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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 4, comma 157, della legge finanziaria 2004 nella parte in cui prevedeva il riparto del fondo per il trasporto pubblico locale sentita la sola Conferenza unificata, anziché previa intesa: in materia regionale il consenso non basta, serve la vera co-decisione.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2004 istituiva presso il Ministero delle infrastrutture un fondo di 33 milioni di euro per migliorare efficienza e produttività del trasporto pubblico locale, da ripartire con d.P.C.m. dopo aver “sentito” la Conferenza unificata. La Regione Emilia-Romagna impugnò la norma: il trasporto pubblico locale è materia di competenza regionale residuale.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l’art. 4, comma 157, della legge 350/2003 (finanziaria 2004) in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. e al principio di leale collaborazione, sostenendo che l’istituzione di un fondo vincolato in materia di competenza regionale e la previsione della sola “consultazione” (anziché intesa) violassero la Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara incostituzionale la norma nella parte in cui prevede che il riparto del fondo sia adottato con d.P.C.m. “sentita la Conferenza unificata” anziché “previa intesa” con la Conferenza stessa. In materia di competenza regionale, la semplice consultazione non è sufficiente: occorre la vera co-decisione tramite intesa.
Il principio
Quando lo Stato interviene in materie di competenza regionale (anche attraverso fondi vincolati), il principio di leale collaborazione impone non la semplice “audizione” della Conferenza Stato-Regioni, ma la vera intesa, che presuppone il raggiungimento di un accordo.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra “sentita la Conferenza” e “previa intesa”?
“Sentita la Conferenza” significa che lo Stato deve solo consultare le Regioni, rimanendo libero di decidere diversamente. “Previa intesa” significa che lo Stato e le Regioni devono trovare un accordo: se l’accordo non si raggiunge, lo Stato non può procedere unilateralmente.
Il trasporto pubblico locale è materia di competenza statale o regionale?
Il trasporto pubblico locale è materia di competenza residuale regionale (art. 117, quarto comma, Cost.): le Regioni possono legiferare senza che lo Stato fissi principi fondamentali. Lo Stato non può perciò intervenire direttamente senza rispettare le competenze regionali.
Questa sentenza ha limitato il potere dello Stato di creare fondi per i Comuni e le Regioni?
Sì. La Corte ha chiarito che i fondi vincolati statali in materie di competenza regionale devono prevedere l’intesa (non la semplice audizione) con le Regioni per la loro ripartizione, rafforzando così il principio di leale collaborazione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza legislativa regionale residuale, parametro della questione
- Art. 118 della Costituzione — Allocazione delle funzioni amministrative, parametro della questione
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria delle Regioni, parametro della questione
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