Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2591 c.c. – Rinvio alle leggi speciali

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l’esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.

In sintesi

  • Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto sono disciplinate dalle leggi speciali (Codice della Proprietà Industriale).
  • L'esercizio dei diritti derivanti dal brevetto è anch'esso rimesso alla normativa speciale.
  • La durata del brevetto è fissata dalla legge speciale, non dal codice civile.
  • L'art. 2591 c.c. chiude la disciplina codicistica del brevetto con un rinvio di sistema al diritto speciale della proprietà industriale.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2591 c.c. costituisce una norma di chiusura della sezione codicistica sui brevetti per invenzioni industriali. La sua ratio è di sistema: il codice civile enuncia i principi fondamentali del diritto brevettuale (esclusiva, oggetto, brevetti dipendenti, invenzioni del lavoratore) e poi rinvia organicamente alla legislazione speciale per la disciplina di dettaglio. Questo approccio riflette la scelta del legislatore del 1942 di mantenere nel codice la cornice generale dei diritti di proprietà intellettuale, lasciando alla normativa speciale, più agile e aggiornabile, la regolazione tecnica. La norma garantisce così la coerenza sistematica tra codice civile e diritto speciale, evitando antinomie e facilitando gli aggiornamenti normativi in risposta all'evoluzione tecnologica senza dover modificare il codice.

Analisi

Il rinvio dell'art. 2591 c.c. abbraccia tre profili: (1) le condizioni e modalità per la concessione del brevetto, ossia i requisiti di brevettabilità (novità, attività inventiva, applicazione industriale), il procedimento di deposito e esame presso l'UIBM o l'EPO, i costi e le tasse; (2) l'esercizio dei diritti derivanti dal brevetto, cioè le facoltà del titolare, le eccezioni all'esclusiva, i rimedi in caso di contraffazione, la procedura di licenza; (3) la durata del brevetto, oggi fissata in 20 anni dal CPI (art. 60). La norma principale di riferimento è il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale), che ha abrogato e sostituito il precedente R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 (Legge Invenzioni). Rileva inoltre la Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE/EPC) del 1973.

Quando si applica

La norma opera ogni volta che occorre individuare la disciplina applicabile a un aspetto concreto del diritto brevettuale non direttamente regolato dagli articoli precedenti del codice civile. In pratica, ogni questione relativa a: durata del brevetto, tasse di mantenimento, procedure di opposizione, nullità e decadenza, licenze obbligatorie, protezione transitoria per domande in corso, certificati complementari di protezione per farmaci e agrofarmaci (SPC), protezione dei modelli di utilità, trova risposta non nel codice civile ma nel CPI e nelle convenzioni internazionali. Il giudice applicerà il codice civile solo per i principi generali e il CPI per la disciplina specifica.

Connessioni

L'art. 2591 c.c. si pone come norma di raccordo tra il codice civile e il sistema del diritto speciale della proprietà industriale. Le leggi speciali richiamate sono principalmente: d.lgs. 30/2005 (CPI), Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) ratificata con L. 260/1978, Regolamento UE 1257/2012 (brevetto unitario), Accordo sul TUB (Tribunale Unificato dei Brevetti), Trattato PCT per le domande internazionali, Regolamenti CE 469/2009 e 1610/96 sui certificati complementari di protezione (SPC). Internamente al codice civile, si raccorda con gli artt. 2584-2590, che compongono la disciplina codicistica del brevetto per invenzioni, e introduce il Capo III sui modelli di utilità e disegni industriali (artt. 2592 e ss.).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio deposita una domanda di brevetto per un'invenzione farmaceutica e vuole sapere per quanti anni potrà godere dell'esclusiva. L'art. 2591 c.c. lo indirizza alle leggi speciali: il CPI (art. 60) stabilisce che il brevetto dura 20 anni dalla data di deposito della domanda, non rinnovabili. Per i farmaci, il Regolamento CE 469/2009 prevede un certificato complementare di protezione (SPC) che può estendere la tutela fino a 5 anni aggiuntivi, per compensare i tempi delle procedure autorizzative.

Caso 2: Caso 2

Caio è titolare di un brevetto italiano e vuole agire contro Sempronio per contraffazione, ma non sa a quale tribunale rivolgersi né quale procedura seguire. L'art. 2591 c.c. rinvia al CPI, che individua il Tribunale specializzato in materia di impresa (nelle sedi indicate dal d.lgs. 168/2003) come giudice competente e disciplina le azioni di contraffazione, le misure cautelari (descrizione, sequestro, inibitoria), il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza.

Domande frequenti

Qual è la durata di un brevetto per invenzione in Italia?

La durata è di 20 anni dalla data di deposito della domanda, come stabilito dall'art. 60 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 30/2005). Non è possibile rinnovare il brevetto alla scadenza: una volta esaurito il periodo di protezione, l'invenzione entra nel pubblico dominio.

Dove si deposita la domanda di brevetto in Italia?

La domanda di brevetto italiano si deposita presso l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), che fa capo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oppure presso le Camere di Commercio territoriali. Per una protezione europea si ricorre all'EPO (Ufficio Europeo dei Brevetti) con sede a Monaco di Baviera.

Cosa si intende per 'condizioni per la concessione del brevetto'?

Sono i requisiti sostanziali (novità, attività inventiva, applicazione industriale, liceità) e formali (domanda, descrizione, rivendicazioni, disegni, tasse) che l'invenzione e la domanda devono soddisfare per ottenere il brevetto. Tutti questi requisiti sono dettagliatamente disciplinati dal Codice della Proprietà Industriale e dai regolamenti attuativi.

Il brevetto per invenzione può essere rinnovato alla scadenza?

No. Il brevetto per invenzione ha una durata massima di 20 anni, non rinnovabile. Tuttavia, per mantenere il brevetto in vigore durante questo periodo, è necessario pagare tasse annuali di mantenimento; il mancato pagamento provoca la decadenza anticipata del brevetto.

Cosa succede se una legge speciale cambia le regole sui brevetti?

Poiché l'art. 2591 c.c. rinvia alle leggi speciali in vigore, ogni modifica del Codice della Proprietà Industriale o delle convenzioni internazionali si applica automaticamente ai brevetti, senza necessità di modificare il codice civile. Questo meccanismo di rinvio dinamico garantisce l'aggiornamento della disciplina brevettuale al mutare dell'ambiente normativo e tecnologico.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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