Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2534 c.c. Morte del socio.
In vigore
In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell’articolo seguente. L’atto costitutivo può prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla società subentrino nella partecipazione del socio deceduto. Nell’ipotesi prevista dal secondo comma, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2533 - Articolo 2533 Codice Civile: Esclusione del socio.→Cod. civ. art. 2535 - Art. 2535 c.c.: Liquidazione della quota o rimborso delle azioni→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2532 Codice Civile: Recesso del socio.→Art. 2536 c.c.: Responsabilità del socio uscente e dei suoi ered→Art. 2531 c.c.: Mancato pagamento delle quote o delle azioni.→Articolo 2537 Codice Civile: Creditore particolare del socio.→Art. 2530 c.c.: Trasferibilità della quota o delle azioni.→Art. 2538 Codice Civile: Assemblea→Articolo 2529 Codice Civile: Acquisto delle proprie quote o azioni.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Morte del socio cooperatore: liquidazione o successione nella partecipazione
L'art. 2534 c.c. regola la sorte della partecipazione cooperativa in caso di morte del socio, bilanciando le esigenze del diritto successorio con il carattere personalistico della compagine cooperativa. La regola generale è la liquidazione: gli eredi non subentrano automaticamente nella posizione del socio defunto, ma hanno diritto alla corresponsione del valore della quota o al rimborso delle azioni secondo le modalità dell'art. 2535 c.c. Questa impostazione tutela la cooperativa dalla possibile introduzione involontaria di soggetti non idonei.
L'eccezione è rappresentata dalla clausola statutaria di continuazione: se l'atto costitutivo la prevede, gli eredi che abbiano i requisiti soggettivi richiesti per l'ammissione possono subentrare nella partecipazione del de cuius. Si tratta di una facoltà, non di un obbligo: gli eredi in possesso dei requisiti possono scegliere di aderire alla cooperativa oppure optare per la liquidazione. La clausola statutaria di continuazione è quindi una deroga al principio generale di liquidazione e presuppone una deliberata scelta dell'assemblea in sede di redazione o modifica dello statuto.
Il terzo comma disciplina il caso di pluralità di eredi: per evitare una frammentazione ingestibile della partecipazione, la norma impone la nomina di un rappresentante comune. Fanno eccezione le ipotesi in cui la quota sia divisibile e la società consenta espressamente la divisione, permettendo così a ciascun erede di diventare socio con una quota autonoma.
Domande frequenti
Cosa accade alla quota cooperativa alla morte del socio?
Di regola gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni (art. 2534 c.c.); non subentrano automaticamente.
Gli eredi possono entrare nella cooperativa?
Solo se l'atto costitutivo prevede la clausola di continuazione e gli eredi hanno i requisiti per l'ammissione; è una facoltà, non un obbligo.
Perché di regola non subentrano?
Per il carattere personalistico della cooperativa: si evita l'ingresso involontario di soggetti non idonei.
Cosa accade se gli eredi sono più di uno?
Devono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.
Dove sono disciplinate le modalità di liquidazione?
Nell'art. 2535 c.c., al quale rinvia l'art. 2534.