Codice Civile: Trasferimento dell’azienda→Articolo 2601 Codice Civile: Azione delle associazioni professionali
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2606 c.c. regola il processo decisionale all'interno del consorzio con attività interna, bilanciando due esigenze fondamentali: da un lato l'efficienza gestionale, che richiede che le decisioni possano essere assunte anche senza unanimità; dall'altro la tutela delle minoranze e dei singoli consorziati, ai quali è riconosciuto un rimedio giudiziario per contestare delibere illegittime. Il principio maggioritario, derogabile contrattualmente, consente al consorzio di operare con la speditezza necessaria all'attività imprenditoriale, evitando i blocchi che deriverebbero dall'esigenza del consenso unanime per ogni decisione operativa. Il termine decadenziale di trenta giorni per l'impugnazione risponde invece all'esigenza di certezza: trascorso tale periodo, la delibera si consolida e non può più essere rimessa in discussione in sede giudiziaria ordinaria.
Analisi
La regola della maggioranza opera come criterio suppletivo: il contratto consortile può prevedere quorum più elevati (maggioranza qualificata, unanimità su determinate materie) o criteri diversi di computo (per teste, per quote di partecipazione, per fatturato apportato). In assenza di previsione contrattuale, si applica la maggioranza semplice dei consorziati, computata per teste. La delibera impugnabile è quella che viola sia disposizioni di legge (ad esempio adottata senza il quorum richiesto) sia clausole del contratto di consorzio. L'impugnazione si propone davanti al tribunale competente secondo le regole ordinarie. Il termine di trenta giorni è di decadenza: per i consorziati presenti decorre dalla seduta; per gli assenti, dalla comunicazione della delibera. Se la delibera è soggetta a pubblicità nel registro delle imprese, il termine per gli assenti decorre dalla data dell'iscrizione, in modo da ancorarlo a un fatto obiettivo e conoscibile da tutti i terzi.
Quando si applica
La norma si applica esclusivamente ai consorzi tra imprenditori disciplinati dagli artt. 2602 ss. c.c., sia a quelli con attività meramente interna sia, per analogia e rinvio, a quelli con attività esterna. Non trova invece applicazione alle associazioni temporanee di imprese (ATI), ai gruppi europei di interesse economico (GEIE) o ai contratti di rete, che seguono discipline proprie. Sul piano pratico, ogni volta che l'organo deliberativo del consorzio si riunisce e assume decisioni vincolanti per i consorziati, opera la regola maggioritaria dell'art. 2606 c.c. e i termini decadenziali ivi previsti. Il consorziato che intenda contestare una delibera deve agire tempestivamente, pena la perdita del diritto di impugnazione.
Connessioni
L'art. 2606 c.c. si collega all'art. 2602 c.c. (nozione di consorzio) e all'art. 2603 c.c. (contenuto del contratto), che fissa gli elementi essenziali dell'accordo consortile, ivi comprese le modalità deliberative. Il richiamo all'autorità giudiziaria rinvia alle norme del codice di procedura civile in materia di tutela dichiarativa. La disciplina delle delibere consortili riflette, con opportuni adattamenti, i principi elaborati per le delibere assembleari delle società di capitali (artt. 2377-2379 c.c.), ferma la diversa natura personale del consorzio. Per i consorzi con attività esterna, occorre tener conto anche degli artt. 2612 ss. c.c. sulla pubblicità e sulla responsabilità verso i terzi.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, Caio e Sempronio sono i tre consorziati di un consorzio per l'acquisto di materie prime. In assemblea, Tizio e Caio votano a favore di un contratto di fornitura triennale con un nuovo fornitore; Sempronio vota contro. La delibera è validamente adottata a maggioranza (2 su 3). Sempronio, ritenendo la decisione contraria all'oggetto consortile, propone impugnazione davanti al tribunale entro trenta giorni dalla seduta: il giudice dovrà verificare se la delibera rispetti i limiti del contratto di consorzio.
Caso 2: Caso 2
Mevio è consorziato ma assente alla riunione in cui viene deliberata la modifica del piano di ripartizione dei costi. Il verbale gli viene comunicato via PEC il 10 marzo. Mevio ritiene la delibera adottata in violazione del quorum contrattuale (che richiedeva i 2/3 dei consorziati): ha tempo fino al 9 aprile per proporre impugnazione. Se invece la delibera fosse soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, il termine decorrerebbe dalla data dell'iscrizione.
Domande frequenti
Con quale maggioranza si delibera nel consorzio?
Salvo diversa previsione del contratto consortile, le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei consorziati, computata per teste. Il contratto può prevedere maggioranze qualificate o criteri diversi.
Entro quanto tempo si può impugnare una delibera consortile?
L'impugnazione deve essere proposta davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni. Il termine decorre dalla seduta per i consorziati presenti, dalla comunicazione per gli assenti, e dalla data di iscrizione nel registro delle imprese per le delibere soggette a pubblicità.
Quali delibere possono essere impugnate?
Sono impugnabili le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni dell'art. 2606 c.c. (ad esempio senza il necessario quorum) o delle clausole del contratto consortile. L'impugnazione non è ammessa decorso il termine di trenta giorni.
Il contratto di consorzio può prevedere l'unanimità?
Sì. L'art. 2606 c.c. stabilisce la regola maggioritaria solo in via suppletiva ('se il contratto non dispone diversamente'). Le parti possono liberamente pattuire quorum più elevati, inclusa l'unanimità, per determinate materie o per tutte le deliberazioni.
Cosa succede se la delibera non viene impugnata entro trenta giorni?
Decorso il termine, la delibera si consolida definitivamente sul piano giudiziario e non può più essere contestata in via ordinaria. Il termine è di decadenza: non è soggetto a sospensione né a interruzione, salvo cause di forza maggiore riconosciute dalla giurisprudenza.