Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2573 c.c. Trasferimento del marchio

In vigore

Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico. Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all’uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l’azienda.

In sintesi

  • Il marchio è liberamente trasferibile, per cessione o licenza, anche separatamente dall'azienda, per la totalità o parte dei prodotti e servizi registrati.
  • Il limite assoluto è che dal trasferimento o dalla licenza non deve derivare inganno sui caratteri essenziali dei prodotti o servizi nell'apprezzamento del pubblico.
  • Per i marchi figurativi, le denominazioni di fantasia e le ditte derivate vige una presunzione legale di trasferimento insieme all'azienda, salvo patto contrario.
  • La licenza può essere esclusiva o non esclusiva e può riguardare una o più classi merceologiche o aree territoriali.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2573 c.c. riflette l'evoluzione del diritto dei marchi, passato dalla concezione tradizionale che legava indissolubilmente il marchio all'azienda, e ne vietava quindi la cessione separata, alla concezione moderna che riconosce al marchio un valore patrimoniale autonomo, liberamente negoziabile. Il limite dell'inganno nel pubblico apprezzamento rimane tuttavia il presidio fondamentale: il marchio non è solo un bene del titolare, ma ha anche una funzione pubblica di garanzia della provenienza e delle caratteristiche del prodotto. Consentire trasferimenti che alterino queste aspettative indurrebbe i consumatori in errore, tradendo la fiducia che hanno riposto nel segno. La norma bilancia dunque libertà negoziale e tutela del consumatore.

Analisi

Il trasferimento del marchio può avvenire per atto tra vivi (cessione, conferimento in società, permuta) o mortis causa (successione ereditaria). La licenza può essere esclusiva (il licenziante non può concedere altri utilizzi) o non esclusiva, totale o parziale (limitata a certi prodotti, certe zone, certi canali distributivi). Il criterio dell'inganno nei caratteri essenziali, come la qualità, la composizione, il metodo di produzione, va valutato in concreto: se un marchio è stato usato per prodotti di lusso e viene ceduto a un'impresa che produce articoli di qualità inferiore senza alcuna indicazione al consumatore, il trasferimento può essere dichiarato nullo. La presunzione ex secondo comma opera quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata: in questi casi, in assenza di patto contrario, il marchio si intende trasferito con l'azienda nelle operazioni di cessione aziendale.

Quando si applica

La norma opera in ogni operazione negoziale avente a oggetto un marchio registrato: cessioni aziendali, fusioni, scissioni, accordi di licensing, franchising, operazioni di private equity in cui il marchio costituisce asset principale. Il limite dell'inganno rileva soprattutto nei contratti di licenza nei quali il licenziante non controlla più direttamente la qualità del prodotto contrassegnato: la giurisprudenza ritiene necessaria una clausola di quality control che obblighi il licenziatario a mantenere gli standard qualitativi associati al marchio. In mancanza di tale clausola il marchio può decadere per volgarizzazione o perdita di carattere distintivo.

Connessioni

L'art. 2573 si collega all'art. 2569 (esclusiva del marchio registrato), all'art. 2574 (leggi speciali) e agli artt. 23-24 del d.lgs. 30/2005 (CPI), che disciplinano in dettaglio cessione e licenza del marchio, compreso l'obbligo di trascrizione nel registro UIBM per l'opponibilità ai terzi. Sul piano europeo, il reg. UE 2017/1001 agli artt. 22-27 detta regole analoghe per il marchio UE. Nel diritto antitrust, le licenze di marchio possono ricadere nel campo di applicazione degli artt. 101-102 TFUE quando restringono la concorrenza in modo apprezzabile.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio è titolare del marchio «AltaLuce» per lampadari di design artigianale di alta gamma. Cede il marchio a Caio, che produce lampadari industriali di fascia bassa, senza alcun accordo sui livelli qualitativi minimi. Il tribunale, su ricorso di un'associazione di consumatori, accerta che il trasferimento ha generato inganno sui caratteri essenziali del prodotto e dichiara il contratto nullo per violazione dell'art. 2573.

Caso 2: Sempronio cede la propria azienda di abbigliamento a Mevio

Nel contratto di cessione aziendale non si menziona il marchio figurativo «SemArte», da tempo associato all'azienda. In virtù della presunzione del secondo comma dell'art. 2573, il marchio si intende trasferito automaticamente insieme all'azienda: Mevio ne diventa titolare senza necessità di un atto separato di cessione.

Domande frequenti

Il marchio può essere ceduto separatamente dall'azienda?

Sì. A differenza di quanto previsto in passato, oggi il marchio è liberamente trasferibile anche separatamente dall'azienda, per la totalità o per parte dei prodotti o servizi registrati. L'unico limite è che dal trasferimento non deve derivare inganno sui caratteri essenziali dei prodotti o servizi nell'apprezzamento del pubblico.

Cosa si intende per licenza di marchio?

La licenza di marchio è il contratto con cui il titolare (licenziante) autorizza un terzo (licenziatario) a usare il marchio per determinati prodotti, servizi, zone geografiche o periodi di tempo, dietro corrispettivo (royalty). La licenza può essere esclusiva, nessun altro può usare il marchio, o non esclusiva, se il licenziante può concedere altre licenze.

Cosa significa che non deve derivare inganno dal trasferimento del marchio?

Significa che il trasferimento o la licenza non deve indurre il pubblico a credere che i prodotti o servizi abbiano caratteristiche, come qualità, composizione, origine geografica, metodo di produzione, che in realtà non possiedono. Se il marchio è associato nella mente dei consumatori a certi standard qualitativi, cederlo a chi produce beni di qualità inferiore senza informare il pubblico viola questo limite.

Il marchio ceduto insieme all'azienda deve essere indicato nel contratto?

Per i marchi figurativi, le denominazioni di fantasia e le ditte derivate vige la presunzione legale che il diritto all'uso esclusivo si trasferisca automaticamente insieme all'azienda, salvo patto contrario. Tuttavia è sempre consigliabile indicarlo espressamente nel contratto di cessione aziendale per evitare contestazioni e per poter procedere alla trascrizione nel registro UIBM.

La cessione o la licenza del marchio deve essere registrata?

La trascrizione nel registro dei marchi dell'UIBM non è richiesta per la validità del contratto, ma è necessaria per l'opponibilità ai terzi: chi acquista un marchio già ceduto a un terzo non trascritto è tutelato se era in buona fede. La trascrizione è dunque fortemente consigliata per garantire la certezza giuridica.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.